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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei
giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona
nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e
Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa
verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici
nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria,
Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo
stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003,
lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8
novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31
ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al
territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31
dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni
Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e
nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni
Marche ed Umbria;
Viste le note n. 366 del 18 dicembre 2002 e n. 105 in data 8 gennaio 2003
del Presidente della regione Umbria, e le note n. 908 del 31 dicembre
2002 e n. 33 in data 7 gennaio 2003 del Presidente della regione Marche
con le quali sono state chieste le proroghe e il differimento dei termini
disposti con precedenti ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
gennaio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003,
lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di
Roma colpiti dagli eventi sismici in data 11 marzo 2000;
Considerato che, con gli ordini del giorno approvati in Senato in data 20
dicembre 2002, il Governo si e' impegnato a disporre il differimento al 1
gennaio 2004 del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali,
nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non
corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni
di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;
Vista la nota n. 4298 del 18 dicembre 2002 dell'assessore all'ambiente
della regione Lazio con la quale e' stata evidenziata, tra l'altro,
l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale
utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del
commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre
2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali
verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di
Siano, Quindici Sarno, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del
4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che
nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province
di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione
civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante
"Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi
alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio
delle province di Avellino, Benevento Caserta e Salerno nei giorni 14, 15
e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n.
3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del
28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6
maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio
della regione Campania";
Vista la nota n. 1448/2002/SPC in data 29 novembre 2002 dell'Ufficio
territoriale del Governo di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
258 del 4 novembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del
29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 2002, recante "Primi interventi
urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni
eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del
27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, recante "Disposizioni urgenti per
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e
l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile";
Vista la nota n. 783 del 17 gennaio 2003 della regione Siciliana con la
quale e' chiesta una modifica all'articolo 11 della citata ordinanza n.
3260/2002;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2475,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del
19 novembre 2002, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare
i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 127 del 1 giugno 2002 concernente la proroga, fino al 31
maggio 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle province di
Forli-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19
aprile 2000 e nel territorio della provincia di Reggio-Emilia e Modena
interessato da una scossa tellurica il 18 gennaio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile del 3 agosto 2000, n. 3076, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2002,
recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista la nota n. AMB/PTC/03/1946 in data 17 gennaio 2003, con la quale
l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della
regione Emilia-Romagna, chiede di poter utilizzare l'importo di Euro
1.163.939,75 per le finalita' del Piano degli interventi straordinari di
ripristino delle infrastrutture danneggiate, ai sensi dell'articolo 2,
dell'ordinanza n. 3076/2000 recante: "Disposizioni urgenti per gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di
Forli-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Modena";
Considerato inoltre che gli eventi sismici dell'aprile-giugno 2000 hanno
inciso sui medesimi territori gia' precedentemente colpiti dagli eventi
sismici dell'ottobre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile del 13 febbraio 2002, n. 3181, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79, del 4 aprile 2002,
recante: "Revoca della somma di Euro 1.163.939,75 di cui
all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni
15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e
Modena ed assegnazione della somma di Euro 1.163.939,75 per il Piano
degli interventi di cui all'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000, recante
disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno
2000 hanno colpito il territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna,
Reggio-Emilia e Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31
dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione
Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' della tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del
28 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
nel territorio della regione Siciliana";
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133,
dell'11 giugno 2001, recante "Ulteriori disposizioni per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti,
nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3190, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002,
recante: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
regione Siciliana";
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Siracusa del 13
gennaio 2003 concernente talune problematiche afferenti il rilascio delle
autorizzazioni relative alla concessione, costruzione ed alla gestione
delle discariche per i rifiuti speciali;
Vista la nota n. 907/A3 del 17 gennaio 2003 del vice commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella regione Siciliana
ai sensi dell'ordinanza n. 2983 e successive modificazioni del 31 maggio
1999, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche
all'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, inerente al
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle discariche e del
relativo giudizio di compatibilita' ambientale, nonche' alla
ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito
occupato;
Vista la nota Gab/2003/838/B09 in data 23 gennaio 2003 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra citata
modifica dell'articolo 33 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
maggio 2002, con il quale e' stato esteso lo stato di emergenza nel
territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, colpito
dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12
maggio 2002, e la successiva ordinanza di protezione civile del 20 giugno
2002, n. 3222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 148 del 26 giugno 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2778, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998,
recante: "Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n. 2499/1997,
recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai
conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e
gennaio 1997 nella regione Campania";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
febbraio 2003 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003,
lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Vista la nota del 20 gennaio 2003 n. 00605/C del presidente della regione
Campania, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica, con la
quale ha chiesto la proroga dei contratti a termine stipulati dal comune
di Lauro con il personale utilizzato per le finalita' di cui
all'ordinanza di protezione civile emanate in merito;
Vista la nota del 9 gennaio 2003 del sindaco del comune di Lauro inerente
alla medesima richiesta; Ravvisata la necessita' di adottare iniziative
idonee a fornire ogni forma di assistenza, soccorso ed indennizzo in
favore dei soggetti gravemente danneggiati a seguito degli eventi di cui
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in
data 16 maggio 2002;
Considerato che, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della
protezione civile, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle
molteplici emergenze la Commissione unica di alta vigilanza istituita con
decreto n. 3957 del 12 novembre 2002, del capo Dipartimento della
protezione civile, deve essere integrata con la nomina di un nuovo
componente nonche' di un segretario;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile
al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche' di
proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla
precarieta' della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno
alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore
dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Decorre dal 1 gennaio
2004 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi
previdenziali ed assistenziali nonche' delle entrate di natura
patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad
enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni
disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre
1997, n. 2728, e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre
1998, n. 2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000,
n. 3064, fino al 1 giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1
gennaio 2003. La riscossione avverra' successivamente al 1 gennaio 2004
mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente
disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede
operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997
nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti
direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, e' corrisposto per l'anno 2003 con
le medesime modalita' ivi previste e con oneri a carico del commissario
delegato - presidente della regione Umbria.
Art. 2
Definizioni
1. L'autorizzazione di cui
all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, gia' prorogata
dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, dall'articolo 1
dell'ordinanza n. 3175/2002 e dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere e' posto a
carico delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.
3047/2000.
Art. 3
1. L'operativita' del
"Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita'
"Fontenovella" del comune di Lauro, e prorogata dall'articolo 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del
2002, e' ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2003.
Art. 4
Art. 4. 1. Al comma 1
dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 3260/2002 sono soppresse le parole
"ore mensili per ciascuna".
Art. 5
1. La regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare l'importo di Euro
1.163.939,75 di cui agli articoli 4 e 5, comma 3, dell'ordinanza n.
2475/1996, per le finalita' di cui all'ordinanza n. 3076/2000.
Art. 6
1. Il punto 4
dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto
dall'articolo 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
come soppresso e sostituito dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n.
3190 del 22 marzo 2002, e' sostituito dal seguente: "Le
autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle
discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono
rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di
compatibilita' ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilita'
ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle
autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre
discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori
limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la dichiarazione
di zona ad elevato rischio ambientale. Le autorizzazioni sono rilasciate
prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove cio' non
risulti possibile, a soggetti privati anche in assenza dei piani previsti
dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto
statuito dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le
autorizzazioni possono essere rilasciate per un periodo non superiore
alla durata dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti
conformi a quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
Art. 7
1. Il comma 32
dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' sostituito
dal seguente: "32. Il presidente della regione Siciliana,
commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano per il settore
dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio
2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' al rilascio del
giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 91 della
legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo altresi' alla ricollocazione degli
impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato".
2. Al comma 33 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
cosi' come modificato dall'articolo 15, comma 6, dall'ordinanza n. 3190
del 22 marzo 2002, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite
con le parole "31 dicembre 2003".
Art. 8
1. Nell'ambito delle
iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali
eventi atmosferici che hanno interessato il territorio di alcune
provincedella regione Lombardia nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
maggio 2002, citato in premessa, il prefetto di Bergamo e' autorizzato ad
erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari
che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un
componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle
vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono
determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da
adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo per la protezione civile.
Art. 9
1. Al fine di assicurare
la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle
molteplici emergenze di cui in premessa, la Commissione unica di alta
vigilanza istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002 e' integrata
con la nomina di un componente nonche' con la nomina di un segretario
scelto tra i dipendenti del Dipartimento della protezione civile.
Il capo del Dipartimento della protezione civile determina i compensi da
attribuire al Presidente, ai componenti e al segretario della
commissione.
Art. 10
1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 luglio 2001
n. 3144, cosi' come prorogato dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 16 gennaio 2002 n. 3174, relativamente al comune di Lauro, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Il relativo onere e' posto a carico delle risorse stanziate dall'articolo
7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
Art. 11
1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 16
gennaio 2002, n. 3174, e' prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli
adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile
connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa, in
atto su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui all'accordo
sull'orario di servizio e di lavoro del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri stipulato in data 5 dicembre 2002, concernenti
l'istituto della reperibilita' e l'indennita' di produttivita', si
applicano nel limite massimo di dieci unita', al personale in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, individuato con provvedimento da adottarsi da
parte del capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico del Fondo della
protezione civile.
Art. 12
1. Al fine di assicurare
le necessarie condizioni di sicurezza in relazione al rientro
nell'atmosfera terrestre del satellite italiano Beppo-Sax e per
l'organizzazione dei conseguenti interventi anche al di fuori del
territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad adottare tutte le iniziative occorrenti per la
valutazione, previsione e prevenzione dei rischi connessi, sulla base
delle esigenze rappresentate dalla struttura temporanea di missione
istituita con decreto 31 gennaio 2003 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle attivita' di
volo e rafforzare la capacita' e la prontezza operativa del Dipartimento
della protezione civile nelle situazioni di emergenza di cui in premessa
il Dipartimento stesso e' autorizzato a procedere all'ammodernamento
della propria componente elicotteristica, mediante la sostituzione di due
mezzi con uno di nuova acquisizione, anche mediante la conclusione di
contratto di leasing.
Si applica l'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), facendosi riferimento, per la determinazione
del valore corrente dei mezzi, ai prezzi riportati nell'Aircraft Bluebook
Price Digest. Si applica fino al 31 dicembre 2003, l'articolo 3, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2002, n. 3231.
3. In relazione ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni, i piani e i programmi di interventi previsti da ordinanze
di protezione civile, da sottoporre all'approvazione o alla presa d'atto
del Dipartimento della protezione civile, sono immediatamente operativi
all'atto di approvazione da parte dei competenti commissari delegati, ove
nominati, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano interessate, secondo le disposizioni recate dai rispettivi
ordinamenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Presidente: Berlusconi
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