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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, recante norme in materia di "Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4,
lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante norme
per la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il comma 2 con
il quale viene disposto che il Ministero delle attivita' produttive
stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare le capacita'
di stoccaggio disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle
stesse capacita' negli ultimi due anni nonche' delle capacita' di
stoccaggio e di movimentazione, al netto dei quantitativi immessi a
fronte di permute tra societa';
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il quale
viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene
approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 recante
"Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva
68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi";
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 32/1998, le capacita' disponibili di stoccaggio e
di trasporto di oli minerali vengono individuate sulla base dei parametri
seguenti:
A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei due
anni solari precedenti a quello di riferimento, individuato applicando le
seguenti definizioni e modalita' di calcolo:
Capacita' di stoccaggio e di movimentazione
a) capacita' operative (capacita' di massimo
riempimento dei serbatoi): capacita' media in esercizio nel periodo di
riferimento, al netto della volumetria impegnata per il mantenimento
delle scorte annualmente imputate al deposito per ciascuna categoria di
prodotto (I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001);
b) quantita' movimentate, per ciascuna annualita', e per categoria di
prodotto;
c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantita' movimentate e le
capacita' operative di stoccaggio, per categoria di prodotto;
d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto c).
Capacita' di trasporto
e) infrastruttura di trasporto: oleodotti di
collegamento tra depositi, distinti per categoria di prodotto;
f) capacita' di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e le
ore di funzionamento di ciascun anno, al netto dei periodi di fuori
esercizio;
g) capacita' di trasporto utilizzate: quantitativi annualmente
trasportati;
h) capacita' media di trasporto utilizzata: la media dei valori annuali
del punto g).
B1) capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto
disponibili, per l'anno di riferimento, determinate secondo gli stessi
criteri utilizzati a consuntivo per i due anni precedenti e tenendo conto
anche dei seguenti elementi:
variazioni intervenute o previste nell'assetto del deposito, con riguardo
a capacita' di stoccaggio installata e in esercizio, destinazione dei
serbatoi, strutture per il trasferimento dei prodotti (via nave e
ferro/autocisterna);
variazioni intervenute o previste nell'assetto e nel funzionamento delle
strutture di trasporto (oleodotti);
necessita' previste di uso dei serbatoi e delle infrastrutture logistiche
e di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso dell'anno.
Art. 2
1. Sulla base dei criteri
indicati al precedente articolo, e con le modalita' indicate in apposita
circolare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, i titolari degli impianti di deposito di oli
minerali di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 comunicano
al Ministero delle attivita' produttive, entro il 1 marzo di ogni anno:
gli indicatori relativi al grado di utilizzo del deposito negli ultimi
due anni (punti indicati con le lettere a) o b), c), d), f), g) e h));
i quantitativi di prodotto annualmente immessi in consumo, negli ultimi
due anni, a fronte di permute (contratti relativi a scambi di prodotto
finito);
le capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili
per servizio a terzi, previste per l'anno in cui viene effettuata la
comunicazione.
2. Per il primo anno di attuazione, tale comunicazione viene effettuata
entro il mese di ottobre 2003, con riferimento al biennio 2001-2002 e
alle disponibilita' fino a dicembre 2003.
Art. 3
1. Le informazioni
relative alle capacita' disponibili previste per ciascuna annualita'
vengono fornite dal Ministero anche all'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva, che concorre a curarne la
pubblicizzazione, esclusivamente
aggregate per tipo di prodotto ed area geografica.
Art. 4
1. I soggetti a cui non e'
stato consentito l'uso di capacita' di stoccaggio e di infrastrutture di
trasporto per il transito del prodotto, possono segnalarlo al Ministero
delle attivita' produttive, Direzione generale energia e risorse
minerarie.
2. Il Ministero delle attivita' produttive esercita le funzioni di
verifica e di controllo, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 citato e
secondo i criteri indicati dal presente decreto.
3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano
N.B.: il Decreto
Ministeriale più sopra riportato è stato modificato con le correzioni di cui
all'Errata - Corrige seguente.
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Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato
nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti
correzioni:
nel titolo riportato sia nel sommario che alla pag. 13, prima colonna,
della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: "Norme per
la realizzazione dello stoccaggio...", leggasi: "Norme per la
razionalizzazione dello stoccaggio...";
alla pag. 13, seconda colonna, articolo 1, comma 1, alla lettera b), dove
e' scritto: "b) quantita' movimentale...", leggasi: "b)
quantita' movimentate..."; alla lettera e), dove e' scritto:
"e) infrastrutture di trasporto...", leggasi: "e)
infrastruttura di trasporto..."; alla lettera B1), al quinto rigo,
dove e' scritto: "...seguenti elementi;", leggasi:
"...seguenti elementi:";
alla pag. 14, prima colonna, articolo 3, comma 1, al quarto rigo, dove e'
scritto: "...che concorre a curarne la pubblicazione...",
leggasi: "...che concorre a curarne la pubblicizzazione...".
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