|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 63 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;
Visto
l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il
proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme
di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge
27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e
mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il
trasporto degli oli minerali e loro derivati;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera
f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla
sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per
autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici
requisiti tecnici; Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 577/1982;
Sentito il Ministro delle attivita'
produttive;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile
2002;
Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del
presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di
distribuzione.
Art. 2
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi
l.
I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati
nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il
mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio;
b) il
contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilita' di
eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia
parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
Le
pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete
esterna rivestita di materiale anticorrosione;
la parete interna
metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purche'
idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
entrambe
le pareti in materiale non metallico, purche' resistenti alle
sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
parete interna non
metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno
di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con
materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite.
La
cassa di contenimento puo' contenere uno o piu' serbatoi senza setti di
separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni interrate di connessione tra
serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti,
progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel
comma l, possono essere di materiale non metallico.
4. Per la prevenzione
ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:
a)
un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del
prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di
carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di
eventuali perdite.
5. La capacita' massima dei singoli serbatoi interrati
e' stabilita in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e
contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
6. Con riferimento al
monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma
2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purche' sia consentito il
controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato, ai
sensi del precedente comma 5, e' ammesso il controllo dell'intercapedine
mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno
dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in
posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la
capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di
progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Art. 3
Conduzione dei serbatoi interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi
interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che
assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli
sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede
annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che
assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto
previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni
fornite dal costruttore.
Art. 4
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. I serbatoi
legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione
europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme
armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati
che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della
sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati
nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine
di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma
di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli
interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria
all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito
dell'esame, motivando l'eventuale diniego.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del
Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del
Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio
1972.
2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
3. Sono
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome.
Roma, 29 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu
|