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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti", a norma dell' art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con modifiche,
del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante "Disposizioni
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione
del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", che detta norme per l'ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti;
Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di lavoro
tenutisi presso l'Amministrazione le osservazioni di tutti i soggetti
interessati sul documento con il quale l'Amministrazione ha dedicato le
linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti
nonche' quelle formulate dal coordinamento interregionale e dall'ANCI -
Associazione nazionale comuni italiani, pervenute rispettivamente in data
8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie
locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
acquisita nel corso della riunione del 27 settembre 2001, nella quale
l'Unione province italiane - UPI, ha raccomandato che nelle attivita' di
programmazione regionale della rete di distribuzione dei carburanti siano
adeguatamente coinvolte le province;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il Piano
nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti
contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte
integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro: Marzano
Allegato
LINEE GUIDA PER
L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI
Obiettivo.
Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza
complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento
dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi
all'utenza. Azioni.
Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la
creazione di banche dati regionali che utilizzino modalita' di
rilevamento omogenee.
Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e
conseguente aumento dell'erogato medio.
Priorita': favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non
adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.
Definizione delle incompatibilita'.
Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilita':
Centri abitati:
a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo
permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene
sulla sede stradale;
Fuori dal centri abitati:
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso
pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi
su piu' strade pubbliche;
d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale
a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene
sulla sede stradale;
f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi
di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai
fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreche' in regola con
le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).
Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto
delle esigenze del servizio e della necessita' di certezza da parte degli
operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione
regionale in considerazione delle diverse realta' territoriali e di
eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilita'.
Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione
congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3,
comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorita'
valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente.
Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella
conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche
degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall'autorizzazione per
gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte.
Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le
ulteriori norme vigenti in materia.
Sono in ogni caso fatte salve le verifiche gia' effettuate.
I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a
modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione
regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la
verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una
dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in
alcune delle fattispecie di incompatibilita' come sopra definite.
Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli
impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da
stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa. Programmare
per bacini d'utenza.
La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali ambiti
territoriali omogenei che possono coincidere con le province.
In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le
caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni
parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il
numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie
prevalenti di viabilita', i flussi di traffico, stagionalita' della
domanda per motivazioni turistiche.
Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.
Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene
che il ricorso allo strumento dello "sportello unico" debba
essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove
autorizzazioni, la programmazione regionale specifichera' la tipologia di
nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge n.
383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione
alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa,
pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla
presenza di servizi e attivita' accessorie, dotato di self service post
payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie
articolazioni di tale modello ipotetico.
Si individueranno quindi piu' tipologie o meglio piu' standards
qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle
condizioni di incompatibilita' sopra indicate deve essere preliminarmente
verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di
un tecnico abilitato.
Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti
in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione
in funzione della localizzazione dell'impianto stesso.
Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti
sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna,
distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l'indirizzo
legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione
regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.
In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi
impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:
Tipologie o standards qualitativi.
Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio
"minima" che tenga conto della esigenza di garantire il
servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La
tipologia deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei
flussi di traffico.
In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di
riferimento potra' promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante,
la presenza di attivita' commerciali integrative, la presenza del
servizio self-service post-pagamento.
In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata
alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni
carburanti (g.p.l. e metano).
Infine, per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree
pubbliche individuate dai comuni, si ritiene debba esserne prevista
l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).
Superfici minime.
Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di
riferimento.
Superfici edificabili.
Al fine di consentire un reale sviluppo delle attivita' integrative alla
vendita di carburante, la programmazione regionale dovra' prevedere per
gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilita' in relazione
all'area di pertinenza.
Distanze.
La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra
impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilita' pubblica.
Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate
per tipo di prodotto.
Impianti uso privato.
Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili
senza limiti di capacita' destinate al rifornimento esclusivo di
automezzi di proprieta' di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad
essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni
dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza
della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una
eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e
requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati del
monitoraggio potranno essere utilizzati dalle societa' che
commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri
clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.
Ammodernamento.
L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi
qualificanti del Piano nazionale. L'ammodernamento quindi deve essere
favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al
miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi.
A tal fine la programmazione regionale puo' scegliere gli strumenti che
riterra' opportuni in relazione alle specificita' del territorio ed a
come nelle singole regioni si e' sviluppata la rete distributiva.
Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della
programmazione regionale in materia: la programmazione regionale potra'
attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del
servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purche'
sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto,
prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa
individuate; per gli impianti situati nei centri storici deve essere
valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista
ambientale, la possibilita' di trasformazione/integrazione degli impianti
da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di
nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base
della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice
comunicazione; per il g.p.l. ed il metano per i quali non e' consentito
l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza,
l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovra'
garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della
rete distributiva di tali prodotti.
A tal fine potranno essere indicate idonee distanze fra impianti
funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo; anche per gli
impianti esistenti la programmazione regionale prevedera' appositi ed
adeguati indici di edificabilita' al fine di consentire lo sviluppo delle
attivita' commerciali integrative; la programmazione regionale potra'
favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere
amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori
del settore, nell'ambito delle esistenti o emanande normative regionali
in materia di sviluppo degli investimenti.
Principi di flessibilizzazione degli orari.
La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che
dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonche'
dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune
iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilita'
degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all'utenza.
Sviluppo delle attivita' integrative sugli impianti.
Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale
emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 nella quale
vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto
riguarda l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, le
regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione
della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per
adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell'art. 19 della
legge n. 57/2001. In relazione inoltre alle attivita' artigianali
connesse all'attivita' di distribuzione dei carburanti (quali officine,
gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre
che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di
tali attivita'.
Norme finali e transitorie.
Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro
sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.
Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle
presenti linee-guida. Fino all'emanazione delle programmazioni regionali
o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si
applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali
vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.
I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione
o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le
verifiche di compatibilita' degli impianti esistenti rispetto alle
fattispecie di incompatibilita' individuate nel presente documento.
Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi
capacita' destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprieta'
di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere
la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano gia' in possesso,
nel termine che verra' indicato nelle programmazioni regionali e comunque
entro sei mesi dall'adozione delle programmazioni regionali medesime.
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