IL MINISTRO DELL'INTERNO
di
concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'art. 23 del
regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1941,
n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto
l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il
decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
Visto il decreto ministeriale
19 marzo 1990;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998; Rilevata
la necessita' di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera
organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per
autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto
disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e
l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato,
di capacita' geometrica complessiva non superiore a 9 m3, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto.
2. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione
carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione
incendi.
Art. 3
(Disposizioni tecniche)
1. Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. 2. I
contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini
antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto 19
marzo 1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili in
materia.
3. L'installatore e' tenuto a verificare che il
contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la
tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attivita'
sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il
corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.
Art. 4
(Disposizioni complementari
e finali)
1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili,
di cui al presente decreto, e' soggetta alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione
incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37.
2. Ai fini della periodicita' delle visite
per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la
durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia
di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 settembre 2003
Il Ministro
dell'interno Pisanu
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Allegato
GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITA' GEOMETRICA NON SUPERIORE
A 9 M3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO
DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO.
1. Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12
dicembre 1983).
Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
capacita' geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:
volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile
nel seguito indicato con il termine contenitore-distributore; linee
elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le
linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per
corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Capacita' del deposito
1. La capacita' complessiva massima del deposito e'
fissata in 9 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu'
contenitori-distributori.
3. Modalita' di installazione
1. I
contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se
muniti di:
a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di
identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: il
nome e l'indirizzo del costruttore; l'anno di costruzione ed il
numero di matricola;
la capacita' geometrica, lo spessore ed il
materiale del contenitore; la pressione di collaudo del contenitore;
gli estremi dell'atto di approvazione.
2. I contenitori-distributori
devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero.
E'
vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque
su aree sovrastanti luoghi chiusi.
3. Le piazzole di posa dei
contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di
almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
4. I
contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di
contenimento, di capacita' non inferiore alla meta' della capacita'
geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di
protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non
combustibile.
5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino
di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente
ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e
l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6. Lo
sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di
m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito
dispositivo tagliafiamma.
7. Il grado di riempimento dei
contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della
capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto
un apposito dispositivo limitatore di carico.
4. Distanze di sicurezza
1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori
rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere
osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:
a) fabbricati,
eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili
e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale
16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di
trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale
16 febbraio 1982: 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m,
fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni
emanate in proposito;
d) proiezione verticale di linee elettriche ad
alta tensione: 6 m.
5. Distanze di protezione
1. Rispetto al
perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di
contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di
almeno 3 m.
6. Recinzione
1. I contenitori-distributori devono
essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura
o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso
l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.
2. Nel caso di
depositi collocati in attivita' provviste di recinzione propria, la
recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria.
7. Altre
misure di sicurezza
1. I contenitori-distributori devono essere
contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio.
2. In prossimita' dei contenitori-distributori
non devono essere depositati materiali di alcun genere.
3. Appositi
cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di
avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed
usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le
prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
4.
Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i
recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta
distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.
8. Impianto elettrico e messa a terra
1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle
leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di
blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al
motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel
contenitore.
3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa
a terra.
9. Estintori
1. In prossimita' del contenitore-distributore, devono essere tenuti
almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore
carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita'
estinguente non inferiore a B3.
10. Norme di esercizio
1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di
riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di
erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto
ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore,
prima di iniziare le operazioni, deve:
assicurarsi della quantita'
di prodotto che il contenitore-distributore puo' ricevere;
verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del
contenitore-distributore e l'assenza di perdite;
effettuare il
collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;
verificare il rispetto dei divieti al contorno del
contenitore-distributore;
b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.