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Pervengono a questa Direzione quesiti
in merito alle procedure da applicare in caso di sostituzione, presso gli
impianti in oggetto, di carburanti di categoria A con analoghi
quantitativi della categoria C.
La variazione in argomento, non determinando pregiudizi alle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, non comporta la necessità del
ricorso alle procedure previste all’art. 5, comma 3, del D.P.R. n.
37/1998.
Ciò premesso, al fine di aggiornare gli atti del fascicolo, è
sufficiente che l’interessato comunichi al competente Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco l’avvenuta sostituzione dei prodotti,
allegando gli elaborati grafici della situazione preesistente e di quella
modificata.
Inoltre, qualora si intendano utilizzare per l’erogazione di carburanti
di categoria C apparecchi di distribuzione in precedenza adibiti all’erogazione
di carburanti di categoria A, è necessario apportare modifiche
finalizzate alla interdizione del circuito destinato al recupero vapori,
prevedendo l’installazione di alcuni componenti aggiuntivi che fanno
parte di un kit di modifica.
In tale circostanza, pertanto, dovrà essere acquisita agli atti della
pratica una dichiarazione a firma dell’installatore attestante che gli
interventi per la disattivazione del dispositivo di recupero vapori sono
stati realizzati a regola d’arte, secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante del kit, integrata da una attestazione di esito positivo
delle prove funzionali di verifica della tenuta del circuito idraulico
interessato alla trasformazione.
Si precisa, infine, che le rettifiche al certificato di prevenzione
incendi dovranno essere effettuate all’atto del suo rinnovo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ferraro
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