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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27
dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare
gli articoli 3 e 11;
Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante
"Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili";
Vista la serie 01 di emendamenti al
regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni uniformi relative
alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a
propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli
per cio' che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio
liquefatto";
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della
navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative,
rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al
regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data
di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
Ritenuto di dover
disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di
sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
Acquisito il parere
espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attivita' di sperimentazione e dei
documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;
Decreta:
Art. 1
Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell'impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di
petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme
al regolamento ECE/ONU 67-01 e' consentito nei piani fuori terra ed al
primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu'
piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori
terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto
ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo
periodo della lettera b).
Art. 2
Condizioni di sicurezza delle
autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi
al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette
ai controlli di prevenzione incendi e' richiesto il rispetto delle
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.
2. All'ingresso dell'autorimessa e' installata
cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle
limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro:
Pisanu
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