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MINISTERO
DELL’INTERNO |
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DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI Prot.
n. P 896/4122/1Sott.1 Roma, 6 Maggio 2004 LETTERA
CIRCOLARE - AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E
REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI - AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI
VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI OGGETTO:
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica
recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto
ministeriale 9 aprile 1994” – Chiarimenti A
seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono
pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla
corretta interpretazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al
suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano
di seguito i relativi chiarimenti. 1)
In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n.
P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non
facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che
i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di
ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti
parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso
di incendio. 2)
Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al
D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano
nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono
essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9
aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle
alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6
ottobre 2003. 3)
Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al
D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa – soggiorno
facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli
ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza
necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30. 4)
I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli
spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei
suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di
affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al
punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003. 5)
La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del
D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è
prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la
pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve
prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti. 6)
Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso
al punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si
applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere. Si
precisa infine che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9
aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il
D.M. 6 ottobre 2003. IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO ISPETTORE GENERALE CAPO (d’Errico) |
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