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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e' stata approvata
la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al citato
decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita' ricettive esistenti;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Articolo unico
Per le finalita' stabilite
dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le
attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto 9 aprile 1994:
le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a quelle
indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte
seconda - Attivita' esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994);
le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato al
decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2003 Il
Ministro: Pisanu
Allegato A
MISURE DI SICUREZZA
ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9
APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITA' ESISTENTI
18. Ubicazione. In
alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), e'
consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su
corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di
spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati
con strutture di separazione verso la restante attivita' alberghiera
(pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI
congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere
interessate. 19. Caratteristiche costruttive.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e' consentito che
gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza
al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:
|
Altezza antincendio
dell'edificio |
R/REl (*) |
R/REI (**) |
| Superiore a 12 m fino a
24 m |
45 |
30 |
| Superiore a 24 m fino a
54 m |
|
45 |
| Oltre 54 m |
|
60 |
(*) in presenza di
impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera
attivita';
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita' e di un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da
un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre
1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10
marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).
La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla
predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. E' comunque fatta salva la
facolta' di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure
alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio
l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano
ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al
punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito mantenere in
opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al
50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di
rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita', ad
esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate
di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei
predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini
della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera
anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del
25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato
a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi
fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di
autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente
presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero
di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di
idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609,
a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo
1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita'
di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, e'
ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purche' il
carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche
di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle
del vano scala.
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al
punto 7.2, e' consentito adottare capacita' di deflusso non superiori a
37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto
di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'
tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate
di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.
E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacita'
di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera l'attivita';
b) adozione di scale protette;
c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta. In
alternativa al punto c) puo' essere adottata una delle seguenti
condizioni:
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali
corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco,
ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;
installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di
reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone
letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle
scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe
1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione
delle camere.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per
le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 32 m e' consentita l'installazione di una sola scala a
condizione che:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala
sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento
automatico esteso all'intera attivita'.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per
le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori
piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli
ospiti e/o per il personale dipendente, ne' a spazi comuni per il
pubblico, e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione
che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con
caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita'.
Per le attivita' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio
non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra e' consentita
l'installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e' garantito l'accostamento
dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari
caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il
piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante,
soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo
la superficie di terrazzi e del vano scala;
c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato
a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su
solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30
con dispositivo di autochiusura;
e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita';
f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
21. Altre disposizioni.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al
punto 8.2.2.1, capoverso 3, e' consentito ridurre la superficie di
aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale
a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e
di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento
dell'impianto.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al
punto 11.3.2.3, capoverso 2, e' consentita l'alimentazione del gruppo di
pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente
distributore dell'energia elettrica garantisca la continuita' di
erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi
fino a 200 posti letto, una indisponibilita' complessiva annua non
superiore a 60 ore.
Allegato B
INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI
SICUREZZA INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994
Titolo I
2. Campo di applicazione
1 - Il punto 2, relativamente alle attivita' esistenti, e' cosi'
integrato: «Nelle attivita' ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti
che comportano un aumento della capacita' ricettiva, qualora il sistema
di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di
affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attivita', puo'
essere applicato il Titolo II - Parte II.».
Titolo II - Parte II 2. Ubicazione.
1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, e' cosi' integrato: «E'
consentito il mantenimento delle attivita' in edifici o locali contigui a
vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).».
19. Caratteristiche costruttive
1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e' cosi'
integrato: «nei predetti ambienti e' consentito il mantenimento in opera
di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
E' consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non
classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile,
fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti +
soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e che sia presente un
servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle
ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta
di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due,
devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art.
3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di
cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali
addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609.»
2 - Il punto 19.3, capoverso 1, e' cosi' integrato: «E' consentito che
il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000
m2 con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di
spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.».
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio
1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 e' cosi' integrato: «Limitatamente
ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di
densita' di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente
capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attivita',
tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di
detti locali rientri nelle responsabilita' dello stesso titolare».
2 - Il punto 20.2 e' cosi' integrato: «Sono ammessi restringimenti
puntuali purche' la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze,
sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano
presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie
di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco».
3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, e' cosi' integrato: «Il percorso di
esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei
locali comuni, puo' essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione
dei corridoi ciechi, a condizione che: tutti i materiali installati in
tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di
reazione al fuoco; le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi,
possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura».
4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, e' cosi' integrato: «Limitatamente ai
corridoi ciechi e' consentita una lunghezza massima di 30 metri con
l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».
5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, e' cosi' integrato: «E' consentito che
la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con
l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».
6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, e' cosi' integrato: «E' consentito non
realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori
terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali
corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco,
ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;
installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di
reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone
letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle
scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe
1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione
delle camere».
7 - Dopo il punto 20.4.2 e' inserito il seguente punto: «20.4.3 - Atrio
di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso,
quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono
essere rispettate le seguenti disposizioni: i materiali installati
nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera
a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti
devono essere impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente
non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare
pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, e'
consentita l'installazione di macchina per caffe' di tipo elettrico; nel
caso in cui e' consentito che le scale siano non protette, la lunghezza
del percorso totale a partire dal piano piu' elevato fino all'uscita
sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio,
dovra' essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del
punto 20.4.2; nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo
sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il
percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non
superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti
con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo
di autochiusura. La lunghezza del percorso puo' essere incrementata fino
ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali
installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali
adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico
di rivelazione e segnalazione d'incendio.
8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, e' cosi' integrato: «ovvero
abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta
l'attivita' i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i
mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di reazione al fuoco».
9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, e' cosi' integrato: «E' ammessa
la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti
comuni dell'edificio a condizione che: detto ambiente sia permanentemente
presidiato; il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2; la superficie
sia inferiore a 20 m2; non siano presenti sostanze infiammabili».
10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, e' cosi' integrato: «e'
consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale
dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una
lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi
d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di
classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».
11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, e' cosi' integrato: «e'
consentito che l'attivita' ricettiva sia distribuita in compartimenti
aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per
raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m
a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti
e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle
camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.».
21. Altre disposizioni
1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, e' cosi' integrato: «E'
consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di
ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la
superficie in pianta non superi i 5 m2».
2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, e' cosi' integrato: «Per
locali fino a 100 m2 e' consentito limitare la ventilazione ad 1/100
della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare
strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che
non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l'impianto di
rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da
un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che
non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato
IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi
compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata
ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco
secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale servizio, per locali superiori a 50 m2, deve avere a disposizione
almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del
locale. In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza
deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione
del locale.».
3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, e' cosi' integrato:
«E' consentito per le attivita' con capienza compresa fra 101 e 200
posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m,
l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1,
in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le
seguenti ulteriori condizioni:
sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in
posizione idraulicamente piu' sfavorevole; l'attivita' sia accessibile ai
mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; sia installato un idrante DN 70,
con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei
mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di
100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi. Qualora
l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresi'
installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per
ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile
per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco».
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