|
Il Ministro dell'interno:
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22
dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già
esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza
contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività
alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317;
Decreta:
é approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.Sono
abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi
Titolo
I
GENERALITA'
1.
Oggetto
La presente regola tecnica di
prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle
persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto
i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad
attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge
n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e
come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini
2. Campo di
applicazione
Le presenti disposizioni si
applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e
di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad
attività di cui alpunto 1 si applicano le disposizioni previste per le
nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le
disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali
aumenti di volume e solo a quelli.
(( Nelle attivita' ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti
che comportano un aumento della capacita' ricettiva, qualora il sistema
di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di
affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attivita', puo'
essere applicato il Titolo II - Parte II. ))
chiarimento:
qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne,
con cambio di destinazione d’uso di alcuni ambienti per destinarli a
camere per ospiti, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, (attività di nuova costruzione) del D.M. 9 aprile
1994, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni,
sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell’attività.
In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare
che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le
disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti), siano
calcolate sulla base del massimo affollamento previsto.
chiarimento: per l'adeguamento delle attività
preesistenti alla data dell'11 maggio 1994 si applica quanto previsto nel
Titolo II, parte seconda anche nel caso che si debbano realizzare nuove
opere (scale, porte, corridoi, solai in quantità fino al 50% del totale.
3. Classificazione
Le attività di cui al punto
1 in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a
disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una
unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le
prescrizioni di cui al Titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.
4. Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni
e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre
1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico
contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito.
Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di
esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone
con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione
di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino
all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due
direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
Parte prima
Attività di nuova
costruzione
5. Ubicazione
5.1.
Generalità
Gli edifici da destinare ad
attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di
sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che
comportino rischi di esplosione od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed
isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse,
purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche
normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione
incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).
chiarimento:
l’art. 5.1. punto b) del D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività
ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a “locali
adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con
superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
(att. 87); al contrario, il punto 1) della Circolare
n. 75 del 3 luglio 1967, non consente la presenza di attività
ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di superficie
complessiva superiore a 400 mq. In tale caso prevale l’applicazione del
D.M. 9/4/1994 in quanto norma di rango superiore rispetto alla circolare.
Il punto d) dell’art. 5.2. precisa inoltre che, qualora tali attività
non siano pertinenti, devono essere separate dall'attività ricettiva
mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.
5.2.
Separazioni - Comunicazioni
Salvo quanto disposto nelle
specifiche regole tecniche, le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
chiarimento:
l'abitazione a servizio del gestore
dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario)
può essere considerata come pertinente l'attività.
b) possono comunicare
direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei
vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le
attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi, ad essere
pertinenti, elencate al punto 5.1;
chiarimento: la
comunicazione fra l’attività alberghiera con il pertinente locale
cucina deve essere realizzata con le modalità previste dal punto
4.4. del D.M. 12 aprile 1996, in quanto il punto 5.2 del D.M. 9 aprile
1994 fa comunque salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi.
d) devono essere separate
dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante
strutture di caratteristiche almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel
successivo punto 8.4.
5.3. Accesso all'area
Per consentire l'intervento
dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove
sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti
requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12
sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4.
Accostamento mezzi di soccorso
Per le strutture ricettive
ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità
di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad
una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i
vari locali.
c hiarimento:
in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro,
l'accostamento dell'autoscala VV.F., deve essere garantito almeno ad una
finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da
ciascun vano scala.
Q ualora tale requisito
non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere
dotati di scale a prova di fumo.
6. Caratteristiche
costruttive
6.1.
Resistenza al fuoco delle
strutture
I requisiti di resistenza al
fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le
prescrizioni e le modo di prova stabilite dalla circolare del Ministero
dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961prescindendo dal tipo di materiale
impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali
legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base
di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente
l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla
documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi
certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità
dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari
tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in
funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le
modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico
di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di
chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro
dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle
separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:
|
Altezza
antincendio dell'edificio
|
R/REI
|
|
Fino a 24 m
|
60
|
|
Superiore a 24 m
fino a 54 m
|
90
|
|
Oltre 54 m
|
120
|
6.2. Reazione al fuoco dei
materiali
I
materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in
ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi
i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di
rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di
impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi
asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in
vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di
reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme
restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e dei
materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano
omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in
relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
chiarimento:
per i materiali e gli arredi installati presso attività alberghiere, non
equiparabili a mobili imbottiti o a materassi, (quali, ad esempio,
guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non deve essere
comprovata la classe 1IM di reazione al fuoco.
f) i materiali isolanti in
vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere
classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale
isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle
fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere
precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26
giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti
dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la
relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo
articolo.
E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere
incombustibili. E’ consentita l'installazione di materiali isolanti
combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate
con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
chiarimento:
le carte da parati non essendo incluse nell'elenco A.1.1 allegato al D.M.
26/6/1984 non possono essere considerate di classe zero di reazione al
fuoco; per tale motivo, quindi, ai sensi di quanto richiesto dal punto 6.2
del D.M. 26/6/1984, esse dovranno essere classificate ed omologate come
rivestimento parete nelle rispettive classi di reazione al fuoco.
6.3. Compartimentazione
Gli edifici devono essere
suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di
superficie non superiore a quella indicata in tabella A.
E’ consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non
superiore a 4.000 mq e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati
ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1.000
mq, faccia parte del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare
i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono
essere conseguenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove
emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.
Tabella A
|
Altezza
antincendi
|
Sup. max
compartimenti (mq)
|
|
Fino a 24 m
|
3.000
|
|
Superiore a 24 m
fino a 54 m
|
2.000
|
|
Oltre 54 m
|
1.000 (*)
|
(*) Il
compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4. Piani interrati
Le aree comuni a servizio del
pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino
alla quota di - 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra i -
7,50 e - 10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento
automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di
incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5. Corridoi
I tramezzi che separano le
camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiori a REI 30.
Le porte delle camere devono
avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.
6.6.
Scale
Le caratteristiche di
resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto
al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di
sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto.
Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere
del tipo a prova di fumo.
chiarimento:
nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici a più piani, alcuni
dei quali non destinati ad attività alberghiera, pertinenti o meno alla
stessa, il computo dei piani deve comprendere, oltre a quelli interessati
dall'attività alberghiera, soltanto quelli sottostanti ad essa.
La larghezza delle scale non
può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini
e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare,
devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm
e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che
vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata
del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o
dal parapetto interno.
c hiarimento:
la misura della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la
proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di
discesa.
I l vano scala deve
avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad
1 mq. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per
la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi
apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori
automatici di incendio o manualmente a distanza.
6.7. Ascensori e
montacarichi
Gli ascensori ed i
montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione
degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una
scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto,
con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto
al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio
Nelle strutture ricettive
ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno
essere previsti ascensori antincendio da poter utilizzare, in caso di
incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
Le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere
resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire
da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al
locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro
a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle
quali di sicurezza;
in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da
alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al
personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;
i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale
macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro
nettamente separati;
gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina,
locale macchinario e pianerottoli;
gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti
dagli altri ascensori.
7. Misure per l'evacuazione
in caso di emergenza
7.1. Affollamento
Il massimo affollamento è
fissato in:
aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
aree comuni a servizi del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4
persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.
7.2.
Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento
delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai
seguenti valori:
50 per il piano terra;
37,5 per i piani interrati;
37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3. Sistemi di vie di
uscita
Gli edifici, o la parte di
essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema
organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento
previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo
sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di
uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno
accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi
devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle
normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali
elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza
superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non
superiore a 8 cm.
E’ vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione
dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo
sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco
manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare
l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza
utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie
di uscita
La larghezza utile delle vie
di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita
nel punto più stretto dalla luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi
interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie
di uscite
Dalla porta di ciascuna
camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere
una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso
non superiore a 40 m.
E’ consentito, per edifici
fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su
scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta
direttamente su luogo sicuro.
chiarimento: è
ammesso che le scale protette possano immettere su luogo sicuro anche
mediante percorso protetto.
La lunghezza dei corridoi
ciechi non può superare i 15 m.
7.6. Larghezza totale
delle uscite
La larghezza totale delle
uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal
rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del
piano.
Per le strutture ricettive
che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo
affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
Nel computo della larghezza
delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono
apribili verso l'esterno.
E’ consentito installare
porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se
accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le
caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con
azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso
l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione
di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non
devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite
Il numero delle uscite dai
singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno
poste in punti ragionevolmente contrapposti. E' consentito che gli edifici a
due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza
dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando
l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive
monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente
dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo
limitatamente all'area riservata alle camere.
8. Aree ed impianti a
rischio specifico
8.1. Locali adibiti a depositi
8.1.1. Locali, di
superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale
combustibile
Possono essere ubicati anche
al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di
autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq e deve
essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione
naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla
aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in
situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di
aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.
In prossimità delle porte di
accesso al locale deve essere installato un estintore.
8.1.2. Locali, di
superficie massima di 500 mq, destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati
all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di
separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di
autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il
carico d'incendio deve essere limitato 60 kg/mq; qualora sia superato tale
valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento
automatico.
L'aerazione deve essere non
inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
chiarimento: i locali
deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati ai piani
degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al
personale dipendente.
8.1.3. Depositi di
sostanze infiammabili
Devono essere ubicati al di
fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del
volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento,
prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.
8.2. Servizi tecnologici
8.2.1. Impianti di
produzione calore
Gli impianti di produzione di
calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono
essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze
turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica
destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti
individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas
combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli
impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni
di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle
vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di
riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono
essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas
sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del
flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole
di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica
complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89
kW (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono
essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il
loro uso devono essere chiaramente esposte.
chiarimento: il punto
17.3 del D.M. 9/4/1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna
camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta
espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici,
essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.
Si ritiene pertanto che
l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli
alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti
idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano
rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano
periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare
funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.
Analogamente è
possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti
osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.
8.2.1.1. Distribuzione dei
gas combustibili
Le conduttore principali dei
gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In
alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è
ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità.
Nei locali dove
l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di
classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro
superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura
principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale,
situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente
segnalato.
8.2.2. Impianti di
condizionamento e ventilazione
Gli impianti di
condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o
localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza
delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei
prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di
avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di
propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano
raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:
8.2.2.1. Impianti centralizzati
Le unità di trattamento
dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali
dove sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono
essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di
separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60
ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove
sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella
indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono
essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non
tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di
ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in
locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche
alimentate a gas.
Le centrali frigorifere
destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma
diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore
per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile
impiegato.
Non è consentito utilizzare
aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a
rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte
Le condotte devono
essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le
tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore alla classe 2.
(comma superato dal D.M.
31 marzo 2003 sui requisiti di reazione al fuoco delle condotte di
ventilazione)
Le condotte non devono
attraversare:
luoghi sicuri, che non siano
a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino
pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei
soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono
racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella
del vano attraversato.
Qualora le condotte
attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve
essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una
serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che
attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di
pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con
materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle
stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di
controllo.
Ogni impianto deve essere
dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a
ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti,
all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino
automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande
tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella
centrale di controllo di cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi,
sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei
ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali
Per ciascun impianto dovrà
essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di
strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di
fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria
primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle
manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5. Impianti localizzati
E’ consentito il
condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che
il fluido refrigerante non sia infiammabile. E' comunque escluso
l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
8.3. Autorimesse
Le autorimesse a servizio
delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni,
trattenimento e simili
Ai locali e agli spazi,
frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito
di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a
pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A
titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
conferenze;
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di
cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o
merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione
locali di trattenimento
possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed
ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
8.4.2. Comunicazioni
I locali di trattenimento con
capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione
diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto
dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le
relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono
avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò
non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree
a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali
Per quanto concerne i
requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le
caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di
arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.
8.4.4. Misure per
l'evacuazione in caso di emergenza
L'affollamento massimo
ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili
distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei
posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in
base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e
che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema
organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza
superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e
dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e
trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente
all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel
sistema di vie di esodo del piano;
b) locali con capienza
complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite,
la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui
locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo
del piano;
c) locali con capienza
inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola
uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie
di uscita del piano.
8.4.5. Distribuzione dei
posti a sedere
La distribuzione dei posti a
sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei
locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali ecc. per i quali è
consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti
secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano
impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di
emergenza.
9. Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono
essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968
(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare, ai fini della
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
non devono costituire causa
primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o
via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco
della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso
dei singoli locali;
devono essere suddivisi in
modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio
dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di
apparecchi di manovra ubicati in posizioni <<protette>> e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
chiarimento: per
“posizione protetta” è da intendersi la collocazione degli apparecchi
di manovra in locali o luoghi in cui non sussista un particolare rischio
d’incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali,
accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., al fine di garantire
la possibilità, anche in caso d’incendio, di poter operare sui comandi
degli impianti elettrici per effettuarvi le operazioni di messa in
sicurezza eventualmente necessarie nell’emergenza. Specifici disposti
espressamente riferiti alla sicurezza elettrica e contemplati dalle norme
CEI, cioè la salvaguardia dai contatti accidentali e da manomissioni del
personale non idoneo al loro azionamento, dovranno comunque trovare
applicazione in aggiunta e non in alternativa a quelli della regola
tecnica di prevenzione incendi.
I seguenti sistemi utenza
devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione
incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti
norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge
n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza
deve essere automatica ad interruzione breve (<= 0,5 sec) per gli
impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media
(<=15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica
degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la
ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia
dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza
del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso
l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme:
30 minuti;
illuminazione di
sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio:
1 ora;
impianti idrici
antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi
elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione
di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade
con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1
ora.
Il quadro elettrico generale
deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e
protetta dall'incendio.
10. Sistemi di allarme
Gli edifici, o la parte di
essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di
allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti
delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono
avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a
tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte
dall'incendio.
Il comando del funzionamento
simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato,
sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un
secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente
che non presenti particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di
impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di
allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto
12.
Il funzionamento del sistema
di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica
principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
11. Mezzi ed impianti di
estinzione degli incendi
11.1. Generalità
Le apparecchiature e gli
impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola
d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.
11.2. Estintori
Tutte le attività ricettive
devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle
more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori
devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del
decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20
gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere
distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario
che almeno alcuni si trovino:
in prossimità degli
accessi;
in vicinanza di aree di
maggior pericolo.
Gli estintori devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli
segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli
estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq
di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili
dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione
di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di
tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la
sola installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici
antincendio
Gli idranti ed i naspi,
correttamente corredati, devono essere:
distribuiti in modo da
consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
collocati in ciascun piano
negli edifici a più piani;
dislocati in posizione
facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori
devono agevolarne l'individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non
devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare
l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine
di agevolare le operazioni di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti
devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20
Le attività con numero di
posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di
naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere
corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola
d'arte.
I naspi possono essere
collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di
alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i
due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a
ciascuno di essi una portata non inferiore 35 l/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve
assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non
sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta
una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45
Le attività con capienza
superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45.
Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni
L'impianto idrico antincendio
per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in
corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve
essere indipendente da quella dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere
protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche
idrauliche
L' 'impianto deve avere
caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min
per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento
contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire
l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione
al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve
assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
11.3.2.3. Alimentazione
L'impianto deve essere
alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non
garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di
alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa
con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento
automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad
alta affidabilità
Per le attività con oltre
500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del
tipo ad alta affidabilità.
Affinché una alimentazione
sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei
seguenti modi:
una riserva virtualmente
inesauribile;
due serbatoi o vasche di
accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta
dall'impianto e dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che
non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla
stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve
essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio,
composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le
prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:
una elettropompa ed una
motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna
con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente
portata pari al fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva
all'altra;
due elettropompe, una di
riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi
automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70
Nelle strutture ricettive con
oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edificio con altezza
antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile
ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per
rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare
una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.
Nel caso la stessa rete
alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono
assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle
autopompe VV.F.
Al piede di ogni colonna
montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere
installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5. Impianti di
spegnimento automatico
Oltre alla rete idranti,
nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto
l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.
12. Impianti di
rivelazione e segnalazione degli incendi
12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con
capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di
un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in
grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa
verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito,
indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque
installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
chiarimento: non
è ammesso l'utilizzo di impianti di rivelazione e segnalazione di
incendio ad onde convogliate in quanto non esistono specifiche norme di
prova né di installazione.
12.2. Caratteristiche
L'impianto deve essere
progettato e realizzato a regola d'arte.
La segnalazione di allarme
proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre
determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella
centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in
ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà
consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti
nell'attività entro:
a) 2 minuti dall'emissione
della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di
incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di
una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora
la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale
preposto.
I predetti tempi potranno
essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei
rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla
presente regola tecnico o nella progettazione dell'attività, l'impianto di
rivelazione dovrà consentire
l'attivazione automatica di una o più delle
seguenti azioni:chiusura automatica di
eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite
l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica
dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali
filtri in sovrappressione;chiusura di eventuali
serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di
ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la
segnalazione;
eventuale trasmissione a
distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano
operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività
ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto
ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere
installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi,
per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori,
inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree
non direttamente visibili.
13. Segnaletica di
sicurezza
La segnaletica di sicurezza
dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n.
524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la
posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente
segnalata.
14. Gestione della
sicurezza
14.1.
Generalità
Il responsabile dell'attività
deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le
condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
sui sistemi di vie di uscita
non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio ecc.) che possano
intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che
costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
siano presi opportuni
provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali:
manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i
mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le
eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte
periodicamente prove degli stessi con cadenze non
superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente
in efficienza gli impianti elettrici; in conformità a quanto previsto dalle
vigenti norme;
siano mantenuti costantemente
in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza
antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con
cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere
affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di
soccorso
I servizi di soccorso debbono
poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve
essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico
dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica
pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto
bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.
15. Addestramento del
personale
15.1. Primo intervento ed
azionamento del sistema di allarme.
Il responsabile dell'attività
deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di
usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo
intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di
chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere
chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere
chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e
di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di
soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di
un piano di emergenza opportunamente predisposto.
15.2. Azioni da svolgere
In caso di incendio, il
personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le
seguenti azioni:
applicare le istruzioni che
gli sono state impartite per iscritto;
contribuire efficacemente
all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.
15.3. Attività di
capienza superiore a 500 posti letto
Nelle attività ricettive di
capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di
sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da
addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo
equipaggiamento.
16. Registro dei controlli
Deve essere predisposto un
registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici di
illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di
sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza
della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività,
nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i
controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
17. Istruzioni di sicurezza
17.1. Istruzioni da
esporre all'ingresso
All'ingresso della struttura
ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in
particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che
deve indicare la posizione:
delle scale e delle vie di
evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di
estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto
degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
del dispositivo di arresto
del sistema di ventilazione;
del quadro generale del
sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che
presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da
esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere
esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente
segnalata.
17.3. Istruzioni da
esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise
istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da
tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono
essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza
della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni
debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che
indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere
indicati i divieti di:
impiegare fornelli di
qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di
riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con
resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
tenere depositi, anche
modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume
destinato all'attività.
chiarimento:
il punto 17.3 del D.M. 9/4/1994, inerente le istruzioni da esporre in
ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta
espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici,
essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.
Si ritiene pertanto che
l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli
alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti
idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano
rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano
periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare
funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.
Analogamente è
possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti
osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.
Parte seconda
Attività esistenti
18. Ubicazione
Devono essere rispettati i
punti 5.1. e 5.2., salvo quanto previsto al punto 20.5.
Per gli alloggi agrituristici
è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti
all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività
ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno
REI 120.
(( Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, e' cosi' integrato: «E'
consentito il mantenimento delle attivita' in edifici o locali contigui a
vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982). ))
19. Caratteristiche
costruttive
19.1. Resistenza al fuoco
delle strutture
I requisiti di resistenza al
fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1., con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:
|
Altezza
antincendio dell'edificio
|
R/REI
|
|
Fino a 12 m
|
30
|
|
Superiore a 12 m
fino a 54 m
|
60
|
|
Oltre 54 m
|
90
|
19.2. Reazione al fuoco
dei materiali
E’ richiesto il rispetto
del punto 6.2.con esclusione della lettera e)
relativamente ai mobili imbottiti.
(( Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e' cosi'
integrato: «nei predetti ambienti e' consentito il mantenimento in opera
di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
E' consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non
classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile,
fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti +
soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e che sia presente un
servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle
ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta
di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due,
devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art.
3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di
cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali
addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609.» ))
19.3. Compartimentazioni
Gli edifici devono essere
suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come
previsto al punto 6.3. (( E' consentito che
il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000
m2 con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di
spegnimento automatico esteso al compartimento interessato. ))
Sono consentiti compartimenti, di
superficie complessiva non superiore a 4.000 mq, su più piani, a condizione
che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/mq e
che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di
separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al
fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e
comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con
quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto
specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati
E’ richiesto il rispetto
del punto 6.4.
19.5. Corridoi
E’ richiesto il rispetto
del punto 6.5.con eccezione delle porte delle camere, che
devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La
prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica
alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui
la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun
piano non superi i 20 kg/mq. È consentito, altresì, che le porte delle
camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da
un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei
corridoi e nelle camere per ospiti.
chiarimento: nelle
attività ricettive esistenti, in tutti quei casi in cui non viene
prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di
tipo resistente al fuoco, è comunque obbligatoria l’installazione del
dispositivo di autochiusura sulle porte esistenti.
chiarimento:
nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici a più piani, alcuni
dei quali non destinati ad attività alberghiera, pertinenti o meno alla
stessa, il computo dei piani deve comprendere, oltre a quelli interessati
dall'attività alberghiera, soltanto quelli sottostanti ad essa.
19.6. Scale
In edifici con più di due
piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso
esclusivo devono essere di tipo protetto.
chiarimento:
le scale che all’interno di uno stesso compartimento (art. 19.3), pur
collegando uno o più piani, non fanno parte del sistema di vie di esodo,
possono essere non protette.
Negli edifici di altezza
superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.
Le caratteristiche di
resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale
devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere
una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al
punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono
comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta
di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno
con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto
19.1.
Per i vani scala ad uso
promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).
19.7. Ascensori e
montacarichi
Deve essere rispettato il
punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con
il punto 19.1.
20. Misure per
l'evacuazione in caso di incendio
Le caratteristiche delle vie
di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle
strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo
quanto di seguito indicato.
chiarimento:
il sistema di vie di esodo può comprendere anche scale protette, atri e
passaggi in genere.
20.1. Affollamento -
Capacità di deflusso
Devono essere rispettati i
punti 7.1. e 7.2., salvo il caso indicato al successivo 20.5.
(vie di uscita ad uso promiscuo).
(( Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 e' cosi' integrato: «Limitatamente
ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di
densita' di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente
capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attivita',
tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di
detti locali rientri nelle responsabilita' dello stesso titolare». ))
20.2. Larghezza delle vie
di uscita
E’ consentito utilizzare,
ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90
computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove
sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie
devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni
in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
(( Sono ammessi restringimenti
puntuali purche' la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze,
sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano
presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie
di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco. ))
20.3 Larghezza totale
delle uscite
La larghezza totale delle
uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6., con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso
promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso
esclusivo
20.4.1. L'edificio è
servito da due o più scale
Il percorso di esodo,
misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali
comuni, non può essere superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una
uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una
scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.
chiarimento:
il limite di 30 m è riferito al percorso al piano fino a raggiungere la
scala protetta, non dovendosi computare la lunghezza del percorso
all'interno del vano scala protetto
La lunghezza dei corridoi
ciechi non può essere superiore a 15 m.
Le suddette lunghezze possono
essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in
corrispondenza del percorso interessato:
i materiali installati a
parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia
installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie
di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio.
Limitatamente ai corridoi
ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:
tutti i materiali installati
in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi
accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di
dispositivo di autochiusura;
sia installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.
(( Il percorso di
esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei
locali comuni, puo' essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione
dei corridoi ciechi, a condizione che: tutti i materiali installati in
tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di
reazione al fuoco; le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi,
possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura. ))
In corrispondenza delle
comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate
porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60,
munite di congegno di autochiusura.
(( Limitatamente ai
corridoi ciechi e' consentita una lunghezza massima di 30 metri con
l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2. ))
20.4.2. L'edificio è
servito da una sola scala
E’ ammesso, limitatamente
alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori
terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in
edifici con più di due piani fuori terra.
chiarimento:
nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici a più piani, alcuni
dei quali non destinati ad attività alberghiera, pertinenti o meno alla
stessa, il computo dei piani deve comprendere, oltre a quelli interessati
dall'attività alberghiera, soltanto quelli sottostanti ad essa)
La lunghezza dei corridoi che
adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile
a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al
precedente punto 20.4.1, con l'estensione
dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.
(( E' consentito che
la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con
l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si
affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2. ))
La comunicazione del vano
scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno,
anche non areato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di
autochiusura.
Limitatamente agli edifici a
tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo
protetto a condizione che:
tutti i locali dell'attività
siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni
piano, deve essere inferiore a 20 kg/mq, con esclusione dei depositi, che
devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che
adducono alle scale sia limitato a 20 metri, sotto l'osservanza degli
accorgimenti previsti al punto 20.4.1.
(( E' consentito non
realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori
terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali
corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco,
ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;
installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di
reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone
letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle
scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe
1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione
delle camere. ))
Resta ferma, per gli edifici
serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per
addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato
al punto 20.4.1.
(( 20.4.3. Atrio
di ingresso
Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso,
quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono
essere rispettate le seguenti disposizioni: i materiali installati
nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera
a) ossia:
«di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale);
per le restanti parti
devono essere impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente
non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare
pericoli di incendio;
qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, e'
consentita l'installazione di macchina per caffe' di tipo elettrico;
nel
caso in cui e' consentito che le scale siano non protette, la lunghezza
del percorso totale a partire dal piano piu' elevato fino all'uscita
sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio,
dovra' essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del
punto 20.4.2; nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo
sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il
percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non
superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti
con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo
di autochiusura.
La lunghezza del percorso puo' essere incrementata fino
ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali
installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali
adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico
di rivelazione e segnalazione d'incendio. ))
20.5. Vie di uscita ad uso
promiscuo
E’ consentita la permanenza
di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad
uso promiscuo, alle seguenti condizioni:
le comunicazioni dei vani
scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto
5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI
60;
l'edificio abbia altezza
antincendio non superiore a 24 m;
le scale siano dotate di
impianto di illuminazione di sicurezza;
l'intera area dell'attività
ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio;
l'attività ricettiva sia
distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte
di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno REI 60;
il carico di incendio
all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/mq;
la larghezza della scala e
della vita di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è
ubicata l'attività ricettiva.
chiarimento:
l'abitazione a servizio del gestore dell'attività alberghiera
(eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata
come pertinente l'attività e pertanto la scala che serve contestualmente
le camere dell'albergo e il suddetto appartamento non va considerata
"via di uscita ad uso promiscuo" ai fini dell'applicazione del
titolo II del D.M. 9 aprile 1994. Qualora invece l'abitazione sia
destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune
acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".
Inoltre, a seconda del numero
di scale, dovrà essere osservato quanto segue:
ogni piano è servito da due
o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale
dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi
ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
ogni piano è servito da una
sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi
superficie non superiore a 250 mq; il percorso massimo per raggiungere la
scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.
(( Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, e' cosi' integrato: «ovvero
abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta
l'attivita' i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i
mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di reazione al fuoco».
Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, e' cosi' integrato: «E' ammessa
la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti
comuni dell'edificio a condizione che: detto ambiente sia permanentemente
presidiato; il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2; la superficie
sia inferiore a 20 m2; non siano presenti sostanze infiammabili».
Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, e' cosi' integrato: «e'
consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale
dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una
lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi
d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di
classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».
Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, e' cosi' integrato: «e'
consentito che l'attivita' ricettiva sia distribuita in compartimenti
aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per
raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m
a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti
e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle
camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.». ))
21. Altre
disposizioni
21.1. Disposizioni tecniche
Le attività esistenti
devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17del presente decreto.
E’ consentito che i
dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle
serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità
non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi,
tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente
delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre, l'intervento di tali
dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza
l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità
superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti
da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al
punto 8.2.2.3.
(( Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, e' cosi' integrato: «E'
consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di
ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la
superficie in pianta non superi i 5 m2».
2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, e' cosi' integrato: «Per
locali fino a 100 m2 e' consentito limitare la ventilazione ad 1/100
della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare
strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che
non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l'impianto di
rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da
un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che
non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato
IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi
compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata
ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco
secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale servizio, per locali superiori a 50 m2, deve avere a disposizione
almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del
locale. In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza
deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione
del locale.».
3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, e' cosi' integrato:
«E' consentito per le attivita' con capienza compresa fra 101 e 200
posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m,
l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1,
in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le
seguenti ulteriori condizioni:
sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in
posizione idraulicamente piu' sfavorevole; l'attivita' sia accessibile ai
mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; sia installato un idrante DN 70,
con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei
mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di
100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi. Qualora
l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresi'
installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per
ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile
per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco».
))
21.2. Disposizioni
transitorie
Le attività ricettive
esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:
a) due anni per quanto
riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) cinque anni
31 dicembre 2004 (modificato dalla legge 31 dicembre 2001,
n. 463) per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni,
con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
c) otto anni
31 dicembre 2004 (modificata dalla legge 31 dicembre 2001,
n. 463) per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei
materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto
dal punto 19.2.
Entro un anno dall'entrata in
vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento
a firma del responsabile dell'attività.
(( Allegato A
MISURE DI SICUREZZA
ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9
APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITA' ESISTENTI
18. Ubicazione. In
alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), e'
consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su
corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di
spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati
con strutture di separazione verso la restante attivita' alberghiera
(pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI
congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere
interessate. 19. Caratteristiche costruttive.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e' consentito che
gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza
al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:
|
Altezza antincendio
dell'edificio |
R/REl (*) |
R/REI (**) |
| Superiore a 12 m fino a
24 m |
45 |
30 |
| Superiore a 24 m fino a
54 m |
|
45 |
| Oltre 54 m |
|
60 |
(*) in presenza di
impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera
attivita';
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita' e di un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da
un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre
1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10
marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).
La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla
predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. E' comunque fatta salva la
facolta' di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure
alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio
l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano
ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al
punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito mantenere in
opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al
50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di
rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita', ad
esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate
di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei
predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini
della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera
anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del
25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato
a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi
fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di
autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente
presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero
di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di
idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609,
a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo
1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita'
di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, e'
ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purche' il
carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche
di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle
del vano scala.
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al
punto 7.2, e' consentito adottare capacita' di deflusso non superiori a
37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto
di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'
tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate
di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.
E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacita'
di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera l'attivita';
b) adozione di scale protette;
c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta. In
alternativa al punto c) puo' essere adottata una delle seguenti
condizioni:
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali
corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco,
ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;
installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di
reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone
letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle
scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe
1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione
delle camere.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per
le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 32 m e' consentita l'installazione di una sola scala a
condizione che:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala
sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento
automatico esteso all'intera attivita'.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per
le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori
piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli
ospiti e/o per il personale dipendente, ne' a spazi comuni per il
pubblico, e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione
che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con
caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita'.
Per le attivita' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio
non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra e' consentita
l'installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e' garantito l'accostamento
dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari
caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il
piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante,
soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo
la superficie di terrazzi e del vano scala;
c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato
a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su
solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30
con dispositivo di autochiusura;
e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita';
f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
21. Altre disposizioni.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al
punto 8.2.2.1, capoverso 3, e' consentito ridurre la superficie di
aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale
a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e
di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento
dell'impianto.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al
punto 11.3.2.3, capoverso 2, e' consentita l'alimentazione del gruppo di
pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente
distributore dell'energia elettrica garantisca la continuita' di
erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi
fino a 200 posti letto, una indisponibilita' complessiva annua non
superiore a 60 ore. ))
Titolo III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA NON SUPERIORE A VENTICINQUE
POSTI LETTO
22. Generalità.
Le strutture orizzontali e
verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.Gli impianti devono essere
realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per
ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere
osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
Titolo IV
RIFUGI ALPINI
23. Generalità
Ai fini della presente regola
tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
categoria A: raggiungibili
con strada rotabile;
categoria B: raggiungibili
con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle
sciovie;
categoria C, D ed E: rifugi
non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in
relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e
difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente
adottato per i rifornimenti.
Non rientrano nella categoria
dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale
denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti
con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza,
senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.
24. Regole generali
Indifferentemente dalla
categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve
essere mirata a:
ridurre i rischi che possa
divampare un incendio;
limitare la propagazione del
fuoco e dei fumi;
consentire a tutti gli
occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere
rispettate le seguenti disposizioni:
a) sorgenti di innesco:
devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il
divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò
appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura:
sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio,
funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere
installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di
intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto
25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e
senza comunicazione diretta con questo;
c) depositi pericolosi: i
depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc.
devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta
comunicazione;
d) porte d'esodo: dalle porte
di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i
dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con
l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire
solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della
stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano
necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso
l'interno;
e) inferriate: le inferriate
o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso
come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono
essere eliminate;
f) locali cottura: i locali
da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere
protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un
raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera,
con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti
deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti
calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza
che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali
da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili,
devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado
di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli
indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a
distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di
innesco;
h) dispositivi di chiamata:
ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio
telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un
apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in
grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo
non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
i) dotazione d'emergenza:
quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a
quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano
presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere
reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie
sigillate, sarà costituito da un telo alluminiato a forma di sacco, atto a
contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di
fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi
di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata
del 20 , dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente
segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio
in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
j) schede tecniche: a cura
del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le
caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà
essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della
sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà
provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle
dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.
25. Rifugi di capienza non
superiore a venticinque posti
I rifugi alpini, di qualsiasi
categoria, con capienza non superiore a 25 posti letto, devono rispettare
quanto di seguito indicato:
a) le strutture orizzontali e
verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si
applica ai rifugi esistenti;
b) devono essere svolte le
prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza
almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto
delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere
all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i
25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di
cottura;
d) devono essere installati
estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto
11.2.
26. Rifugi di capienza
superiore a venticinque posti letto.
26.1. Rifugi di categoria A
Ai rifugi alpini di questa
categoria si applicano, a seconda che siano nuovi od esistenti, le
disposizioni di cui alle parti I e II
del titolo secondo del presente decreto.
26.2. Rifugi nuovi di
categoria B, C, D ed E
Per i rifugi di queste
categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II
parte prima. E’ però ammesso che:
non siano rispettate le
prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e
siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere
tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono
essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per
un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori; la frequenza delle
prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno
annuale;
per i rifugi di categoria C,
D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che, il numero delle uscite
sia di una per ogni piano.
26.3 Rifugi esistenti di
categoria B.
Per tali rifugi valgono le
disposizioni impartite al titolo II parte seconda, é
inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a
pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze
superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve
essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei
soccorritori;
vi sia, per edifici con più
di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia
garantito il necessario sfollamento.
E’ però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco
delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza
dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la
prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al
fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo
protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle
vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione
delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di
deflusso pari a 30. Per larghezza pari o superiori a cm 90, si rimanda a
quanto previsto al punto 20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori
alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali
incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le
seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui
pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm
dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani
apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di
altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata
con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate
in conformità alle norme anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere
anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli,
o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10
m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50
cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui
sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a
pioli);
f) i dispositivi di
illuminazione di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia
disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa
(gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);
g) nell'impossibilità di
realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fondi idriche o
riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano
sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità
estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni
piano;
h) la frequenza delle prove
periodiche, di cui al punto 4.1, sia almeno annuale.
26.4. Rifugi esistenti di
categoria C, D ed E
A tali rifugi si
applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c).
Inoltre non è
richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto.
é però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione
elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili
ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento
manuale.
27. Disposizioni
transitorie
I rifugi alpini
esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro
cinque anni dalla sua entrata in vigore.
N.B.:
Le modifiche introdotte dal D.M. 6/10/2003, più sotto riportato, sono
evidenziate in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
Legge 31 dicembre 2001, n. 463
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti
di termini
(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)
... omissis ...
Art.
3-bis
Adeguamenti alle
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
. Le attività ricettive
esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto
21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al
citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività
ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di
quelle ubicate nei centri storici.
... omissis ...
LEGGE 1 agosto
2003, n. 200
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 2/8/2003)
... omissis ...
Art. 9-bis
Proroga di termini per
consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti e nulla osta provvisorio
(( 1. All'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2004». ))
... omissis ...
|