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(...omissis...)
Articolo 15 – Proroga di termini in materia di
amministrazione dell’interno
Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti
letto avranno
tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi alla normativa antincendio.
Dovevano già farlo entro il 2004 (legge 463/2001 art. 3 bis), ma a furia
di rimandi si è arrivati ora ad una proroga di ben 8 anni.
Il differimento riguarda le strutture esistenti prima
dell'entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 e - diversamente dalle
proroghe degli scorsi anni - le attività ammesse saranno in numero
limitato. Vi rientreranno solo le strutture
soggette a controllo da parte dei VV.F. che non hanno completato
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano iscritte,
a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio da
approvarsi con decreto del
Ministro dell'interno entro il 27 febbraio 2012.
Probabilmente si tratterà di dare tempo a quelle
strutture che hanno iniziato l'adeguamento e che hanno raggiunto dei
requisiti minimi di sicurezza antincendio tali da poter continuare
l'attività, dando loro la possibilità di programmare nel tempo la
realizzazione dei restanti lavori da effettuare nel rispetto delle
regole tecniche vigenti.
In caso di omessa presentazione dell'istanza o mancata
ammissione al piano straordinario e per chi pur rientrandovi non
completerà l'adeguamento entro il 31 dicembre 2012, saranno applicate le
sanzioni previste dal DPR 151/2011.
Con il Decreto che dovrà uscire verranno, quindi,
indicate modalità per la presentazione della domanda nonchè dei
requisiti minimi richiesti (un pò come fu nel 1994 per il NOP) e sembra
di intendere che poi ci saranno 2/3 anni per il piano di adeguamenti ...
Per chi non potrà rientrare nella proroga (per mancanza di requisiti) o
non presenterà domanda saranno applicate delle sanzioni - nel Decreto
viene citato il DPR 151 ma credo si intenda quelle relative al Decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) - (G.U. 5
aprile 2006, n. 80)
Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività
soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta
di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
da 258 euro a 2.582 euro,
quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni,
da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto
dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai
fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si
applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni
medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il
prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui
i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di
pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione
è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
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