TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411
Testo del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (In Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7) recante: "Proroga e differimenti di termini".

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2001)


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i simboli (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Omissis)

Art. 3-bis.

(( Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7,5. - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e' il seguente: "Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).
- Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede: a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi; d) lettera abrogata; e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".

  
  
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