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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i simboli (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(Omissis)
Art. 3-bis.
(( Adeguamenti alle prescrizioni
antincendio per le strutture ricettive esistenti 1. Le attivita'
ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle
lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione
incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31
dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad
aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile
1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare
riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo del decreto del
Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita'
ricettive turistico-alberghiere) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7,5. - Il testo dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e'
il seguente: "Art. 11 (Competenze del comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).
- Il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede: a)
all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali
in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel
decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario
apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art.
23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio
sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione
incendi; d) lettera abrogata; e) a richiedere agli organi del Corpo
l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra'
articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e
per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di
particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di
esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli
indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle
specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante
decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri
Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il
programma generale della propria attivita' concernente i compiti al
medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente".
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