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Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una
Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale. La Commissione e' composta da venti
senatori, oltre il Presidente, ed e' finalizzata all'acquisizione di
tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative ed
ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di
ricovero o di assistenza extraospedaliera.
2. La Commissione verifica lo
stato di attuazione delle politiche sanitarie sull'intero territorio
nazionale, controllando la qualita' dell'offerta di servizi ai cittadini
utenti e lo standard delle condizioni di accesso. Piu' in generale essa
dovra' fornire al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a
livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della
realta' sanitaria, avanzando proposte e suggerimenti e possibili
direttrici per l'ammodernamento del settore.
3. La Commissione per il suo
lavoro acquisisce tutta la documentazione prodotta o raccolta dalle
precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.
Art. 2
1. Con riferimento all'incendio sviluppatosi
nella notte tra il 15 e 16 dicembre 2001 nei prefabbricati destinati
all'accoglienza dei portatori di handicap situati nel comune di San
Gregorio Magno e alle cause dei ritardi della riorganizzazione e
dell'adeguamento dei servizi ospedalieri e sul territorio forniti dalla
azienda sanitaria locale (ASL) SA/2, la Commissione ha il compito di:
a)
accertare le responsabilita' di amministratori locali, operatori sanitari
e parasanitari, rappresentanti del distretto sanitario e della ASL SA/2,
nonche' di quanti altri, a qualsiasi titolo, abbiano concorso alla
creazione delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dell'incendio
di cui al presente comma ed il tragico bilancio di vittime che ne e'
seguito;
b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in
materia di assistenza ai disabili e, in particolare, ai portatori di
handicap mentali, da parte della ASL SA/2 e, per quanto di competenza,
della regione Campania;
c) accertare l'esistenza di disposizioni
impartite dalla regione Campania o da altre istituzioni a seguito di
accertata inidoneita' e mancanza di sicurezza delle strutture utilizzate
per l'assistenza ai degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali;
d) svolgere indagini per accertare la qualita' ed il tipo di assistenza
assicurata ai ricoverati nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nei
prefabbricati di San Gregorio Magno, nonche' il grado di qualificazione
del personale assegnato ai turni notturni e diurni dal responsabile della
struttura.
Art. 3
1. La Commissione acquisisce elementi per
valutare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, anche al fine di
verificare l'esistenza di eventuali sprechi, e gli effetti delle attuali
modalita' di pagamento delle prestazioni ospedaliere. Verifica lo stato
di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e
domiciliare anche come filtro per l'eliminazione o, quantomeno, per la
riduzione dei ricoveri impropri. Verifica, conseguentemente, la
qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta
specialita'.
2. La Commissione acquisisce, inoltre, elementi conoscitivi
su:
a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro
coordinamento con l'attivita' delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA);
b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il
reale funzionamento, nell'ambito della azienda sanitaria locale, del
distretto socio-sanitario, cosi' come disegnato dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) l'organizzazione
e la verifica del progetto "Alzheimer" che si articola in una
rete di servizi e nel protocollo per il trattamento farmacologico "Cronos";
d) lo stato di attuazione del progetto obiettivo "Tutela salute
mentale" e della normativa vigente in materia;
e) lo stato di
attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;
f) la diffusione delle
metodiche di verifica e revisione della qualita' (VQR) e la conseguente
ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari.
3. La
Commissione valuta le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche, in relazione alla nuova
organizzazione delle attivita' professionali extramoenia o intramoenia,
nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle
aziende.
4. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi
sistemi organizzativi e gestionali gia' in atto in alcune regioni
italiane.
Art. 4
1. La Commissione, la cui durata e' fissata in
trenta mesi dalla data della sua costituzione, presenta relazioni
specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.
2. Per i
compiti di cui all'articolo 2, la Commissione presenta una relazione
entro novanta giorni dalla data della sua costituzione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 5
1. Il Presidente del Senato procede alla
nomina della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato,
assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.
2.
Il Presidente del Senato provvede, altresi', alla nomina del Presidente
della Commissione.
Art. 6
1. La Commissione ha il potere di acquisire
tutti gli atti, i documenti e le testimonianze che riguardano
l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le
norme in vigore.
Art. 7
1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla
Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la
Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le
notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta,
anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
Art. 8
1. L'attivita' ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente
puo' proporre modifiche al regolamento stesso.
2. La Commissione si
avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per
l'espletamento delle sue funzioni.
Art. 9
1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica.
Roma, 8 maggio 2002
Il Presidente: Pera
LAVORI
PREPARATORI (Documento XII, n. 5):
Presentato dai senatori Carella,
Bettoni Brandani, Longhi, Tonini, Di Girolamo, Baio Dossi, Liguori e
Mascioni il 2 agosto 2001.
Assegnato alla 12a Commissione permanente
(Igiene e sanita), in sede referente, il 27 novembre 2001, previ pareri
della 1a e della 2a Commissione permanente.
Esaminato dalla 12a
Commissione permanente nelle sedute del 18 dicembre 2001, del 23 e 24
gennaio e del 14 febbraio 2002.
Relazione scritta comunicata alla
Presidenza il 19 febbraio 2002 (atto n. Doc. XXII, n. 5-A - relatore
senatore Mascioni).
Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana dell'8 maggio 2002, con conseguente assorbimento dei
documenti XXII, nn. 7 e 8.
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