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Con lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C.7 dell'11 gennaio 2001, è
stato chiarito che le sale del giuoco del "Bingo" rientrano nella
generale fattispecie delle sale giuochi e che pur essendo escluse dal campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996, per le stesse vige comunque l'obbligo del
conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all'art. 2 del citato
decreto ministeriale.
Poiché sull'argomento stanno pervenendo quesiti e segnalazioni, dai quali si
evince una diffusa disuniformità sui criteri di sicurezza antincendi che
vengono applicati, si forniscono le seguenti precisazioni.
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Le sale del giuoco del "Bingo" presentano analogie con i locali di
trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996 e
pertanto, al fine di garantire l'uniformità sulle misure di prevenzione incendi
da applicare, si ritiene che possa farsi riferimento a quelle previste, nel
citato decreto, per i suddetti locali di trattenimento, tenendo altresì
presente le precisazioni appresso riportate.
DISTRBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI A SEDERE
Le postazioni di giuoco sono costituite da posti a sedere, non di tipo fisso,
distribuiti attorno a tavoli. Poiché, per i locali di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), del D.M. 19.8.1996, è previsto al punto 3.1 dell'allegato che
"la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo la necessità,
non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all'esodo delle persone
in caso di emergenza", si ritiene che per le sale del giuoco del Bingo
vadano seguiti i seguenti criteri:
a) i tavoli da giuoco vanno fissati stabilmente al pavimento;
b) la distribuzione dei tavoli da giuoco deve garantire:
- facilità di accesso e di esodo per ciascuna postazione di giuoco;
- la possibilità che ogni tavolo abbia almeno un affaccio su di un passaggio
interno alla sala;
c) la sala deve essere servita da passaggi interni, atti a garantire la normale
movimentazione della persone, nonché l'esodo delle stesse verso le uscite in
caso di emergenza. Tali passaggi devono avere larghezza di almeno 1,20 ml, al
netto dello spazio necessario per la movimentazione dei sedili delle postazioni
di giuoco.
AFFOLLAMENTO
Si rammenta che il numero massimo delle postazioni di giuoco, ammesse nella
sala, va correlato ad una densità di affollamento di 1,5 mq/postazione, così
come stabilito all'art. 12 del decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze
del 16 novembre 2000 (Approvazione del regolamento di giuoco) pubblicato sulla
G.U. n° 279 del 29 novembre 2000.
Pertanto l'affollamento delle sale va determinato, in funzione della superficie
delle stesse, applicando la densità di affollamento soprariportata.
Con l'occasione si ribadisce, sulla base di quanto già chiarito con circolare
MI.SA. n° 22 del 14 dicembre 1992, che le sale del giuoco del Bingo non sono
soggette all'obbligo dei controlli da parte delle Commissioni di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo.
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d' Errico)
4/10/2001
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