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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'art. 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante, tra l'altro, disposizioni per il sostegno e
l'incentivazione per l'alta formazione professionale realizzate da
istituti per la professionalita' nautica partecipati da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la
promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
Visto l'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005), con il quale il fondo di cui all'art.
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da
diporto, nella misura e con le modalita' disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell'art. 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e del comma 13 dell'art. 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con
proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal
suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dell'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge
17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri con il quale sono stati istituiti i Ministeri delle
infrastrutture e il Ministero dei trasporti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
Ritenuta l'opportunita' di definire le modalita' di utilizzazione dei
finanziamento con riferimento all'anno 2007 e agli anni successivi in
relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola quota relativa a studi
e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri
nel settore della nautica da diporto; rinviando a successivo decreto
ministeriale l'emanazione delle disposizioni in merito alla concessione
del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno per l'alta
formazione professionale;
Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalita' di attuazione
delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2007, per la
quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di
trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto secondo
il disposto dell'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, aventi
titolo al finanziamento per il sostegno e l'incentivazione per l'alta
formazione professionale nel settore nautico, e avvenuta, previa
selezione, da parte dell'apposita Commissione interministeriale nominata,
ai sensi dell'articolo unico, comma 5 del decreto ministeriale 17 aprile
2003, in data 1° luglio 2005, che ha individuato per il triennio
2005/2007 il soggetto al quale attribuire il finanziamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contributo
autorizzato dall'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e successive modificazioni, iscritto sul capitolo n. 1962, istituito
nell'ambito della U.P.B. 3.1.2.6 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, secondo le percentuali indicate dall'art. 22, comma 14, della
legge 28 dicembre 2001, n 448, come modificato dall'art. 80, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' utilizzato nel settore della
nautica da diporto ai sensi dell'art. 1 comma 236, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per
l'alta formazione professionale e progetti di studio e ricerca per la
promozione di trasporti marittimi sicuri.
2. Lo stanziamento annuale per ciascuna delle tipologie di intervento
previste dalla normativa indicata al comma 1, e' ripartito nella misura
dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per
l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del
finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di
trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto.
3. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di studio e ricerca
nella misura del 20 per cento di cui all'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sara' effettuata, a
decorrere dall'anno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di
soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore della nautica
da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche
finalita' di legge ed in particolare alla:
a) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso
studio di metodologie e modalita' di progettazione e costruzione di
unita' da diporto caratterizzate da elementi innovativi;
b) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad
aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto; c)
riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione
connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e
delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unita' da diporto;
d) riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla
gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo delle
unita' da diporto,
e) riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato
sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati all'organizzazione ed
alle modalita' delle prestazioni lavorative.
4. Il finanziamento e' accordato ai programmi di cui al comma 3 nella
misura del 90 per cento dei costi per attivita' di ricerca fondamentale,
del 50 per cento dei costi per attivita' di ricerca industriale e del 25
per cento dei costi per attivita' di ricerca precompetitiva, nel rispetto
della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 96/C45/ 06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
5. Le istanze di finanziamento, devono essere presentate entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di
presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per essere ammessi al
finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma 4
sara' ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi
complessivi di ciascun programma.
6. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento, sulla base
delle specifiche finalita' indicate al comma 3, e' effettuata da una
commissione composta da due dirigenti del Ministero dei trasporti e da un
dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi,
rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Padoa
Schioppa
Registrato alla Corte dei
conti il 17 settembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 112
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