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Testo in vigore dal:
3-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1
e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, recante modifica alla direttiva 98/18/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella
seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine,
le seguenti:
«bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta
piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di
locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data
della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita' ridotta: chiunque abbia una particolare
difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i
disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a
rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies)
altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde
di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.»";
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis.
L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei
tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando
le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto
l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per
le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri,
l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i
corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al
comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione
comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono
state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative
motivazioni.»;
c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis
Requisiti di stabilita'
e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
1. Fermo restando i
pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da
passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia e' stata impostata o si
trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in
data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.
2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo
4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia e'
stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione
anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli
5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano
ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale
raggiungono trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1°
ottobre 2015.
3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione
dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli
articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, e' impiegata l'altezza
significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda
sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilita'
maggiore del 10%.
4. La nave che segue una rotta che incrocia piu' di un tratto di mare,
con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti
specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e
8 del medesimo decreto, relativi al piu' elevato valore dell'altezza
significativa d'onda individuato per tali tratti.
Art. 4-ter
Requisiti di sicurezza
per le persone a mobilita' ridotta
1. Fatto salvo quanto
previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4,
le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da
passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso
sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono:
a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi,
per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere
all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti
di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini
economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al
comma 3.
2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che
rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione
degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano
d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e
unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da
comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione
europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi
da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di
cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare piu' di 400
passeggeri e per tutte le unita' veloci da passeggeri.
5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche
strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del
presente articolo competono all'ente tecnico.»;
d) dopo l'allegato II, e' aggiunto il seguente:
«Allegato III (Articolo
4-ter)
Orientamenti sui
requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unita' veloci da
passeggeri per le persone a mobilita' ridotta
Nell'applicare gli
orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto
previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima
internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione
sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di
rispondere alle necessita' degli anziani e dei disabili.
1. Accesso alla nave. Le navi devono essere costruite ed attrezzate in
modo tale da consentire alle persone a mobilita' ridotta di compiere
facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco,
nonche' da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o
mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere
apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone
in tutta la nave.
2. Cartelli indicatori. I cartelli indicatori apposti nella nave per
informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare
visibili e facilmente leggibili da persone a mobilita' ridotta (tra cui
le persone con disabilita' sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi. L'operatore deve disporre, a bordo
della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a
tutte le persone che presentano forme diverse di mobilita' ridotta
annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di
bordo.
4. Segnali di allarme. Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata
devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili
a tutti i passeggeri a mobilita' ridotta, comprese le persone con
disabilita' sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.
5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilita' all'interno della
nave. Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere
realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su
sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e
servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili
in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilita'
ridotta.»".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 2003,
n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003): «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte
con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a
carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando
le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme
alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le
piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.»."
- La direttiva 2003/24/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L
123. - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione
della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di
sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.»."
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca: «Attuazione della
direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche'
disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.».
- La legge 23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua
esecuzione».
Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503,
reca: «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.»."
Note
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo
n. 45 del 2000, come modificati del presente decreto: «Art. 1
(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si
intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in
vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS
1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966,
resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata
"LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla
stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli
strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO (Code on
Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla
data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for
Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza
marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare
(Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV
della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di
dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come
definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci
da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi
delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda
a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del
codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o
che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1°
luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si
intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con
una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto
di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata
di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi
servizi; 2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un
galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata
dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla
faccia pro-diera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che,
secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il
galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola
39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo
libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte
completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti
che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle
intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle
intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura
equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura
stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita'
alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di
uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o
viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare
da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro
porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di
navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo
specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture
portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante
del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici
naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o
artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da
un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": comandi periferici secondo funzioni
delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui
porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella
di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma
dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa)
"miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un
terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato
periodo;
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta
piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di
locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data
della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita' ridotta: chiunque abbia una particolare
difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i
disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a
rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del
terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato
periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.»."
«Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da
passeggeri).
- 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a
seconda dei tratti di mare in cui operano: "classe A": navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle
navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea
di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo
di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo
di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.
2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti
categorie:
a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da
passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione
degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta
probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che
passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza
entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone che si trovano sui mezzi di
salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni
ipotizzate;
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla
configurazione geografica della zona del percorso, o c) quattro ore;
2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri.
b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da
passeggeri diversa da una "Unita' di categoria A", con
macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di
un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di
sicurezza di un compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare
in sicurezza.
2-bis. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto
l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma
1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri
possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato
applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro
da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche
i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al
comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette
informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
con le relative motivazioni.».
- La direttiva 2003/25/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 mag-gio 2003, n. L
123. - Per il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996,
n. 503, vedi note alle premesse.
Art. 2
Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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