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LEGGE 27 marzo 2004, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca.
(Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27/3/2004)
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Testo in vigore dal:
28-3-2004
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. In relazione alle esigenze relative alle
attivita' di controllo del territorio rurale e montano e per il
rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il
Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi
pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500
allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari
forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette
unita' di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla
medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto
del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto
ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e
22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 4 della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono
inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,";
b) il comma 7 e'
sostituito dal seguente: "7. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo
forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, a domanda,
ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti
delle unita' di personale corrispondenti ad una spesa massima, a
decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei
servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I
criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente
comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni
organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui
alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari
alla spesa annua occorrente per le unita' di personale che
esercitano la facolta' prevista dal presente comma e comunque
entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto
a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
4. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4644):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro delle politiche agricole (Alemanno) il 28 gennaio
2004.
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
referente, il 28 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione, delle commissioni I, II, V, VI, IX, X, XI, XIV e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 4, 11,
24, 25 febbraio 2004.
Esaminato in aula il 26 febbraio 2004; il
1°, 2, 3 marzo 2004 ed approvato l'11 marzo 2004.
Senato della
Repubblica (atto n. 2833): Assegnato alla 9ª commissione
(Agricoltura), in sede referente, il 12 marzo 2004 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Agricoltura), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita',
il 16 marzo 2004.
Esaminato dalla 9ª commissione, in sede
referente, il 16 e 17 marzo 2004. Esaminato in aula il 18, 23
marzo 2004 ed approvato il 24 marzo 2004.
Avvertenza: Il
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO
2004, N. 16
All'articolo 1: al comma 1, capoverso 7, primo
periodo, le parole: "deve essere" sono sostituite
dalla seguente: "e'"; il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Qualora, a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n.
375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o
in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale".
All'articolo 2: al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"dei relativi importi,", sono inserite le seguenti:
"comprensivi degli interessi legali maturati,"; al
secondo periodo, le parole: "6 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "7 milioni";
al comma 2, le
parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"7 milioni";
dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti: "2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di
efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello
svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore
agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale
repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e'
incrementata di 239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda
fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla
posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla
posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter.
Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico
di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi
e' autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3,
comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di
personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti
dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite
della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno
2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 3: al
comma 3, dopo le parole: "in applicazione", sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 22" e le parole:
"regolamento (CE) n. 2371/02" sono sostituite dalle
seguenti: "regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del
20 dicembre 2002"; dopo il comma 3, e' inserito il
seguente: "3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore
dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b),
del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate
alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia
dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le
disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982,
nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime
definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera
locale"; al comma 4, dopo le parole: "8 agosto 1991,
n. 267", sono aggiunte le seguenti: ", come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole:
"del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,", sono
inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste
controllate o partecipate," e dopo le parole:
"dell'articolo 43 del", sono inserite le seguenti:
"testo unico di cui al";
al comma 2, dopo le parole:
"all'articolo 45 del", sono inserite le seguenti:
"testo unico di cui al";
dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: "2-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che
hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi
alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese
fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di
cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di
rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo
45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da
parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo'
concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per
cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata
alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore
agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo,
sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia
primaria di cui al comma 2.
I pagamenti effettuati dal Fondo in
via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i
relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma
2"; al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui al
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai
commi 1 e 2-bis, nonche' dalle imprese di autotrasporto di cui
all'articolo 5, comma 1,";
al secondo periodo, le parole:
"1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"1,327 milioni";
al terzo periodo, le parole:
"1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"1,327 milioni" e al medesimo periodo le parole:
"l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti:
", quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a
0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze";
dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente: "3-bis. I pagamenti effettuati agli
imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese
in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai
crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a
revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e
della procedura, anche in caso di fallimento successivo".
All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: "imprese di
autotrasporto", sono inserite le seguenti:
", alle
piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996," e dopo le
parole: "decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,",
sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,";
al comma 2, dopo le
parole: "dalle imprese di autotrasporto", sono
inserite le seguenti: "e dalle piccole imprese, come
definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della
Commissione, del 3 aprile 1996,";
le parole: "del
fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti:
"dei fondi di garanzia" e le parole: "lettera
a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e
b)". |
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TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004), coordinato con la
legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti concernenti i
settori dell'agricoltura e della pesca».
(Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27/3/2004)
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Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate
tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004 si
procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato,
corredato delle relative note.
Art. 1
Disposizioni
previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. ((Qualora,
a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato
il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione
lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini
della tutela previdenziale».))
Art. 2
Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli
produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal
1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non
dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione dei
relativi importi, ((comprensivi degli interessi legali
maturati,)) salvo che gli stessi siano stati recuperati
dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004.
2.
All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(( 2-bis. Per favorire un
piu' elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il
territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di
contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le
funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione
organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239
unita', di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti
alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10
alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10
alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti
derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis,
l'Ispettorato centrale repressione frodi e' autorizzato ad
assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale,
avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi
espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di
4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.))
3. Il comma 36 dell'articolo
10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito
dai seguenti: «36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla
regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale
dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del
prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale
come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio
eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del
numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I
giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli
organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo
supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra
gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con
compensazione delle spese tra le parti a seguito
dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della
regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a
cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Art. 3
Misura di
accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di
cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in
collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
2.
E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita'
di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di
localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca
nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE)
n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno
2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
(( 3-bis.
Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento
(CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera
locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1°
gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di
sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo
di operativita' delle navi da pesca costiera locale.))
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni
di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267, ((come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 4
Credito
agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli
che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, ((convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese
da queste controllate o partecipate,)) nei sei mesi
precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito
agrario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro
del capitale circolante. 2. I finanziamenti di cui al comma 1
hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti
vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria
del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
((
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del
debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli
alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche'
agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti
agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che
concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in
via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di
garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il
manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore
agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di
garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' concedere,
su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento
della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla
data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo
finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su
richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria
di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via
anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi
crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.))
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli ((di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche'
dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,))
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. A tale fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, la spesa di 1,327 milioni di euro annui. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 1,327 milioni di euro per
gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando, ((quanto a 1,05
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze.)) Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. I pagamenti
effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis,
fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non
soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei
creditori e della procedura, anche in caso di fallimento
successivo.))
Art. 5
Misure
creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di
autotrasporto, ((alle piccole imprese, come definite ai
sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3
aprile 1996,)) che vantino crediti nei confronti delle
imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,))
nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta
amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I
finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta
mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati
dalle imprese di autotrasporto ((e dalle piccole imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della
Commissione, del 3 aprile 1996,)) nei confronti delle
imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia sussidiaria ((dei fondi di garanzia)) di
cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro
importo.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2004, n. 77
Ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n. 77, concernente:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca», corredato delle relative note. (Legge
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo
2004).
(Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15/4/2004)
|
|
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n.
77, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
1. Il decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. In relazione alle esigenze relative alle attivita' di controllo del
territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza
degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato
ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi
pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi
agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo
forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le
assunzioni delle predette unita' di allievi agenti anche in eccedenza
alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla
medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo
degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per
qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei
sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di
euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti:
", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo
forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, a domanda, ove
consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unita' di
personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno
2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della
regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti
di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del
Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al
mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale
dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla
spesa annua occorrente per le unita' di personale che esercitano la
facolta' prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si
provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all'art. 1.
- Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti
concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre
2003, n. 350: «53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita',
nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte
salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle
connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che
siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per
le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa
per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo.
Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di
personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di
mobilita', nel limite complessivo di 200 unita».
- Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201:
«Tabella A
(art. 1, comma 2)
DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI
SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI
POLIZIA
=====================================================================
Ruolo degli ispettori |
=====================================================================
Ispettore superiore.... | 475
Ispettore capo |
Ispettore.... | 1.115
Vice ispettore |
=====================================================================
Ruolo dei sovrintendenti |
=====================================================================
Sovrintendente capo |
Sovrintendente.... | 1.440
Vice sovrintendente |
=====================================================================
Ruolo degli agenti ed assistenti |
=====================================================================
Assistente capo |
Assistente .... | 4.811
Agente scelto |
Agente ed allievo agente |
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI
APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE
DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO
=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato
=====================================================================
Agente |Agente
Agente scelto |Agente scelto
Assistente |Assistente
Assistente capo |Assistente capo
Vice sovrintendente |Vice sovrintendente
Sovrintendente |Sovrintendente
Sovrintendente capo |Sovrintendente capo
Vice ispettore |Vice ispettore
Ispettore |Ispettore
Ispettore capo |Ispettore capo
Ispettore superiore |Ispettore superiore}.
Si riporta
il testo dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 4 (Rapporti con le regioni e con gli
enti locali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 11, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle
funzioni di' rilievo statale di cui all'art. 2 della presente legge, ha
facolta' di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per
l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri
delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2. comma 1,
lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' del Corpo
forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il
Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' presieduto dal Ministro medesimo ed e'
composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui
due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali
delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato
per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle
funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento
predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle
qualita', interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi,
diversita' biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'art.
2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle
regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonche' tutti gli altri
beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle
attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione
tecnica ai sensi dell'art. 1l-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le
Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di
venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda
necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga
del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del
decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta
giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza
che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve
conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano
identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali,
di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei
parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui all'art. 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli
enti locali sono asscgnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle regioni,
senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale
necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre
centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare,
a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti
delle unita' di personale corrispondenti ad una spesa massima, a
decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi
tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per
disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati
con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni
organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle
A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle
tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unita'
di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma e
comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale
trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di
cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003,
verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e
forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in
relazione all'attuazione della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione». -
Si riporta la tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201:
«Tabella B
(art. 25, comma 2)
Dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.
=====================================================================
Ruolo dei periti |
=====================================================================
Perito superiore.... | 102
Perito capo |
Perito..... | 160
Vice perito |
Ruolo dei revisori |
Revisore capo |
Revisore.... | 260
Vice revisore |
Ruolo degli operatori e dei collaboratori |
Collaboratore capo |
Collaboratore..... | 350
Operatore scelto |
Operatore |
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale
dei ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta
attivita' tecnicoscientifica, tecnico-strumentale ed
amministrativa con quelle dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica.
=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato
=====================================================================
Perito superiore |Perito tecnico superiore
Perito capo |Perito tecnico capo
Perito |Perito tecnico
Vice perito |Vice perito tecnico
Revisore capo |Revisore tecnico capo
Revisore |Revisore tecnico
Vice revisore |Vice revisore tecnico
Collaboratore capo |Collaboratore tecnico capo
Collaboratore |Collaboratore tecnico
Operatore scelto |Operatore tecnico scelto
Operatore |Operatore tecnico}.
- Si riportano le tabelle A e C allegate al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155:
«Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 2)
RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO
=====================================================================
Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del |
corso di formazione |
=====================================================================
Commissario capo forestale |n. 631 (1)
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto forestale |
(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello
Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale
comporta l'indisponibilita' di altrettanti posti nella
dotazione organica.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato
=====================================================================
Commissario forestale |
limitatamente alla frequenza del |Commissario limitatamente alla
corso di formazione |frequenza del corso di formazione
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo forestale |Commissario capo
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto
Tabella C
(prevista dall'art. 12, comma 2)
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
=====================================================================
Vice commissario forestale del ruolo direttivo e |
speciale, limitatamente alla frequenza del corso di |
formazione | n. 35
=====================================================================
Commissario forestale del ruolo direttivo speciale |
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale | n. 15
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo |
speciale |
---------------------------------------------------------------------
| n. 50 (1)
(1) La dotazione organica e' costituita mediante
riduzione di n. 48 unita' di quella del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con
quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.
=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato
=====================================================================
Vice commissario forestale del |Vice commissario del ruolo
ruolo direttivo speciale (1) |direttivo speciale (1)
---------------------------------------------------------------------
Commissario forestale del ruolo |Commissario del ruolo direttivo
direttivo speciale |speciale
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo forestale del |Commissario capo del ruolo
ruolo direttivo speciale |direttivo speciale
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto del ruolo
del ruolo direttivo speciale |direttivo speciale
Qualifica
attribuita durante la frequenza del corso di formazione.». - Il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2001, n. 137, s.o., reca: «Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, s.o., reca: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: "deve
essere" sono sostituite dalla seguente: "e'"; il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora, a seguito della stima
tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n.
375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai
fini della tutela previdenziale".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei relativi
importi,", sono inserite le seguenti: "comprensivi degli
interessi legali maturati,"; al secondo periodo, le parole: "6
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni"; al
comma 2, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"7 milioni"; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di efficienza ed
efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle
azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese
le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato
centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di
239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla
posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla
posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla
posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico
di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi e'
autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al
divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, 239 unita' di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora
vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000
euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.
Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 3:
al comma 3, dopo le parole: "in applicazione", sono inserite le
seguenti: "dell'articolo 22" e le parole: "regolamento
(CE) n. 2371/02" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento
(CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002"; dopo il
comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nelle more dell'entrata in
vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del
citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca
costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1°
gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina
mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo
di operativita' delle navi da pesca costiera locale"; al comma 4,
dopo le parole: "8 agosto 1991, n. 267", sono aggiunte le
seguenti: ", come determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da
queste controllate o partecipate," e dopo le parole:
"dell'articolo 43 del", sono inserite le seguenti: "testo
unico di cui al"; al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 45
del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che
hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con
garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di
prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria,
nonche' agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli
ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono
avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario
di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo
inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per
cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data
del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato,
fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca,
dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti
effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono
nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del
comma 2";
al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui al comma 1," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche' dalle
imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,"; al
secondo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "1,327 milioni";
al terzo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "1,327 milioni" e al medesimo periodo le
parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: ", quanto
a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. I pagamenti
effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle
imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non
soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori
e della procedura, anche in caso di fallimento successivo".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto", sono
inserite le seguenti: ", alle piccole imprese, come definite ai
sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile
1996," e dopo le parole: "decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,";
al comma 2, dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto",
sono inserite le seguenti: "e dalle piccole imprese, come definite
ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile
1996,";
le parole: "del fondo di garanzia" sono sostituite dalle
seguenti: "dei fondi di garanzia" e le parole: "lettera
a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".
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DECRETO-LEGGE
27 gennaio 2004, n. 16
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della
pesca.
(Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28/1/2004)
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Testo in vigore dal:
29-1-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari
misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni
previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito
dal seguente: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del
1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro e'
stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di
disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.».
Art. 2
Disposizioni in materia
di quote latte
1. A favore dei singoli
produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e
successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a
procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi
siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli.
All'uopo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
sostituito dai seguenti: «36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o
alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di
accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare
complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero
agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa
indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli
organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto
gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per
i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le
parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte
della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura
delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Art. 3
Misura di
accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui
all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da
destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le
misure di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento
sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17
febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di
localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un
importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro
per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
Art. 4
Credito agrario e
contributi previdenziali
1. Agli imprenditori
agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale
circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi,
sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle
imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85
per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. A tale fine e' autorizzata, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Misure creditizie per le
imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di
autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta
mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle
imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004),
coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004), recante: «Disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca».
(Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15/4/2004)
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni
previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito
dal seguente: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto
dall'INPS. (( Qualora, a seguito della stima tecnica di cui
all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della
prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai
fini della tutela previdenziale». ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, converitito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 44 (Disposizioni
varie in materia previdenziale). - 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si
interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'art. 14
della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma
6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive
modificazioni e integrazioni. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai
fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei
rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei
predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di
calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto
l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio
2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse
annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, il pagamento puo'
essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non
superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla
gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il
versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di
lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata. 3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) (omissis); b) (omissis). 4. L'azione giudiziaria
relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta solo dopo che
siano decorsi centoventi giorni da quello in cui l'attore ne abbia
richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati
anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito. 5. Al fine di contrastare il
lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica
o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse
collegate, sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei
dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite
convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi
acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari
del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. L'articolo unico, secondo comma,
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di
integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti,
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita'
aggiuntive. 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto
dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato
il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione
lavorativa, l'INPS disconosce la stessa presentazione ai fini della
tutela previdenziale. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di
iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
delle imprese artigiane, nonche' di quelle esercenti attivita'
commerciali di cui all'art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con
gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione
agli enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la
struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli enti previdenziali
le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le
variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo
modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro trenta
giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano
agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei
contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e
le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti
interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare
apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno
2004 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di
iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni
provinciali dell'artigianato. 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica
anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con riferimento ai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro
il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le
istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei
flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un
campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per
settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30
settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il
monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali
erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto
ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza
dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 9-bis.
(omissis). 9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003».
Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di
3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007». 9-quater. Le
dotazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno
2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere
per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che
non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo,
possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004. - Si riporta il
testo dell'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375: «Art.
5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a
presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento
dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e
della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia
aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed
estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per
singole colture praticate; b) generalita', codice fiscale, residenza e
domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta
intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei
terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente
per specie, e modalita' di allevamento; e) attivita' complementari ed
accessorie connesse con l'attivita' agricola; f) parco macchine ed ogni
altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. 2. La denuncia
aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata
entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente
denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a
presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le
denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU. 4.
Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia
iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del
31 dicembre 1993. 5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo
fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione
reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di
lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire
cinquecentomila.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375: «2. Ai fini del raffronto
tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera
occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli
uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita
ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in
relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai
sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di
esecuzione dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa
decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo
familiare nei casi di aziende direttocoltivatrici, mezzadrili e
coloniche; b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte
dai contoterzisti; c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso
periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; d) delle
prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo
agrario.».
Art. 2
Disposizioni in materia
di quote latte
1. A favore dei singoli
produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e
successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a
procedere alla restituzione dei relativi importi, (( comprensivi
degli interessi legali maturati, )) salvo che gli stessi siano
stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo
e' autorizzata la spesa di (( 7 milioni )) di euro per
l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a (( 7 milioni ))
di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
(( 2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di efficienza ed
efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle
azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese
le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'ispettorato
centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di
239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla
posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla
posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla
posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico
di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi e'
autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al
divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, 239 unita' di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora
vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000
euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.
Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
e' sostituito dai seguenti: «36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o
alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di
accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare
complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero
agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa
indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli
organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto
gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per
i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le
parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte
della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura
delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118: «13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i
ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la
scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni
previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati
complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti
dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al
produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e'
restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto
della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea
sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad
interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalita' per
omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e
relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni
e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive». -
L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n.
350 e' la seguente: migliaia di euro
|
Anno
2004 |
Anno
2005 |
Anno
2006 |
|
250.425 |
250.425 |
250.425 |
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119:
«4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e
degli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia competenti. Gli altri
organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino
violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al
presente comma.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2002, n. 299, e' relativo
al «Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi.». - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni: «Art. 39
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del pari-time). -
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della
scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore
all'l,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio
al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione
di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve
essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti
a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e
gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono
tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo
scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del
personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene
conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze
armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo
sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche
connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a
decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle
correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale
quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei
Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di
riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le
assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale
da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere
disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A
decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3
si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le
nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31
gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo
di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e'
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo
personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo. di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti,
sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita'
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.
Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3,
si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle
attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i
criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita'
di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di
personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e
regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300
unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero
non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da
emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio,
in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria
o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le
assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i
concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai
territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei
dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da
mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli
ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la
disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di
ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso
viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in
una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche
nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d)
la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di
ciascuna delle circoscrizioni' territoriali; e) ciascun candidato puo'
partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei
concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e
ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge,
con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al
comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu'
efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale,
il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del
contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica
formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari
gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro
esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura
complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso
del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' sostituito dal seguente: «47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario
nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere
utilizzate fino al 31 dicembre 1998». 13. Le graduatorie dei concorsi
per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della
loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio
sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili
professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare
anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico,
giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con
esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono
assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori
della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di
lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione,
a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni
previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti
sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1°
gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31
dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996. n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e. comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa
derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il
primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da
assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre
tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale
percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano
ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di
assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni
che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari
almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto
a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo'
intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita'
con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso
ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici,
con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni. le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1
finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20.
Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra,
i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200
unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le
amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi
19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai
principi di riduzione complessiva della spesa di personale. in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e
3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o
di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano
ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie
conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di
cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di
personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono
comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita'
connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25
unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i
relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli, il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai
fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9,
comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31
dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto
previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da
ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di
polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno
1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare
all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al
fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni
caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli
enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e
le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in
favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di
cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono
essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita'
che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella
svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione
di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio
secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni
dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio
dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e'
opponibile il segreto d'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 10
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dal decreto qui
pubblicato: «Art. 10 (Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette.
Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende.
Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre
disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi.
Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province autonome.
Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni). -
1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica
documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto
di cui all'art. 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore,
o da un suo delegato secondo le modalita' definite dal decreto di cui
all'art. 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente. 2.
Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di
controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in
occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le
imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte
stesso. 3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della
documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva
di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'art. 1, comma 7,
e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. 4. I produttori titolari di
una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o
alla provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione
redatta nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'art. 6,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di
trasmissione sussiste anche se non e' stato venduto latte o prodotti
lattiero-caseari. 5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'art.
6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione
a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province
autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'art. 6, paragrafi 3 e
4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001. 6. Il latte o equivalente
latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno
e' integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte
eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo
di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme
corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui
all'art. 9, comma 2. 7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione
non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il
quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al
prelievo supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto
dichiarato in piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo
supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. 8. In caso di
esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di
riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di
ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende
ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n.
1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di
quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori
interessati i quantitativi non compensati. 9. Entro i termini previsti
dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a
versare nel conto corrente di cui all'art. 5, comma 2, l'importo del
prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo
supplementare. 10. In conformita' all'art. 8, lettera d), del regolamento
(CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e'
consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente
dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome
diverse. 11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate
nelle zone montane, di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in
zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di
cui al comma 13. 12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate
in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13. 13. Il trasferimento di quantitativi di
riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e'
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di
riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di
commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio
delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento
fuori regione e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di
commercializzazione 2003-2004. 14. Ai soci di cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di
prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa
cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le
procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'art. 1, comma 7.
15. In conformita' all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita
la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata,
separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso,
dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le
relative verifiche, purche' il contratto intervenga tra produttori in
attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e
18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla
provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in
questione. 17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso
accordi tra regioni o province autonome, puo' essere consentito il
trasferimento dell'intero quantitativo posseduto. 18. Qualsiasi atto o
fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di
quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota, decorsi
quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla
regione o alla provincia autonoma competente. 19. I contratti di affitto
di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo
determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere
rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata
non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo
giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione
anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a
partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso
alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla
provincia autonoma competente. 20. Al fine di favorire la
ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione
nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la
definizione della regolazione debitoria, e' attivato un programma di
abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE)
n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende
che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva
nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi
dell'art. 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformita'
al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a
titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel
contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non
riassegnati da una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di
ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti
tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi
prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di
abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari. 21. Al fine di favorire
la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di
abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad
indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e introducendo
sistemi di tracciabilita', e' definito un apposito regime di aiuti,
attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale
regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999. 22. Gli aumenti da
parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono
ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le
province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi
prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere
assegnati con le seguenti priorita', con esclusione dei produttori che
hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota: a) ai
produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del
decreto-leggge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota; c) i
quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi
autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che
assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti
sul territorio anche con la finalita' di riassorbire il fenomeno della
sovrapproduzione. 23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto
delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1,
comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita
in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione
della predetta quota «B» ridotta. 24. Possono accedere alle misure
previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si
pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo
supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive
modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5
milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui
all'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di
euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'art. 4
della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. 26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari,
derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione
europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per
quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al
periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo
di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. 27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, in relazione al progressivo riequilibrio
tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare
di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non
si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'art. 9, comma 4, e i
versamenti mensili di cui all'art. 5, comma 2, vengono eseguiti dagli
acquirenti nelle seguenti percentuali: a) per i produttori titolari di
quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo
periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo; b) per
i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5
per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento neI
secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle
assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1, comma
21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 e ai sensi dell'art. 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. 28. L'AGEA,
nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per
l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'art. 9
considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute
corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore puo'
accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della
parte di prelievo di cui al comma 27. 29. Nei soli primi due periodi di
applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della
materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27,
possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita' previste
dal decreto ministeriale 12 marzo 2002 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno 2002. 30. Il Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue
tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli
allevamenti, agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, lettera c-bis),
per il periodo di commercializzazione 2002-2003. 31. Per la prima
campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti
trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei
quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si
applicano le norme di cui all'art. 5. 32. Il mancato rispetto degli
obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli
acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la
revoca del riconoscimento. 33. Per il periodo di commercializzazione
2003-2004 le comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini
della determinazione e comunicazione della quota di cui all'art. 2. 34. I
produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a
titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di
commercializzazione compresi fra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano
l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento puo'
essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta
anni. 35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni
di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale
di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare
espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente
dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del
giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del
numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. 36-bis. I giudizi
pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi
giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli
importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i
periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le
parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte
della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura
delle medesime al competente organo giurisdizionale. 37. Sono esclusi dal
versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola
con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi
di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse
disposizioni stabilite dall'Unione europea. 38. Gli acquirenti, entro
trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della
documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della
provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli
importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i
periodi di cui al comma 34. 39. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni
di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalita' di attuazione
delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35
relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 40.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 e' subordinata
al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti
organi comunitari. 41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte
dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti
necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri. 42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi di
uno o piu' sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di
attuazione. 43. Il Commissario straordinario del Governo
nell'espletamento del proprio mandato puo' esercitare, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione, il
potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui
competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le
modalita' di cui al comma 44. 44. In caso di inadempienze relative
all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita
l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta
giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso
inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo. 45. Agli oneri
derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. 46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere
dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata
in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai
periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in
vigore. 47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione
del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i
provvedimenti e le leggi di seguito elencati: a) legge 26 novembre 1992,
n. 468; b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n.
569; c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali; d) art. 2 del decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46; e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995; f) articoli 2, 3 e 4 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; g) art. 11 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649; h) art. 2, commi da 166 a 174, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; i) art. 1, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'art.
1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81; l) decreto ministeriale
15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1997, n. 204; n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5; o)
decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276; r)
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1999, n. 118; s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n.
159, del Ministro per le politiche agricole; t) decreto ministeriale 15
luglio 1999, n. 309, del Ministro per le politiche agricole; u) decreto
ministeriale 10 agosto 1999, n. 310, del Ministro per le politiche
agricole; v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. z) art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; aa) decreto ministeriale 19 aprile
2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001; bb) art. 3 del decreto
ministeriale 21 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive
modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.».
Art. 3
Misura di
accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui
all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da
destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le
misure di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento
sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17
febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di
localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in
applicazione (( dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio, del 20 dicembre 2002, )) per l'anno 2004, per un
importo di 1,5 milioni di euro.
(( 3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n.
2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata
entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad
applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della Marina mercantile 22 giugno 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da
pesca costiera locale. ))
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni
di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
267, (( come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti
normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n.
448: «81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione
delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine e' stanziato l'importo di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.». - Si riporta il
testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41: «Art. 3.
(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di
cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca
marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce
in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione e' integrata
da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e
tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre
regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie
conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del
Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di
organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche
per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei
relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati
di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato e'
approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso
Comitato.». - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n.
2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002: «Art. 22. (Condizioni di
accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti
della pesca). - 1. E' vietato esercitare le attivita' disciplinate dalla
politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti requisiti:
a) il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il
permesso di pesca; b) a bordo del peschereccio e' installato un sistema
funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante
sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di
lunghezza superiore a diciotto metri fuori tutto a decorrere dal 10
gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza superiore a quindici metri fuori
tutto a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) il comandante registra e
comunica tempestivamente le informazioni relative alle attivita' di
pesca, compresi gli sbarchi e i trasporti. Copia delle registrazioni e'
messa a disposizione delle autorita'. Il Consiglio decidera' nel 2004
riguardo all'obbligo di trasmettere tali registrazioni per via
elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri,
in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota
anteriormente al 1° giugno 2004; d) il comandante accetta la presenza a
bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di
osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di
osservatori e collabora con loro; e) il comandante rispetta le condizioni
e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in
comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.
2. La commercializzazione dei prodotti della pesca e' soggetta ai
seguenti requisiti: a) i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente
da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta
registrati; b) l'acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca
alla prima vendita e' registrato presso le autorita'; c) l'acquirente di
prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorita' le
fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un
centro d'asta registrato che e' tenuto a presentare le fatture o le note
di vendita alle autorita'; d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o
importati nella Comunita' per i quali non sono state presentate alle
autorita' ne' fatture ne' note di vendita e che sono trasportati in un
luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati,
fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal
trasportatore; e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto
accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro; f) qualora sia
stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli
operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto
debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti. L'acquirente
di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati
bensi' utilizzati esclusivamente per il consumo privato e' esonerato dal
rispetto dei requisiti del presente paragrafo. 3. Le modalita'
d'applicazione dei paragrafi i e 2 possono essere stabilite secondo la
procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2. Dette modalita' possono
prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione,
registrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti
e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate in attivita'
disciplinate dall'art. 1. Le suddette modalita' possono inoltre prevedere
esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le esenzioni
siano giustificate dall'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche
vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto
all'importanza economica dell'attivita'.». - L'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' la
seguente: Migliaia di euro
|
Anno
2004 |
Anno
2005 |
Anno
2006 |
|
30.358 |
30.358 |
30.358 |
Art. 4
Credito agrario e
contributi previdenziali
1. Agli imprenditori
agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o
partecipate, )) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 (( del
testo unico di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, per il reintegro del capitale circolante. 2. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai
crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del (( testo unico
di cui )) al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei
limiti dell'85 per cento del loro importo.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti
relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori agricoli che
hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese
ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono
avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario
di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo
inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per
cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data
del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato,
fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca,
dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti
effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono
nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del
comma 2. ))
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli (( di cui al comma 1 e 2-bis, nonche' dalle
imprese di autotrasporto di cui all'art. 5, comma 1, )) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e'
autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di ((
1,327 milioni )) di euro annui. All'onere derivante dal presente
comma, pari a (( 1,327 milioni )) di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, ((
quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e
2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai
crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si
intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda
giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di
fallimento successivo.». ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1.
L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 puo' richiedere
al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata
di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la
dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha
la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui
all'art. 1. 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive
provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata
dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla
nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38
del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo Ministro. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale.». - Si riporta il testo degli
articoli 43 e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. «Art. 43 (Nozione). - 1. Il credito agrario ha
per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti
destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle a esse
connesse o collaterali. 2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle
attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a esse connesse o
collaterali. 3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal
CICR. 4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale
agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca
devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo
assistono, nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale
agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla
cambiale ordinaria.». «Art. 45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1.
Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita'
giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del
Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle
banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono
disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. 4. Presso il Fondo e' operante la sezione
speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata
di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una
sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita'
giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla sezione si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.». - La legge 21 febbraio
1991, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47,
reca «Disciplina della cessione dei crediti di impresa.». - Si riporta
il testo dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602: «Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per
situazioni eccezionali) - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a
carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio,
tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i
contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
mesi, con decreto del Ministero delle finanze.».
Art. 5
Misure creditizie per le
imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di
autotrasporto, (( alle piccole imprese, come definite ai sensi
della raccomandazione 96/280/ CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,
)) che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, )) nei sei mesi precedenti
all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono
essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta
mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle
imprese di autotrasporto (( e dalle piccole imprese, come definite
ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 13
aprile 1996, )) nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria ((
dei fondi di garanzia )) di cui all'art. 2, comma 100, lettere a)
e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento
del loro importo.».
Riferimenti
normativi:
- La raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 30 aprile
1996, n. L 107, e' relativa alla definizione delle piccole e medie
imprese. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4. - Si riporta il testo
dell'art. 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97,
il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi
di lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100
miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per
interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per
il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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