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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva
98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizione e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale e' stato
interamente sostituito l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45;
Vista la direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data 29
luglio 2003, che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva
98/18/CE, gia' sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di dare
attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per le parti
in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche tecniche di altre
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
Art. 1
1. Nell'allegato I al
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, cosi' come sostituito dal
decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291, il testo della sezione 5.1
(Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri), del capitolo III («Mezzi
di salvataggio»), e' sostituito da quello allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 14 aprile 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 301
Allegato
(articolo 1)
5-1 REQUISITI
RELATIVI ALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI (R 26)
Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1°
gennaio 2003;
1. Le navi ro-ro da
passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle
disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della
prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006.
Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1°
gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5. In deroga alle
disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i
dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono
sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che
comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o
apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature
devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e
9.
2. Zattere di
salvataggio
1. Le zattere di
salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da
dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5
in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare
conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998,
ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave. Deve essere
assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola
SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui
alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il
17 marzo 1998, a seconda del caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare
grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente
del lato sul quale galleggia. E' consentito l'uso di zattere di
salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di
bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge
in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare
e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano
pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le
unita' veloci. In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sia normale
dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacita' totale sia almeno
pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle
imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere
determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a
bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di
salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate,
dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle
raccomandazioni adottate dall'IMO (con circ. MSC 809).
3. Battelli di emergenza
veloci
1. Almeno un battello di
emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello
di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ.
MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un
adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione
dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta
amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci
devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni
meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate
dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono
essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche,
secondo quanto prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2 «Specification
of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del
Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per
l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle
raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e
successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono
comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di
tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di
raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri
esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di
emergenza veloce prescritto dal punto 3.1, detto battello potra' essere
sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di
emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare
conforme alle disposizioni del punto 3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di
salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio
aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate
dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i
dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per
l'evacuazione della nave.
4. Mezzi di soccorso
1. Le navi ro-ro da
passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto
recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono
essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo
conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di
trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo
deveessere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
5. Cinture di
salvataggio
1. In deroga alle
disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di
salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita'
dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare
nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve
essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS
III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998. Navi ro-ro da passeggeri delle
classi B, C e D costruite dopo il 1° gennaio 2003
6. Zattere di
salvataggio
1. Le zattere di
salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da
dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del
codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al
paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco
della nave. Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di
imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola
SOLAS III/13.4.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui
ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere
autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare
grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente
del lato sul quale galleggia. E' consentito l'uso di zattere di
salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di
bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge
in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare
e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano
pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le
unita' veloci. In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale
dotazione di zattere di salvataggio, per una capacita' totale pari almeno
al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni
di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere determinata in
base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il
numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le
suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato
di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con
circ. MSC 809.
7. Battelli di emergenza
veloci
1. Almeno un battello di
emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello
di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ.
MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un
adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione
dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta
amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci
devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni
meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate
dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono
essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche,
secondo quanto prescritto dalla sezione A-Vl 2, tabella A-VI/2-2 «Specification
of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del
Seafarers Training. Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per
l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle
raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi
emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le
diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali
imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento
in seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri
esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di
emergenza veloce prescritto dal punto 3.l. detto battello potra' essere
sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di
emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare
conforme alle disposizioni del punto 3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di
salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio
aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate
dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i
dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per
l'evacuazione della nave.
8. Mezzi di soccorso
1. Le navi ro-ro da
passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto
recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono
essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo
conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di
trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve
essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
9. Cinture di
salvataggio
1. In deroga alle
disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di
salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita'
dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare
nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve
essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3
del codice LSA.
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