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Testo in vigore dal:
9-7-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7
e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il
29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto,
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui
alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo
1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg),
e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura,
in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e
dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali,
deve essere basata su criteri di sostenibilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art.
76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni
di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo
altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare
il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117
della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si
conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra
Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita'
dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le
materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra,
le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La
concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in
occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti
di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per
oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della
tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento
di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme
alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato,
libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e
segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con
previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la
revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE
del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di
assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni
di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1,
nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del
principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE
del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228
del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per
la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie,
prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli
imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone
l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca
l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla
forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei
produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori,
specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e
amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la
competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati
anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il
superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi
determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura
anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale
adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione
nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita',
all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro
diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per
semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace
concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001,
da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome
e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano,
con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in
raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati,
anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento
delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle
regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo
agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in
materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i
relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e
sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di
acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare
la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca
marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia
degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita'
naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore
ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita'
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli
123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto
degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la
modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della
pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui
all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e
le associazioni alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata
in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni
colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su
fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per
la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca,
anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.
57:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del
pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi
pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con
la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela
delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il
sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura
e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela
ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative
di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche'
le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la
competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la
domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela
dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del
principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione
intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita',
favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti,
nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le
peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le
tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in
materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o
per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai
criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla
protezione delle foreste in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi).
- 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si
atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte
nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a
2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei
soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u),
nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni
speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione
agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le
condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione
fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della
proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per
favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e
occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione
delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul
mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di
apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca,
formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca
privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del
processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una
crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia
prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di
controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della
qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione
delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei
distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come
tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni
di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei
consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine
di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori,
anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi
assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte
dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed
agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei
prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per
quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive
e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza
dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la
promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione
quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente
articolo e all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle
regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della
concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione
produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed
accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in
attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa
copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e
di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n.
50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma
entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117.
- La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia.
I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita'
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Tavolo azzurro
1. Per la determinazione
degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della
pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e'
istituito il «Tavolo azzurro».
2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole
e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli
assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province
autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle
cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di
acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del
Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni
altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e
forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati
di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita'
istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Nota
all'art. 2:
[D1] - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione
consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal
Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di
Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici
dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni
nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu'
rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle
imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle
imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni
nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante
delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite
ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre
1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca
scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro
delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato
delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in
relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli
assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei
Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del
giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Nota
all'art. 3:
- Il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, reca:
«Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.»
(Pubblicato nella G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore il
10 febbraio 2000).
Art. 4
Finalita' e contenuti del Programma nazionale
1. Tenuto conto degli
indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento
delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla
sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di
carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale,
oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati
nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti
obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni
presenti e future e tutela della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione
della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come
definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani
di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura
adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi
riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale
delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso
l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione della
cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei
lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti
ittici, valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della
trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e
razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti
tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso
l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei
fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i
conseguenti interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere
applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi
territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore,
gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche'
la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli
imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della
pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi
riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti
individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del
presente decreto.
Art. 5
Programmazione di settore
1. Il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2,
propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma
nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro il 31
dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione
nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura,
o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi
di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di
programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione
delle dotazioni finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale
destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della
Costituzione.
Nota
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119 (I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa). - I comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile
al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni. I comuni,
le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».
Art. 6
Imprenditore ittico
1. L'articolo 2 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Imprenditore ittico).
- 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o
alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o
dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai
medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti
attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal
diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore
ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni
adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e
della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore
ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali
di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone
di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene
la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento
dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
Note
all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, recante:
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
«4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le
navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a
200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24
m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la
documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore
o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e'
conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al
fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente
decreto.».
- Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, recante:
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»:
«Art. 37 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri
relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle
attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.».
Art. 7
Attivita' connesse
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca).
- 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria
attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca
a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di
servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso
l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la
conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita'
ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato
dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca
secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.».
Note
all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di
servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonche'
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17,
venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al
momento dell'intervenuta variazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»:
«2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della
citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela
del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo'
essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».
Art. 8
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea
1. Gli aiuti di Stato
previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite
della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel
rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e
successive modificazioni.
Nota
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del trattato 25 marzo 1957 che
istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge n. 1203/1957
(Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C
325.
Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, e' cosi' integrato
con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio
2001):
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.
Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno
Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune
a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo,
decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel
termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita',
puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo
Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89,
quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la
procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta
dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia
pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data
della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
Art. 9
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura
1. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai
rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di
pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli
obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento
al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b)
e d).
2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione
del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e
forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di
istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore
promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui
al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle
politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la
pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e'
presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e'
composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro
delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal
Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro
delle attivita' produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la
nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a
statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna
designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione
nazionale delle cooperative della pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato
dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu'
rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle
associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione
relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica
di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali
alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 10
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
1. Le regioni istituiscono
le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e
prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti
sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di
un esperto in materia di sanita' veterinaria.
2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la
regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota
all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112:
«6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli
uffici delle capitanerie di porto.».
Art. 11
Statistiche della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in
materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del
sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle
esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i
programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della
pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne
cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle
informazioni acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di
pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei
modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le
dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.
Art. 12
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
1. Il Programma nazionale
definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli
indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione
agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di
intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche,
anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di
gestione.
2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e
capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla
regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche
tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di
pesca e dei quantitativi pescati.
3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle
risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte
delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di
imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche
acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini,
l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali,
definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche
gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina
responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e
attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni
produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e'
esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle
norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche
attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio
all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n.
3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986,
e successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da
pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di
pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata
dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e
destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in
ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione
della biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca
marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord
Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i
programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al
controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita'
dall'inquinamento.
Note
all'art. 12:
- Il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992,
regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario della
pesca e dell'acquicoltura e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992,
n. L 389.
Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
- Il regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, regolamento del
Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme
relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di
pesca e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. 341. Entrato in
vigore il 1° gennaio 1994.
- Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986,
regolamento del Consiglio che definisce le caratteristiche dei
pescherecci e' pubblicato nella G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. 274.
Entrato in vigore il 1° dicembre 1986.
Art. 13
Misure di sostegno creditizio e assicurativo
1. Le regioni possono
promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti
finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al
sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.
Art. 14
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al
presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi
danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla
produzione, conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e
meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti
agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a
seguito di affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da pesca
o asservita agli impianti.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale
nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo'
disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui
premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle
imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non
prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative
della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il
Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite
degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui
al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato
di calamita' o di avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo'
essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con
le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al
principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui
all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento
degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle
Capitanerie di porto o di altro soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con
particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si
applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.
Nota
all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
recante: «Nuova regolamentazione delle servitu' militari»:
«Art. 15.
- Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni,
il comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica
incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di
accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla
circolazione stradale. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati
almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei
comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le
esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la
comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete
l'amministrazione delle medesime. Nei casi di urgente necessita', gli
sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del
presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal
comandante di corpo, che dovra' sollecitamente provvedere alle
comunicazioni di cui al precedente comma.
Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione
all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in
luoghi pubblici di normale frequenza. Al pagamento degli indennizzi per
gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si
provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 7. La
misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario
corrente;
per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai
lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o
affine.».
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