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Testo in vigore dal:
8-7-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il
29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto,
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai
principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare
riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la
razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla
pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli
altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente,
lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed
internazionali.
La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi
di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le
attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.
2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta
di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1,
per finalita' professionali o sportive.
3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca sportiva e di pesca
subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui
all'articolo 10.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli esremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo degli
articoli 76 e 87 della Costituzione «Art. 76. L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38
(Disposizioni in materia di agricoltura): «Art. 1 (Delega al Governo per
la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure
di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della
filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti
dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu'
decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei
settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117
della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si
conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra
Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita'
dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le
materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra,
le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La
concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in
occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti
di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per
oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della
tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento
di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme
alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato,
libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e
segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con
previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie; d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la
revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE
del 17 maggio 1999 del Consiglio; e) rivedere la normativa in materia di
organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e
creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei
settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento
dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo
un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9
del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228
del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per
la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie,
prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli
imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone
l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca
l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla
forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei
produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori,
specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e
amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la
competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati
anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il
superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi
determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura
anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale
adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione
nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita',
all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro
diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per
semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace
concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001,
da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome
e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano,
con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in
raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati,
anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento
delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle
regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo
agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in
materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i
relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e
sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di
acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare
la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca
marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia
degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita'
naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore
ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita'
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli
123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto
degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la
modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della
pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 226 del 2001; ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del
2001, gli enti e le associazioni alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata
in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni
colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su
fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per
la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti; gg) dettare i
principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
degli uffici e degli organismi operanti a tale fine; hh) adeguare la
normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso
la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.
57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione di mercati): «Art.
7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle
foreste, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a
emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione
della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con
la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela
delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il
sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura
e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela
ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative
di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche'
le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la
competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la
domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela
dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del
principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione
intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita',
favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti,
nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le
peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le
tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in
materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o
per attivita' di agriturismo e di turismo rurale; i) favorire lo sviluppo
sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi
individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste
in Europa». «Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterra' ai
principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte
nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a
2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei
soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u),
nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni
speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione
agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le
condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione
fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della
proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per
favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e
occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione
delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul
mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro; i) riduzione degli obblighi e
semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di
apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca,
formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca
privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del
processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una
crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia
prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di
controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della
qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione
delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei
distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come
tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni
di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei
consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine
di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori,
anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi
assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte
dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed
agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei
prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per
quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive
e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza
dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la
promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura; ee) previsione di apposite convenzioni con
la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle
finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle
regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della
concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione
produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed
accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in
attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa
copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e
di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n.
50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma
entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226 reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57».
Note
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione. «Art. 117. - La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione;
Ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera v) della legge 7 marzo 2003, n.
38 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Registro dei pescatori
marittimi
1. Coloro che intendono
esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire
l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito
presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di
iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca
scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca
riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Nota
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima».
Art. 3
Registro delle imprese
di pesca
1. Sono soggetti
all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca,
istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che
esercitano la pesca marittima. 2. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in
materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Nota
all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
si rinvia alle note all'art. 2.
Art. 4
Licenza di pesca
1. Le navi ed i
galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del
codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale
devono essere muniti di licenza di pesca.
Nota
all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del codice della navigazione: «Art.
149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). - Le navi iscritte nelle
matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati
alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla
licenza. A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere
temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da
una licenza provvisoria».
Art. 5
Equipaggio marittimo
delle navi da pesca
1. Il comma 3
dell'articolo 318 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: «3. Per
le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica,
delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza,
previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto
anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di
comandante.».
2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del
personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento
di cui all'articolo 10.
Nota
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 318 del codice della navigazione: «Art.
318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio
delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere
interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella
italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal
presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello
Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la
nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,
imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2,
sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente,
ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima
periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia
composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica
di comandante.».
Art. 6
Tutela di esemplari di
specie ittiche al di sotto della taglia minima
1. Fermo restando il
divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione
di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari, non e' sanzionabile la cattura accidentale o
accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme
comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.
2. La commercializzazione di cui al comma 1 e' sanzionata con la
sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
Art. 7
Vigilanza sulla pesca
1. L'attivita'
amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e'
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si
avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e
comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della
Costituzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di
controllo nazionale della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1,
sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.
Nota
all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione: «Art. 118. - Le
funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta'
metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta'
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta'
metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta».
Art. 8
Responsabilita' civile
1. L'armatore e'
solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da
pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri
ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca
marittima.
Art. 9
Autorita' competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689
1. In relazione alle
violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorita'
competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
Nota
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere
presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo
unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci».
Art. 10
Disposizioni transitorie
e abrogative
1. Previa intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento
adottato al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche
relative all'attuazione del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33
della legge 14 luglio 1965, n. 963.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1,
restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26
maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Note
all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della
legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), recavano
rispettivamente:
Art. 1. - Oggetto e sfera di applicazione della legge;
Art. 9. - Registro dei pescatori marittimi;
Art. 10. - Iscrizione dei pescatori;
Art. 11. - Registro delle imprese di pesca;
Art. 12. - Permesso di pesca;
Art. 13. - Personale marittimo;
Art. 16. - Scoperta di banco di corallo;
Art. 17. - Disciplina della pesca sportiva;
Art. 18. - Pesca subacquea;
Art. 19. - Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza;
Art. 20. - Organi di polizia;
Art. 30. - Responsabilita' civile;
Art. 33. - Disposizioni transitorie.
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