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IL DIRETTORE GENERALE
er la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
Vista la legge 21 novembre
1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative
alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standards of Training,
Certification and Watchtkeeping for Seafarers (STCW), nonche' il
comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il
Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO,
in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla
convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26
novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli
emendamenti all'annesso della sopracitata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale, con
la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e
tenuta della guardia per gli uomini di mare;
Visti i decreti direttoriali:
19 giugno 2001 con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza
personale e responsabilita' sociali (P.S.S.R.);
7 agosto 2001 con il quale e' stato istituito il corso di addestramento
Radar ARPA - Bridge Teamwork - Ricerca e salvataggio 01A9952;
7 agosto 2001 01A9905, con il quale e' stato istituito il corso di
familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;
7 agosto 2001 01A9758, concernente la modifica della certificazione del
corso di sicurezza per navi petroliere;
7 agosto 2001 01A9861 concernente la modifica della certificazione del
corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti
chimici;
7 agosto 2001 01A9757 concernente la modifica della certificazione del
corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas
liquefatti;
7 agosto 2001 01A9759 concernente la modifica della certificazione del
corso di sopravvivenza e salvataggio;
7 agosto 2001 01A9951 concernente la modifica del decreto istitutivo del
corso all'uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo;
7 agosto 2001 01A9862 concernente la modifica del decreto 16 febbraio
1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi Radar Ad Elaborazione
Automatica dei Dati (A.R.P.A.);
17 ottobre 2001 concernente la modifica della certificazione del corso
antincendio di base e avanzato;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come
modificata dalla direttiva n. 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente
il regolamento di attuazione delle direttive;
Visti gli articoli 4, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, relativi alla validita' dei certificati
adeguati rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di
Stati membri e a cittadini di Stati terzi; Considerato che il Governo
italiano, avvalendosi della regola transitoria 1/15 della Convenzione STCW/95,
ha posticipato l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione
medesima al 1° febbraio 2002;
Considerato che nel periodo antecedente all'entrata in vigore della
Convenzione STCW/ 95 sono stati riconosciuti gli attestati di corsi di
formazione effettuati presso centri di addestramento autorizzati o
riconosciuti da un'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea al fine di pervenire alla data del 1° febbraio 2002 con il piu'
elevato numero di marittimi italiani in possesso delle certificazioni IMO
STCW/95, senza le quali gli stessi avrebbero trovato difficolta' ad
imbarcare;
Considerato che i marittimi italiani e/o comunitari che intendono
conseguire certificazioni IMO STCW/95 rilasciate dall'autorita' marittima
italiana devono rispettare gli stessi standard stabiliti dalla normativa
nazionale vigente e che deve essere garantito un livello di addestramento
omogeneo per conseguire tali certificazioni;
Considerato che allo stato attuale ciascuno Stato membro ha sviluppato un
programma qualitativo di formazione che, complessivamente considerato, e'
stato riconosciuto dall'IMO conforme agli standard della Convenzione STCW/95;
Considerato che l'estrapolazione di cicli formativi dai vari programmi
approvati dai singoli Stati membri dell'Unione europea, proprio per la
loro diversita', non garantisce il raggiungimento degli standard formativi
richiesti a livello internazionale;
Ritenuta altresi' la necessita' di precisare che, in attesa che in ambito
comunitario si provveda ad uniformare i programmi di formazione della
gente di mare, puo' essere accordata solo ed esclusivamente la convalida
dei certificati adeguati rilasciati dall'Autorita' competente di uno Stato
membro dell'Unione europea per l'addestramento complessivo previsto dalla
Convenzione STCW/95 e non anche quella relativa ad attestati di mera
frequenza a corsi di formazione professionale, ancorche' rilasciati su
autorizzazione di uno Stato membro;
Ritenuto pertanto che il principio dell'automatica equiparazione contenuta
nei decreti direttoriali sopra citati non possa operare, tenuto conto che
nella materia in esame non sussistono presupposti e requisiti omogenei ed
uniformi a livello intracomunitario;
Decreta:
Art. 1
Convalida dei certificati
Ai sensi dell'art. 4, commi
2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324,
sono convalidati solo ed esclusivamente i certificati adeguati emessi
dalle Autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea a
cittadini di Stati membri della medesima e rilasciati sul modello conforme
all'allegato III/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001
e non anche i meri attestati di frequenza di corsi di formazione ancorche'
propedeutici al rilascio delle abilitazioni suddette. Il certificato
adeguato e' quello definito dall'art. 2, lettera nn), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324/2001.
Art. 2
Disposizioni transitorie
Le domande di
riconoscimento di singoli attestati di frequenza di corsi di formazione
rilasciati da centri autorizzati da uno Stato membro dell'Unione europea
pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - ai sensi
della lettera circolare prot. n. 7536 del 20 novembre 2003, entro la data
di entrata in vigore del presente provvedimento sono disciplinate come
segue:
a) per i corsi di Elementary First Aid (Primo Soccorso Elementare)
l'addestramento sara' riconosciuto valido solo se il relativo attestato
sara' rilasciato da uno dei soggetti indicati nei decreti direttoriali 14
dicembre 2001 e 28 marzo 2002;
b) per tutti gli altri corsi di formazione citati nella premessa del
presente decreto, il riconoscimento sara' subordinato al superamento della
prova attitudinale.
Art. 3
Prova attitudinale
La prova attitudinale
consiste in un esame teorico e/o pratico, a seconda della tipologia di
certificazione da sottoporre a riconoscimento, volto ad accertare il
possesso, da parte del richiedente, dei relativi requisiti di competenza.
La prova deve essere svolta presso le autorita' competenti al rilascio dei
titoli professionali marittimi di cui all'art. 295 del regolamento al
codice della navigazione secondo i programmi previsti dai decreti
direttoriali citati in premessa. Alle autorita' marittime, secondo il
criterio di competenza territoriale, saranno comunicati gli elenchi dei
marittimi ammessi a sostenere la prova attitudinale, che e' svolta nel
rispetto delle date previste per lo svolgimento degli esami per il
rilascio dei titoli professionali.
Art. 4
Disposizioni finali
Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
1) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001 concernente l'istituzione del corso
di addestramento radar - A.R.P.A. - Bridge teamwork - ricerca e
salvataggio;
2) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente l'istituzione del
corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere;
3) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla
certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere;
4) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla
certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di prodotti gasiere;
5) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla
certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di prodotti chimici;
6) art. 3, comma 3, D.D. 19 giugno 2001, concernente il corso di sicurezza
personale e responsabilita' sociali (P.S.S.R.);
7) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla
certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
8) art. 1, comma 4, D.D. 17 ottobre 2001, concernente modifiche alla
certificazione del corso antincendio di base e avanzato;
9) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto
16 febbraio 1995 istitutivo del corso radar osservatore normale;
10) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto
16 febbraio 1995 istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad
elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2004
Il direttore generale:
Caliendo
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