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IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio
1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca
marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 639,
riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge, e in
particolare l'art. 98, con il quale si stabilisce che l'istituzione delle
zone di tutela biologica venga disposta sulla base di studi scientifici o
tecnici;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982, e successive modifiche,
concernente le modalita' tecniche per la concessione degli interventi
finanziari previsti dalla premessa legge n. 41/1982;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del
VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 174 del 27 luglio 2000;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma f), in
materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di
affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate al beneficio
di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse
dell'Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale e 16 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998, ed in
particolare l'art. 9;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2002, n. 240/L,
con particolare riferimento all'art. 69, comma 14, che proroga, per il
2003, il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002
adottato con il decreto suindicato;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al
Parlamento europeo COM (2002) 535 def. del 9 ottobre 2002 relativa ad un
piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito
della politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 194, del 22 agosto 2003,
concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche e che all'art.
7 statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai
sensi dell'art. 98 del premesso decreto del Presidente della Repubblica n.
1639/1968.
Considerato che l'attivazione delle predette zone di tutela biologica e'
considerata tra le strategie essenziali ai fini dell'efficace sinergia di
tutte le azioni previste, in favore della sostenibilita' eco-sistemica,
dal predetto piano di protezione delle risorse acquatiche notificato a
Bruxelles con nota n. 200309895/2003;
Considerato che tra le zone di tutela biologica da adottarsi in attuazione
del predetto piano di protezione sono state proposte, con nota n.
200315929/2003, alla Commissione europea una zona nell'area marina «Zona
A - area penisola sorrentina»:
una zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»;
una zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»;
una zona nell'area marina «Zona D - area fiori Ravenna»;
una zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»;
una zona nell'area marina «Zona F - area tenue»;
una zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»;
Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
applicata alla pesca marittima che, nella seduta del 16 marzo 2004, ha
espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
E' aperto l'invito a
presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per la
realizzazione delle attivita' di studio e monitoraggio richieste, ai sensi
dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 per
le zone di tutela biologica la cui istituzione e' prevista nell'ambito del
piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 e per le zone
di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998, come specificato nel
successivo art. 2.
Art. 2
La presentazione dei
progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti
all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica.
Art. 3
I progetti di cui al
precedente articolo possono includere anche prestazioni collaborative da
parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti
indicati nel precedente articolo, purche' le stesse risultino
funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino
forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo
assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.
Art. 4
1. I contenuti delle
proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui ai
precedenti articoli, devono essere rispondenti agli indirizzi strategici
ed alle necessita' della istituzione di zone di tutela biologica come
previsto dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1639/1968 e dal piano di protezione delle risorse acquatiche di cui al
decreto ministeriale 19 giugno 2003.
2 Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, saranno ammesse le
proposte basate su studi strettamente finalizzati alla istituzione, alla
gestione ed al monitoraggio delle zone di tutela biologica, nell'ambito
delle aree di seguito indicate:
zona nell'area marina «Zona A - area penisola Sorrentina»;
zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»;
zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»;
zona nell'area marina «Zona D - area fuori Ravenna»;
zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»;
zona nell'area marina «Zona F - area Tenue»;
zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»;
nonche' delle zone di riposo biologico di cui all'art. 9 del decreto
ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998.
Risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte basate su
studi conoscitivi svolti con «approccio ecosistemico» alla gestione
della pesca. In particolare per ogni area dovranno essere definiti:
a) caratterizzazione delle biocenosi significative, anche attiaverso la
raccolta ed elaborazione di dati storici, carta biocenotica di massima,
stato delle risorse ittiche corredato con i significativi descrittori
biologici relativi alla biologia riproduttiva e ad altri aspetti
significativi del ciclo biologico, utilizzazione di dati telerilevati per
le stime di produzione primaria;
b) identificazione del modello gestionale, delle modalita' di controllo
sull'accesso alle risorse delle eventuali modalita' di partecipazione dei
pescatori alla gestione ed al controllo.
c) valutazione degli effetti attesi dall'intervento di tutela;
d) per lo svolgimento dello studio dovra' essere utilizzata una
metodologia comune, che sara' considerata parte integrante del programma
stesso,
e) le ricerche dovranno essere coordinate ed i risultati sintetizzati in
un volume cartaceo e su CD in cui le metodologie di studio e le
motivazioni delle proposte gestionali dovranno essere chiaramente
descritte.
E' considerato titolo preferenziale il coordinamento attuato dal soggetto
proponente ed effettuato su unita' di ricerca localizzate nelle regioni
prossime alle aree in questione.
Art. 5
1. Le proposte di'
progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di
attivita' attinenti alle zone marine indicate al precedente art. 4.
2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni
indicate all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire
informazioni chiare ed esaurienti circa quanto previsto dal precedente
art. 4 e con riferimento a:
a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte per
l'istituzione di ciascuna zona di tutela biologica;
b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del
progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;
c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel
progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli
operatori impegnati nel progetto;
e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni
delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative
attivita';
f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione,
il trasferimento dei risultati;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto;
h) la tempistica delle fasi del progetto.
3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare
l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi
gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale o
parziale copertura da altri enti.
Art. 6
L'ammontare delle risorse
destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del
presente invito e' stabilito in un massimale di euro 1.050.000,00
ripartiti fra le diverse zone di tutela biologica.
Art. 7
1. I progetti presentati
saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla
selezione delle proposte ammissibili a contributo.
2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da un nucleo di
valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.
3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilita' al contributo
sara' effettuata sotto il profilo: della conformita' della proposta ai
requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti con
particolare riferimento agli articoli 4 e 5; della qualita'
tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca; della pertinenza
del progetto agli obiettivi di cui all'art. 4; della validita' ed
originalita' del progetto; dell'attendibilita' e congruenza del progetto e
della metodologia; del raggiungimento di dimensione critica e del livello
di integrazione del progetto relativamente alle aree in questione. 4.
Fatta salva l'accertata ammissibilita' delle proposte sotto il profilo
formale, i singoli progetti verranno classificati secondo una graduatoria,
sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili agli aspetti
da «a» a «e» di cui all'art. 4.
5. Sara' valutata in oltre la qualita' tecno-scientifica del programma
operativo in base alla: coerenza e validita' scientifica e tecnica
dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attivita' di ricerca
in rapporto agli obiettivi di istituzione, di monitoraggio e di gestione
delle zone di tutela biologica;
competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello
collettivo (organismi scientifici, unita' operative) e individuale
(responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura
delle ricerche in programma;
validita' del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo
del progetto;
congruita' della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle
attivita' in programma;
congruita' temporale del progetto rispetto agli obiettivi;
capacita' di promuovere l'innovazione.
In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini
comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche
affrontate abbiano gia' prodotto studi settoriali e innovazioni di provata
ed efficace ricaduta sul settore.
Art. 8
1. Il progetto o i progetti
da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da
assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti dal Comitato scientifico,
tenuto conto della graduatoria di' merito identificata dal nucleo di
valutazione di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 9
1. L'espletamento del
procedimento istruttorio sull'ammissibilita' a contributo e sulla
selezione dei progetti da finanziare decorrera' dal giorno successivo alla
data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si
concludera' entro trenta giorni.
Art. 10
1. Ciascun progetto di
ricerca dovra' pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico
sigillato. Ciascun plico riportera' in evidenza la dicitura: «Invito alla
presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per
l'attivazione delle zone di tutela biologica» nonche' la dicitura in «stampatello
non aprire il plico».
2. La stesura della proposta di progetto dovra' essere conforme allo
schema di cui all'allegato A) del presente decreto e dovra' essere
indirizzata a: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura - «Unita' Ricerca - Pesc VII»
viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di
segreteria della direzione generale durante l'orario di ufficio (lun. giov.:
9-19, ven. 9-14), entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i
chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti
dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara'
gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verra' utilizzato
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed
amministrativi di propria competenza.
Roma, 23 marzo 2004
Il direttore generale:
Tripodi
Allegato A
Guida alla presentazione di
proposte di progetto
1. La presente guida
descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti, al fine
di uniformare e facilitare la presentazione e di favorire la trasparenza,
l'imparzialita' e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del
decorso dei progetti.
2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro
parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea la quarta in formato
elettronico: Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;
Parte 2. «Articolazione dell'attivita' tecnico-scientifica della ricerca»
(anonima in ordine alla identita' degli enti e dei ricercatori
partecipanti); Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli
operatori e gestione del progetto»;
Parte 4. «Copia elettronica complessiva del progetto». 3. Le
informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i
seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo
sviluppo descrittivo della specifica Parte. Parte 1. «Anagrafe del
proponente e sintesi del progetto». Vanno forniti i seguenti dati: in
frontespizio: numero e titolo della Parte; denominazione dell'ente
proponente; titolo del progetto; nome, cognome e firma dei responsabili
scientifico e amministrativo; e a seguire: 1.1 Titolo di ammissibilita'
all'invito (ai sensi dell'articoli 1, 2, 3 dell'invito).
1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e
operativa dell'ente).
1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo
complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori,
viaggi e missioni). 1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome,
codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di
appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale
retribuzione).
1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento
nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata,
obiettivi strategici e specifici risultati attesi sotto il profilo
metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, ai fini degli obiettivi
di istituzione, monitoraggio e gestione delle Zone di Tutela Biologica.
1.6 Durata del progetto (in mesi).
1.7 Autocertificazione (ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente invito).
1.8 Anagrafe fiscale e bancaria; indicare: codice fiscale e partita IVA
numero di conto contabilita' speciale presso la Tesoreria centrale e
provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (per
gli Enti pubblici e le Universita) numero di conto corrente postale
intestato al Dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il
Dipartimento intrattiene presso la Banca d'ltalia, completo di coordinate
ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44
dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro) numero di conto corrente
bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).
1.1 Parte 2. «Articolazione dell'attivita' tecnico-scientifica»
(anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad
identificare l'identita' dei soggetti partecipanti al progetto). Va
fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente
in relazione agli aspetti richiamati all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7,
comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi. In
frontespizio: numero e titolo della Parte; titolo del progetto; e a
seguire:
2.1 Obiettivi generali e specifici. 2.2 Rilevanza (ai fini degli obiettivi
di istituzione e gestione delle Zone di Tutela Biologica). 2.3 Stato delle
conoscenze ed elementi progettuali innovativi.
2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del
programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle
fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi
specifici, connesse metodologie, tecnologie e attivita', e relativi
prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della
ricerca).
2.5 Modalita' di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei
risultati secondo le modalita' previste dall'art. 11 del decreto
ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti).
2.6 Diagramma temporale delle attivita' (con riferimento allo sviluppo
delle diverse fasi e linee esecutive).
2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine
per i potenziali fruitori dei risultati).
2.8 Bibliografia specifica di riferimento.
1.2 Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione
del progetto». Vanno forniti i seguenti dati. In frontespizio: numero e
titolo della Parte; titolo del progetto; e a seguire:
3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che
operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti
statuali, principali campi di attivita', ruolo nell'ambito del progetto,
da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del
responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative
linee di ricerca comprensivo di informazioni circa i principali incarichi
svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati a
livello nazionale internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti
attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto.
3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di
eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle
unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle
relative attivita' che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle
ricerche).
2 Parte 4. «Copia elettronica del progetto».
E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico
(floppy - disk o CD).
4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti
utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni
(escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il
seguente numero massimo di pagine:
Parte 1: sette pagine;
Parte 2: sette pagine;
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e
3.2).
5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4
- andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle
quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo
del progetto.
Tutto il materiale cosi' raccolto verra' imbustato in un unico plico, da
trasmettere al Ministero secondo le modalita' indicate all'art. 8 del
bando d'invito. Le facciate esterne del plico e delle buste interne non
dovranno evidenziare l'identita' del soggetto proponente del progetto.
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