|
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno
1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale e in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del
12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo
alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi
nell'Appendice C del succitato decreto;
Decreta:
Articolo unico
Il materiale elencato
nella tabella allegata al presente decreto e' inserito nell'Appendice C
del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante
norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi
solidi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2004
Il Comandante generale:
Sicurezza
Allegato
---->
Vedere allegato di pag. 40 <----
|