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IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno
1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale e in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del
12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo
alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare le tabelle (b) e (c), relative al
materiale denominato «SEMI IN PANI, contenenti olio vegetale», di cui
all'appendice B del succitato decreto, per allinearle alla disciplina
internazionale dettata dal vigente «Code of Safe Practice for Solid Bulk
Cargoes» (BC Code), adottato dall'organizzazione internazionale
marittima con Risoluzione A.434(XI) in data 15 novembre 1979;
Decreta:
Articolo unico
Nelle tabelle (b) e (c),
del materiale denominato «SEMI IN PANI, contenenti olio vegetale», di
cui all'appendice B del decreto del Ministro della marina mercantile 22
luglio 1991, sotto la voce «Osservazioni», le parole «alle palline di
farina di colza e alla farina di soia» sono sostituite dalle seguenti «alle
palline di farina di semi di colza, alla farina di fagioli di soia, alla
farina di semi di cotone e alla farina di semi di girasole».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2004.
Il comandante generale:
Sicurezza
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