|
Testo in vigore dal:
29-1-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari
misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni
previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito
dal seguente: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del
1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro e'
stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di
disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.».
Art. 2
Disposizioni in materia
di quote latte
1. A favore dei singoli
produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e
successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a
procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi
siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli.
All'uopo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
sostituito dai seguenti: «36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o
alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di
accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare
complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero
agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa
indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli
organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto
gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per
i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le
parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte
della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura
delle medesime al competente organo giurisdizionale.».
Art. 3
Misura di
accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui
all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da
destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le
misure di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento
sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17
febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di
localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un
importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro
per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
Art. 4
Credito agrario e
contributi previdenziali
1. Agli imprenditori
agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale
circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi,
sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle
imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85
per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. A tale fine e' autorizzata, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Misure creditizie per le
imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di
autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta
mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle
imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
|