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Testo in vigore dal:
29-7-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1
(Modifiche alla legge 11
febbraio 1971, n. 50)
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "ART. 1. - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da
diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da
diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli
il fine di lucro. 3. Ai fini della presente legge le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) "unita' da
diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo
di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da
diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c)
"imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d)
"natante da diporto": le unita' individuate ai sensi
dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono
essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per
l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio
per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini
della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza
massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con
decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II,
punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo
legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART.
5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri e'
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri
delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono
accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici
circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base
alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici
marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da
diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto,
l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione
presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al
comma 1.
Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e
il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di
potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a
bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del
titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di
immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura
dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data
dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati
una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5.
Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza
che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per
non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono
essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario
dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di
proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma
3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un
suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire
all'estero la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione
alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la
cancellazione della propria unita' dal registro di iscrizione di cui al
comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per
demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio
dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c)
l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri
e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione
delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui
all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle
forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita'
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio
effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in
Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima,
non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi
del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita'
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e'
sostituito dal seguente: "ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli
uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui
all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e
interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
2. Alle
imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di
navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate
dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo
mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato
di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici
marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli
rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti
validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste
per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unita' senza
marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per
le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a
forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato),
per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2
metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui
all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con
vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri,
per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART.
9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai
modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla
licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento
della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di
iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome
del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di
iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati
gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli
altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unita' di cui e'
stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono
rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di
iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del
tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri
documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in
originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello
Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione
dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della
copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a
condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di
validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche
mediante mezzi elettronici o informatici"; f) l'articolo 12 e'
sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilita' delle unita' e fa parte dei documenti di bordo. Esso e'
rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito
dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a
remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a
10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni
unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal
proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5,
della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta,
possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in
tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE
possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli
denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e
natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,
che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze
delle competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la
conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono
richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano
restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12
miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o
se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico
autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita'
rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE
possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei
natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita'
ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per
quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo
del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita'
che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero
massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella
documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i
natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e'
documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla
targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti
2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di
marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e
della dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate,
ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E'
responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale
qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per
affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione
alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti
sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35.
- 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle
imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone
imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo
anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo
anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi
da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente
di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo,
di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle
navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il
sedicesimo anno di eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal
seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unita' da diporto,
qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito documento,
redatto in conformita' al modello di cui al decreto del Ministro per la
marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del
personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART.
39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro;
la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una
unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3.
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree
marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva
una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente
emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i
porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in
materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il
fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e'
ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi
1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un
provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente
legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50 euro a 500 euro. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la
sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta
giorni.
Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla
licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47
e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi
derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite
dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e' regolata dall'articolo
2054 del codice civile";
o) il primo e il secondo comma
dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti: "Le disposizioni
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si
applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3,
della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non
dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori
amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale
vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme
stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con
scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza
superiore alle 6 miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate
almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti
gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto
sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore,
o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di
unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli
apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita'
competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione
del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria
di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5.
La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della
licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico
di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato
stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata
della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato
regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la
propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati
ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non
effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti
all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria
e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio
di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia
della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione
di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad
utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza
della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico
di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini
della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di
controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";
q)
l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre
2003, le norme di attuazione della presente legge";
r) dopo
l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I
procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere
portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore
delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente
articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1, comma 1:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante:
«Norme sulla navigazione da diporto», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
Nota
all'art. 1, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 47. - La responsabilita'
civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto,
come definite dall'art. 1, comma 3, della presente legge, e' regolata
dall' art. 2054 del codice civile. Si applica la prescrizione stabilita
dal secondo comma dell'art. 2947 dello stesso codice.».
Nota
all'art. 1, comma 1, lettera o):
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 48. - Le disposizioni della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano
alle unita' da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della presente
legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi
potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati. La
disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' estesa
ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento
equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque
territoriali nazionali.».
Nota
all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni
collegamenti aerei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre
1996, n. 248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime
ed interne).
- 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e
134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da
diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20,
primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto
prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validita' e
conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo
comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono
i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da
diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo
comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore
ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di
distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza
motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque
marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in
possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali
della navigazione interna per i servizi di coperta, di cui
rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione,
possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al
noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione
per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i
titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unita' da
diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo
l'unita' da diporto. L'unita' passa in godimento autonomo del conduttore
il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilita'
ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle
parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a
disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un determinato
periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne
di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilte dal
contratto.
L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unita' in perfetta
efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per
gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del
contratto in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per
la responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio
della locazione e del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli
usi turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per quanto
concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle
competenti autorita' marittime o locali.
11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21
settembre 1994, n. 731, e' abrogato. 13. (Comma abrogato).».
ART. 2
(Unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio)
1. La lettera b) del comma 8
dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita
dalla seguente:
"b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto
con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o
acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni
stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita'
del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".
2.
E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto
adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
a)
il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave
da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in
materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in
attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
5. Le condizioni
economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi
italiani e comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in
attivita' di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di
contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro
del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato dalle disposizioni
vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo
non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore
del lavoro marittimo.
Nota all'art. 2, comma 3:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
- Per l'art. 10 del decreto-legge
n. 535/1996 si veda nella nota all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 2,
comma 6: - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, e modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo» che e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.
ART. 3
(Navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche)
1. Possono essere
iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed
essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore
alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al
comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al
trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso
l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno
degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal
regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di
sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte
le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di
norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita'
italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga
necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di
altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2,
lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per
l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante: «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997,
n. 303, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), cosi' recita:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il
registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito
denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte,
a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali
internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso
in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che
appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai
sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a
soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143
del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non
comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della
navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici
italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono
comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra,
le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le
unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la
riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di
stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto
verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma
1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.».
Nota
all'art. 3, comma 2, lettera b):
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che
modifica la direttiva 94/57/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
agosto 1998, n. 201, e modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 agosto 1988, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE in
materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita'
conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma
4, della legge 24 aprile 1998, n. 127) che e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per l'art.
17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art. 2, comma
3.
Nota all'art. 3, comma 5:
- Per l'art. 1, comma 5, della legge n.
30/1998 si veda nella nota all'art. 3, comma 1.
ART. 4
(Segnalazione
delle aree dei parchi e delle riserve marine)
1. All'articolo 2 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali
e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono
definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e
individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi
alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation
Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi
e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando
o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a
conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di
navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200
euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in
misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina
non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da
diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale
area".
Nota all'art. 4, comma 1:
- L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro
sulle aree protette», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita: «Art. 2 (Classificazione delle aree naturali
protette).
- 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o
anche parzialmentealterati da interventi antropici, una o piu' formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo
internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere
l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le
generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da
tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni
limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei
luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono
costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita'
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve
naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli
interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino,
si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di
Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di
cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali
protette di cui all'art. 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le
finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi
di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare
dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora
rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le
regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di
attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle
d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto
1981, n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali
e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono
effettuate d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione
dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto
all'uso esclusivo della propria denominazione.
9-bis. I limiti geografici
delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza
la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni
dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con
mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).».
Nota
all'art. 4, comma 2:
- L'art. 30 della legge n. 394/1991, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 30 (Sanzioni). - 1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11,
comma 3, e 19, comma 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono
raddoppiate in caso di recidiva. 1-bis. Qualora l'area protetta marina
non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma
9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto,
che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi
il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera
e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate
dagli organismi di gestione delle aree protette e' altresi' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2-bis. La
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in
misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina
non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma
9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto
non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
3. In
caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli
articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o,
in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del
reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro
di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il
responsabile e' tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area
danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del
danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi
di particolare gravita', la confisca delle cose utilizzate per la
consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il
presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme
dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione
dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si
applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di
salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali
previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle
disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla
trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
9. Nell'area
protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del
parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.».
ART. 5
(Modifiche al
codice della navigazione)
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice
della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal
Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti:
", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai
compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli
altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione,
e' aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato o
violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i
divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso
del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali
esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 146 (Iscrizione delle
navi e dei galleggianti). - 1. Le navi maggiori sono iscritte nelle
matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di
direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che
non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono
accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate. Le navi minori e
i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di
compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal
regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri
uffici indicati da leggi e regolamenti.».
Nota all'art. 5, comma 2:
- Il
testo dell'art. 1164 del codice della navigazione, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 1164 (Inosservanza di norme
sui beni pubblici). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita'
competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico
ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire sei milioni. Salvo che il fatto
costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette
che non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita'
in materia di uso del demanio marittimo per finalita'
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000
euro.».
Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:
- La direttiva
94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazione e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.
ART. 6
(Delega al Governo
per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri
interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni
legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le
normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della
nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure,
tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e
snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri
delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al
rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonche' alla
istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di
stazzatura per le unita' da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e
alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi
motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione
di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i
servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di
navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti
disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto;
c) eliminazione
delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori
misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle
attivita' produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme
tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e)
revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto
comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati
dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e
definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione
di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
g)
previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie
all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da
diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione,
prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza
elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e
l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere
abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il
decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti
giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui
al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma
3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni
dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente
comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di cui al
presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto
legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di
porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai
beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono
esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 6, comma 2:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e Conferenza unficata).
- 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 6, comma 6:
-
L'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche
al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, cosi' recita: «1. Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228.
La data del decreto e' stata cosi'
rettificata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre
1982, n. 266.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001,
recante: «Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei
trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge
28 dicembre 1993, n. 561», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 2001, n. 78.
Nota all'art. 6, comma 7:
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, recante: «Norme di attuazione
dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1977, n. 245.
ART. 7
(Unita' navali storiche)
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della
navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge,
compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano
piu' di 25 anni di eta' dal momento della costruzione e presentino almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la
peculiarita' progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della
costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto
traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano
stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse
storico o etnologico o derivante dalle personalita' che li hanno
posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed
economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni
storiche, purche' utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e
didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di
cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, con proprio decreto, nomina una commissione
incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei
requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di
tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri
interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di
professionalita' e di affidabilita' da parte dei cantieri navali
nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri
d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro
dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento
per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302.
Nota all'art. 7, comma 2:
- Per il decreto legislativo n. 490/1999
si veda nella nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 7, comma 5: - Per
l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art.
2, comma 3.
ART. 8
(Ordinanze di
polizia marittima)
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di
polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione
rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Nota all'art. 8, comma 1:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
cosi' recita: «Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli
articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per
le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della
sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria
ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli
spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli
idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri
punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e
allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei
galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di
determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione,
alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7)
l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi
destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo
sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e
l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli
idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la
sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei
porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di
circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per
i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia
ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».
ART. 9
(Disposizioni
inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)
1. I controlli
relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente
competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche
direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di
sicurezza della navigazione da diporto.
ART. 10
(Modifica
all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)
1.
All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma
e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore
a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo
comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva
propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri
e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico
registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 1. - Presso
ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il
registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli
assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le
motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro
puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo. I rimorchi
con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro
di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi
numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le
autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
ART. 11
(Disposizioni in
materia di sinistri e inchieste formali)
1. In caso di sinistro
concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite al noleggio,
ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta
formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta
solo ad istanza degli interessati.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione e' il seguente: «Art.
579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle
responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita'
consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni
sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal
processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili
risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorita'
competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio'
dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta
sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni. L'inchiesta
formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che
batte bandiera straniera. L'inchiesta formale e' sempre disposta per
accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di
bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranita' italiana, con
l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza,
per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».
ART. 12
(Azioni emesse da
societa' concessionarie di porti o approdi turistici)
1. Le azioni
emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali
attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali
strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nota all'art. 12, comma 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita: «1. Nel presente
decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare":
il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;».
ART. 13
(Disposizioni
concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalita'
turistico-ricreative nonche' l'esercizio di attivita' portuali)
1. Le
parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel
senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime
per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad
f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01
del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 494 del 1993, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e'
aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2
che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente periodo:
"Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita'
comprese nel ciclo operativo".
Nota all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante:
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1993, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato
dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e come ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata, il seguente: «Art. 1. - 1. La
concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre
che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti
balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi
precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in
genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e
sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e
conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze
di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Le
concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo
degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata
di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei
anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo
comma dell'art. 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito
delle rispettive circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2-bis. Le concessioni di cui al
comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.».
Nota all'art. 13, comma 4:
- Il
testo dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino
della legislazione in materia portuale», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 18 (Concessione di
aree e banchine).
- 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita'
marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi'
sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non
istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare
nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da
considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico
portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco
rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati
ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo
della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo
concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a
concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime
nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale
spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il
Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.
4. Per le
iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale
puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita'
di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le concessioni o
gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la
realizzazione di opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della
concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio,
volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b)
possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche
dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo
produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto
proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto
l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare
direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non
puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova
concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia'
esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita'
portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in
concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento al altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attivita'
comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti
con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in
possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da
parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli
obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera
a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e
stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido,
nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».
ART. 14
(Sgravi contributivi)
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo
scopo previsti.
Nota all'art. 14, comma 1:
- L'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita: «Art. 21 (Disposizioni
in materia di accise).
- 1. Le disposizioni in materia di riduzione di
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in
materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31
dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31
dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni
in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto
dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31
dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia
di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul
carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a)
dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui
al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati,
eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi
nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di
imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Le disposizioni del comma
11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'art. 61, comma 4, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «di lire 74 miliardi per
l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di
euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003».
14. Fino al 31 dicembre
2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni
in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870. 15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
abrogato.».
ART. 15
(Disposizioni
abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli
articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e
successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge
12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis
dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3
del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli
articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa
di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu'
dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003,
2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno
2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a
7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e
5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1574):
Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX
commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2001 con pareri
delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV.
Esaminato dalla IX
commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001; il 26 febbraio 2002;
il 19 giugno 2002; il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002;
il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4
dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
Esaminato in aula il 20, 22
gennaio 2003 ed approvato in un testo unificato con atti n. 2131 (on.
Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il 23 gennaio 2003.
Senato della
Repubblica (atto n. 1956):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori
pubblici), in sede referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8ª
commissione, in sede referente, l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6,
19 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n.
1956/A - relatore sen. Grilo).
Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed
approvato, con modificazioni, il 14 maggio 2003.
Camera dei deputati
(atto n. 1574-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003; il
3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed
approvato il 24 giugno 2003.
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