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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2003
Autorizzazione all'esercizio della pesca nei giorni 8, 20, 21, 27, 28
dicembre 2003.
(Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 18/12/2003)
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 14 luglio
1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della
pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
e successive modifiche con il quale e' stato approvato il regolamento di
esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, avente ad oggetto il «piano di
protezione per le risorse acquatiche per l'anno 2003»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Disciplina della pesca dei
molluschi bivalvi»;
Considerata la tradizione nazionale di consumare prodotti ittici freschi
in occasione delle festivita' del Natale e del Capodanno, per cui occorre
assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;
Ritenuta l'opportunita' di consentire la pesca in corrispondenza delle
festivita' natalizie in analogia a quanto disposto negli anni precedenti;
Considerato che il reiterarsi di condizioni meteomarine avverse durante
l'attuale stagione ha notevolmente diminuito l'attivita' in mare
riducendo di conseguenza lo sforzo di pesca;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il
quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa
Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina
generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione
delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1
1. E' consentito,
facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca, nei
giorni 8, 20,21, 27, 28 dicembre 2003.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita' marittime,
entro il 6 dicembre 2003, la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca
nella giornata o nelle giornate di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorsa disponibile e
cattura in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento
della richiesta di uscita nei giorni indicati almeno tre giornate di
recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2004.
Art. 2
1. I singoli consorzi di
gestione per la pesca dei molluschi bivalvi, in deroga alle disposizioni
dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 citato in premessa,
ove interessati e in conformita' con le risorse disponibili, possono
autorizzare le imprese di pesca all'uscita in mare nei giorni e con le
modalita' indicate nell'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2003
Il Sottosegretario di
Stato Scarpa Bonazza Buora
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