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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/6/2003) |
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Visto il regolamento (CE)
n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui fondi strutturali; Decreta: Art. 1 Ai fini del Regolamento (CE) n. 2792/99, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerta in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per nuove costruzioni da adibire alla pesca oceanica nei limiti attualmente disponibili nel segmento 4HB della capienza di tonnellate di stazza (( TSL 1.932,65 pari a GT 2467 )) e di potenza motore (( HP 5.140 pari a kW 3.780 )), nonche' delle risorse finanziarie residue assegnate alle singole regioni. Per la presentazione delle predette domande, redatte in carta semplice e secondo il modello «allegato n. 1» indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, e' fissato il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per le ulteriori condizioni resta fermo quant'altro indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 gia' piu' volte citato. Art. 2 Ai fini della graduatoria, fermo restando il disposto dell'art. 1, sara' data precedenza alle istanze inoltrate dagli armatori che offrono in ritiro naviglio da pesca dello stesso segmento o segmento eccedentario di cui alla tabella «A» del decreto ministeriale 15 marzo 2002. Art. 3 A parita' di condizione l'eventuale offerta da parte degli armatori di un tasso di partecipazione finanziaria superiore ai massimali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99 e' criterio preferenziale ai fini della graduatoria di cui all'art. 2. Art. 4 Le domande relative alle barche adibite alla pesca oceanica, pervenute ai sensi del bando di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, alla data del 26 giugno 2002 e non ammesse a finanziamento, sono ritenute valide, ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 2 e 3, con richiesta, in carta semplice, di attivazione dettagliando l'offerta di ritiro e il tasso di partecipazione finanziaria. Art. 5 Il termine di
presentazione delle domande di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18
settembre 2002 e' prorogato alla data del presente provvedimento. Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei
conti il 9 maggio 2003 N.B.: Le modifiche introdotte dal D.M. 25/3/2003, più sotto riportato, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )). |
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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/6/2003) |
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Vista la legge n. 29/1993
e successive modifiche; Decreta: Art. 1 La capienza disponibile di cui all'art. 1 del citato decreto del 10 febbraio 2003 e' ridotta nei seguenti termini - TSL 1.932,65 pari a GT 2467 in luogo di TSL 2.303,17 (2.303,17 - 370,52 = 1932,65) e - hp 5.140 pari a KW 3.780, in luogo di 6.240 (6.240 - 1.100 = 5.140). Art. 2 Gli aiuti pubblici per il
rinnovo della flotta sono concessi soltanto per i pescherecci fino a 400
GT, come previsto dall'art. 9, lettera b), del citato regolamento. Roma, 25 marzo 2003 Il Sottosegretario di
Stato con delega alla pesca Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 384 |
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