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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2003
Aggiornamento per la riduzione del contributo all'arresto definitivo, ai
sensi dell'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n.
2792/1999.
(Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 27/6/2003)
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IL SOTTOSEGRETARIO DI
STATO
delegato alla pesca e all'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento
finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto in
particolare l'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento
che stabilisce i criteri di cumulo degli aiuti pubblici;
Visto il decreto
ministeriale del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2001, recante modalita' di attuazione della misura di
arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo
SFOP 2000/2006;
Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto che
stabilisce i criteri di cumulabilita' degli aiuti pubblici;
Vista la nota
n. 40093 del 4 marzo 2002 con la quale la Commissione europea ha
comunicato di aver riscontrato un errore nella versione italiana del
regolamento (CE) n. 2792/1999 in ordine alla corretta applicazione del
disposto del citato art. 10;
Ritenuto opportuno applicare in maniera
corretta le disposizioni del citato art. 10 e modificare conseguentemente
l'art. 6 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Visto il
decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, con il
quale sono state delegate al Sottosegretario di stato on. Bonazza Buora
le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il
coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse
ittiche marine;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto
ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, e' sostituito dal
seguente: «1. in ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta
peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del premio
determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:
a) di una
parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento,
calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo;
b)
dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi del
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre
1998, nell'anno precedente l'ammissione al premio di arresto definitivo.».
Art. 2
1. Le disposizioni
del presente provvedimento si applicano a tutte le istanze ammesse, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, al premio di arresto definitivo ai sensi
del regolamento (CE) n. 2792/1999, del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
Il presente decreto registrato dagli organi di controllo, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6
febbraio 2003
Il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca e
all'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2 Politiche agricole e forestali foglio n. 278
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