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Testo in vigore dal:
23-10-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visti l'articolo 1 e l'allegato A della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
Vista la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio,
del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per
gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia
di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti
internazionali da esse richiamati;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle comunicazioni;
Emana il presente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica della
definizione di amministrazione
1. L'espressione: «Ministero
dei trasporti e della navigazione», ovunque ricorra nel decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra nel
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. L'espressione: «Ministero del tesoro», ovunque ricorra nel decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente:
Ministero dell'economia e delle finanze.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2002.».
L'art. 1 e l'allegato A, cosi'
recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente,
dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
«Allegato
A (articolo 1, commi l e 3) 2001/182/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari; 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 2001/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e
alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime; 2001/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di
regolamentare le societa' di gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002,
che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati
tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e
marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione
umana; 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana; 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in
materia di IVA; 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che
gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di
assicurazione sulla vita; 2002/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di
assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. 2002/38/CE
del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la
direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle
sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio,
del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro
la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva
2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra.».
- La direttiva 2001/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L 019 del 22 gennaio
2002. - La direttiva 94/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L 319 del 12
dicembre 1994. - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata in GUCE n. L 324
del 29 novembre 2002.
- L'art. 3 della citata direttiva, cosi' recita: «Art.
3. - Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi (comitato COSS) (8), accentra i compiti dei comitati istituiti dalla
pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle
condizioni di vita e di lavoro a bordo.». - Il decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314, reca: «Attuazione della direttiva 94/57/CE,
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva
97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.».
- Il decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 169, reca: «Disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della
direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle
navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma
dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.».
- La legge 5
giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. All'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti
modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
"convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito
indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi
codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle
disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
1) la Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n.
313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo
protocollo del 17 febbraio 1978;
2) la Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a
Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con
legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo,
con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre
1983;
3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico
(LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e
successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;»;
b) la
lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "certificato di
classe": il documento rilasciato da una societa' di classificazione
che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a
determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa
fissati e resi pubblici;»;
c) la lettera i) e' sostituita dalla
seguente: «i) "certificato di sicurezza radio per navi da
carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle
stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati
dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle
premesse. Il testo dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto si intende per: a) "convenzioni
internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai
protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in
vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle
suddette convenzioni:
1) la Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno
1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio
1978;
2) la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel
1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29
settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4
giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la
Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa
esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777, entrato il vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;
b) nave: la nave di
bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni
internazionali;
c) "oganismo": la societa' di classificazione
od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi
per conto di un'amministrazione;
d) "organismo riconosciuto":
l'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e
incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della
vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il
Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla
prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
f) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione;
g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per
suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni
internazionali;
h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una
societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e
meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed
i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
i) "certificato di
sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai
regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata
convenzione sulla salvaguardia della vita umana mare (SOLAS), adottati
dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».
Art. 3
Sostituzione dell'articolo
3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art.
3 (Riconoscimento). - 1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto
intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o
l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo
9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta
di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione
europea. 2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' corredata, in duplice
copia, da documentazione attestante la conformita' dell'organismo ai
requisiti di cui all'allegato 3, nonche' dalla dichiarazione di impegno
dell'organismo a:
a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per
mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro
applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20)
dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera
nell'attuazione degli strumenti OMI, nonche' a trasmettere periodicamente
alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle
norme;
b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo
riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare
per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze
accertate;
c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente
dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per
motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per
decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa;
d)
comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo
riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non
effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni
di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti
della nave;
e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo
completo dei precedenti della nave;
f) rilasciare, come organismo
subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo
riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato
positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle
raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei
confronti della nave, dall'organismo precedente;
g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una
nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati,
la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le
misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite
o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli
articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si
esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto
della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede
comunitaria.».
Art. 4
Sostituzione
dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L'articolo 4 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art.
4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio
e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli
organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei
requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al
rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.
2. L'organismo
riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli
previsti dall'articolo 6 e agli obblighi d'informazione di cui
all'articolo 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un
accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che
tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento
dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per
il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto
dell'amministrazione, e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18)
dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore
di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano
alla data del 22 novembre 1994;
b) le disposizioni per un controllo periodico da parte
dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima
sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo
conto;
c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle
navi;
d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul
sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria
flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri
della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; e) la
seguente disposizione in materia di responsabilita' finanziaria: qualora
l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da
un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure
arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di
indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni
personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale
in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria
ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente
o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo
personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale
organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte
dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale
accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la
morte siano dovuti all'organismo riconosciuto.
4. Il primo rilascio da
parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di
esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto
all'approvazione dell'amministrazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di
competenza, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di
autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio
dell'autorizzazione stessa.
6. Per le finalita' del presente articolo l'amministrazione opera secondo
le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847
(20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di
bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.».
Art. 5
Sostituzione dell'articolo
6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L'articolo 6 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art.
6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi
autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati
autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari
per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attivita'
in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla
base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi
relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di
altri programmi simili, nonche' sulla base dell'analisi dei sinistri che
hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
2. Ai fini
del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente
l'organizzazione e l'attivita' degli organismi autorizzati necessaria per
il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le
ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1,
periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione
europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle
verifiche effettuate, non piu' tardi del 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui e' stato effettuato il controllo.
4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in
materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito
all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi
operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera
non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali,
oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera
aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del
certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati.
Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che
rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che
rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. All'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni
relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle
revoche di classe;»;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni
pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai
trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe,
indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
f-ter) comunicare al
sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo
dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti
informazioni relative alla propria flotta classificata:
trasferimenti,
modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni
sulle visite programmate ma non effettuate;
mancata applicazione delle
raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni
operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla
bandiera battuta dalle navi;
f-quater) mettere annualmente a disposizione
del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3
del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione
del suo sistema di qualita'.».
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle
premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita: «Art. 7 (Informazione). - 1. L'organismo
riconosciuto ed autorizzato deve: a) informare semestralmente
l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;
b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave
una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione
iniziale, il rapporto di ispezione;
c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni
relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle
revoche di classe;
d) informare l'amministrazione di deficienze o
inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle
visite periodiche e di rinnovo;
f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani
e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei
certificati;
f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le
informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe,
ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di
classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni
previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio
sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta
classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della
classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate;
mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe,
condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe,
indipendentemente dalla bandiera, battuta dalle navi;
f-quater) mettere
annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituto
dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame
della gestione del suo sistema di qualita'.
2. L'amministrazione
acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti
telematiche.».
Art. 7
Sostituzione dell'articolo
8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L'articolo 8 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art.
8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione,
quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie
funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i
requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita'
indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione
all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni
per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. Nel
caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi
indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione,
l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma
1, l'autorizzazione.
3. La sospensione puo' essere giustificata anche
solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In
tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
4. L'amministrazione
nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione
europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.
5.
L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la
sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.
In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal
predetto organismo mantengono la loro validita'.
6. L'autorizzazione e'
revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del
riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.
7.
L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati
membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal
seguente: «1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei
certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e
i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e
controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in
possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con
esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico,
cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza
del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di
sicurezza passeggeri.».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9 (Rilascio
diretto). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei
certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e
i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e
controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in
possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con
esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico,
cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza
del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di
sicurezza passeggeri.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati
in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle
autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita'
consolari.
3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli
accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del
comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica
delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la
possibilita' di ispezione.
4. L'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n.
616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del
presente articolo.».
Art. 9
Disposizioni transitorie e
finali
1. Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente
decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono gia'
stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169,
mantengono il riconoscimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle
modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli
organismi di classifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314».
3. L'allegato 3 al decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dall'allegato al
presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro
per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Gasparri, Ministro
delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 9:
- Per il
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse. - Per
il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, vedi note alle premesse.
Allegato (articolo 9,
comma 3)
«ALLEGATO 3 (articolo 3, comma 2), CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI
CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA.
1. Criteri generali
1. L'organismo
riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in
materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla
costruzione di navi mercantili.
2. L'organismo deve avere nella sua classe una flotta di almeno 1000 navi
(di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.
3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza
della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2
sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai
controlli.
4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla
progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi
mercantili, che devono essere pubblicati nonche' tenuti costantemente
aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.
5.
L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o
mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
6.
L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori,
ne' da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione,
nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo
non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per
quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve
svolgere attivita' regolamentari se e' esso stesso armatore o esercente
della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con
questi ultimi. Tale incompatibilita' si applica parimenti agli ispettori
alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.
7. L'organismo deve operare
in conformita' delle disposizioni stabilite nell'allegato della
risoluzione A. 789(19) dell'OMI, relativa alle disposizioni in materia di
visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi
riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in
cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto.
2.
Criteri specifici.
1. L'organismo dispone di:
a) un personale adeguato a
livello tecnico e dirigenziale, nonche' sul piano delle attivita' di
sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate,
che provvede allo sviluppo della capacita' e all'applicazione delle norme
e regolamentazioni;
b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri
organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il
mondo.
2. L'attivita' dell'organismo e' disciplinata da un codice etico.
3. L'organismo e' gestito e amministrato in modo tale da tutelare il
carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.
4. L'organismo e' disposto a fornire le informazioni pertinenti
all'amministrazione, alla commissione e agli interessati.
5. La direzione
dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e
impegni in materia di qualita' e verifica che tali programmi siano
compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La
politica dell'organismo deve fondarsi su obiettivi e indicatori di
prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.
6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualita'
interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di
qualita' riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere
conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN
29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione
dei sistemi di qualita' dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto
segue:
a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e
aggiornati in modo sistematico;
b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati ed e'
istituito un sistema interno di misura della qualita' del servizio
rispetto a tali norme e regolamenti;
c) sono soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che
l'organismo e' autorizzato a svolgere ed e' istituito un sistema interno
di misura della qualita' del servizio rispetto all'osservanza delle
convenzioni internazionali;
d) sono definiti e documentati le
responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui
attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo;
e) tutte le
attivita' sono svolte in condizioni controllate;
f) e' in vigore un
sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte
dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato
direttamente dall'organismo;
g) le norme delle attivita' regolamentari
che l'organismo e' autorizzato a svolgere sono applicate soltanto da
ispettori esclusivi dell'organismo o da ispettori esclusivi di altri
organismi riconosciuti. In entrambi i casi gli ispettori esclusivi devono
avere una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano
le attivita' regolamentari per quanto attiene alla specifica ispezione da
svolgere e delle norme applicabili in materia;
h) e' attuato un sistema
di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;
i) e'
tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli
standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche'
l'efficace funzionamento del sistema di qualita';
l) e' applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e
documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le
sedi;
m) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema
armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo e'
autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni
dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.746 (18) dell'OMI
relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema
armonizzato di visite e di certificazione;
n) tra i servizi centrali e
regionali della societa' e tra gli organismi di classifica e i rispettivi
ispettori sono definite modalita' chiare e dirette in materia di
responsabilita' e di controllo.
7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:
a) di mettere a punto
e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti
propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di
controllo aventi la qualita' di standard tecnici riconosciuti a livello
internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di
sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS
(riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a
bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda
l'adeguatezza della resistenza);
b) di effettuare tutte le ispezioni e i
controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei
certificati, compresi i mezzi necessari per valutare - ricorrendo a
professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni
dell'allegato della Risoluzione A.788 (19) dell'OMI relativa agli
orientamenti in materia di attuazione del codice internazionale di
gestione della sicurezza (Codice ISM) da parte delle amministrazioni -
l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza
sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.
8. L'organismo e'
soggetto alla certificazione del sistema di qualita' da parte di revisori
indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa e'
situata.
9. L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e
delle altre Parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme
e/o dei regolamenti.».
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