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Testo in vigore dal:
31-10-2003
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo
cosi' come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in
particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di
aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti
comunitari;
Vista la direttiva 2001/53 della Commissione adottata in data
10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del
Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche'
l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11
ottobre 2002; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e'
modificato come segue:
a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999»
e' sostituita da «1° gennaio 2001»;
b) alla lettera q) la dicitura «1°
gennaio 1999» e' sostituita da «1° gennaio 2001».
2. L'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e'
sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante:
«Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita: «Art. 18
(Modifica e aggiornamento).
- 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle
comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza
sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono
necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che
concernono:
a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti
degli strumenti internazionali;
b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia
per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di
equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2;
c) l'aggiunta nell'allegato
A.1 della possibilita' di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura
di valutazione della conformita' per gli equipaggiamenti indicati nello
stesso allegato;
d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di «norme
di prova» di cui all'art. 1, lettera q)».
- La direttiva 2001/53/CE
della Commissione del 10 luglio 2001, recante: «Modifica della direttiva
96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. L 204.
- L'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini
del presente regolamento s'intendono per:
a) "procedure di
valutazione della conformita'": le procedure descritte nell'art. 9 e
nell'allegato B;
b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento
elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a
bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla
lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base
volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e'
richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;
c)
"apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature
richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera
d), punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi
di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART)
di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12
(p) della medesima convenzione;
d) "convenzioni
internazionali":
1) la convenzione internazionale sulla linea di
carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il
21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi
esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001;
2)
la convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del
1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e
successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001;
3) la convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del
1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del
1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per
quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438,
entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti,
in vigore al 1° gennaio 2001;
4) la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974
e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4
giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17
febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001;
e) "strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in
materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari,
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' le norme di
prova internazionali pertinenti;
f) "marchio": il simbolo di
cui all'art. 11 e dell'allegato D;
g) "organismo notificato":
un organismo designato ai sensi dell'art. 7;
h) "equipaggiamento
sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a
bordo della nave;
i) "certificati di sicurezza": i certificati
rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
l)
"nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione
delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
m)
"nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza
sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della
Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i
casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su
richiesta di una amministrazione di un Paese terzo;
n) "nave
nazionale": una nave iscritta nelle apposite matricole o registri
tenuti dalle autorita' periferiche;
o) "nave nuova": una nave
la cui chiglia e' stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione
equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente
definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende
lo stadio in cui:
1) comincia una costruzione identificabile con una
determinata nave, oppure 2) l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e
ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e' inferiore, l'1 per
cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
p)
"nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
q)
"norme di prova": le norme fissate da:
1) l'Organizzazione
marittima internazionale (IMO);
2) l'Organizzazione internazionale per la
normalizzazione (ISO); 3) la Commissione elettrotecnica internazionale
(IEC);
4) il Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
5) il Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);
6. l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del 1°
gennaio 2001, stabilite in conformita' alle convenzioni internazionali e
delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e
risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;
r)
"approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione
dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il
rilascio del relativo certificato;
s) "Ministero dei trasporti e
della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
t)
"amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle
convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4;
il Ministero
dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui
alla lettera d), punto 3;
il Ministero delle comunicazioni per gli
apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);
u) "autorita'
periferiche": le autorita' marittime in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto del 30 marzo
1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.».
Art. 2
1.
L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione»
dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere immesso sul
mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni
successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in
conformita' alle procedure di approvazione del tipo gia' in vigore prima
del 10 luglio 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio
Matteoli
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro
dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4,
foglio n. 16
Allegato
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vedere allegato da pag. 5 a pag. 28 della G.U. <----
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