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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994,
n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta Convenzione
che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente,
la facolta' di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della
navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del
mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i
fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste;
Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei
trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del
Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe
conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002,
secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve aver luogo
unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati
membri hanno convenuto sull'opportunita' di adottare misure per
controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformita'
con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di
eta' superiore ai quindici anni adibite al trasporto di dette tipologie
di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime
costituiscono una minaccia per l'ambiente marino;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13
dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare
la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino;
Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata
delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le
petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del
Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che,
prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le
navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu'
inquinanti;
Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5
della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta' di limitare o
vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale,
per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione
dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si
estende;
Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che
coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di
idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e
sulle risorse del mare;
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la
circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da
sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del
lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del
Mediterraneo;
Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003, con
il quale, avvalendosi delle facolta' consentite dall'art. 83 del codice
della navigazione, come modificato, nelle more dell'adozione delle nuove
misure comunitarie di modifica del citato regolamento (CE) n. 417/2002,
sono state adottate disposizioni per il divieto di accesso di navi
cisterna a scafo singolo nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone
di ancoraggio nazionali, disposizioni destinate a rimanere in vigore fino
alla data di entrata in vigore della predetta normativa comunitaria;
Considerato che il dibattito tecnico svoltosi in sede comunitaria nelle
more dell'entrata in vigore del decreto 21 febbraio 2003 ha consentito di
pervenire all'elaborazione di una piu' puntuale definizione ed
individuazione delle unita' navali da assoggettare alle disposizioni
della nuova normativa dell'Unione europea e ad una piu' chiara
definizione delle caratteristiche dei prodotti trasportati oggetto della
normativa in fieri, cosi' come adottate in sede comunitaria nel corso
della sessione del Consiglio dei Ministri dei trasporti del 27 marzo
2003;
Ritenuto di modificare le disposizioni del predetto decreto 21 febbraio
2003 al fine di introdurre le specificazioni di cui al precedente
considerato e di sostituirlo con il presente provvedimento, confermandone
l'entrata in vigore alla medesima data;
Decreta:
Articolo unico
1. Fino all'entrata in
vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, e' vietato
l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio
nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalita' -
non dotate di tecnologie equivalenti al doppio scafo come definite dalla
regola 13.F dell'annesso I alla Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi del 1973, come
modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ne' conformi alle
prescrizioni della vigente regola 13.G del medesimo Annesso - di eta'
superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000
tonnellate che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
2. Per «prodotti petroliferi pesanti» si intendono:
a) petroli greggi con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3;
b) oli combustibili con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3 o una
viscosita' cinematica a 50°C superiore a 180 mm2/s;
c) bitume e catrame e relative emulsioni.
3. Del divieto di cui al comma 1 e' data informazione a tutti gli Stati
parte della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul diritto
del mare del 10 dicembre 1982.
Analoga comunicazione e' data contestualmente all'International Maritime
Organization.
4. Il decreto ministeriale 21 febbraio 2003 concernente «Disposizioni
recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la
salvaguardia della sicurezza della navigazione» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003 e'
abrogato.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 4 maggio 2003.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
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