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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994,
n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211, della predetta
Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o
congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la
sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse
biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e
controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste;
Viste le
conclusioni cui sono unanimemente pervenuti i Ministri dei trasporti
dell'Unione europea nel corso della 2472o sessione del Consiglio,
tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, e le analoghe conclusioni
del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui
il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve aver luogo unicamente
mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno
convenuto sull'opportunita' di adottare misure per controllare e
limitare, in termini non discriminatori ed in conformita' con il diritto
internazionale del mare, il traffico operato con navi di eta' superiore
ai 15 anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le
200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una
minaccia per l'ambiente marino;
Vista altresi' la Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2002) 681 final
del 3 dicembre 2002) sul rafforzamento della sicurezza marittima in
seguito al naufragio della petroliera "Prestige", nel quale
sono indicate alcune delle principali misure da adottare per minimizzare
il rischio di incidenti futuri anche attraverso un regolamento che vieti
il trasporto di idrocarburi pesanti in petroliere a scafo singolo dirette
ai o provenienti dai porti comunitari;
Viste le conclusioni del Consiglio
europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, che confermano l'impegno
dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento marino;
Vista la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio
scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che
abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla
Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il
divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che
trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti;
Visto l'art.
83 del Codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge
7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta' di limitare o vietare il
transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi
di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino,
determinando le zone alle quali il divieto si estende;
Preso atto del
frequente verificarsi di sinistri marittimi che coinvolgono navi cisterna
a scafo singolo adibite al trasporto di idrocarburi pesanti, con gravi
ripercussioni sull'ecosistema marino e sulle risorse del mare;
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la
circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da
sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del
lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del
Mediterraneo;
Ritenuto, nelle more dell'adozione delle nuove misure
proposte a livello comunitario, di avvalersi delle facolta' consentite
dall'art. 83 del Codice della navigazione per vietare l'accesso delle
suddette navi cisterna nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone di
ancoraggio nazionali;
Decreta:
Articolo unico
1. Fino all'entrata in
vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, e' vietato
l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio
nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalita'
di eta' superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle
5.000 tonnellate che trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio
pesante, bitume e catrame.
2. Per "greggio pesante" si
intendono i prodotti petroliferi dei codici della nomenclatura combinata
(NC) del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione europea del 1
agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio contrassegnati con il numero 27 09 00 90 e con un grado API
inferiore a 30.
3. Del divieto di cui al comma 1, e' data informazione a
tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego
Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e'
data contestualmente all'International Maritime Organization.
4. Il
presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Matteoli
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