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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2003) |
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Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione
della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della
direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE; Decreta: Art. 1 L'organismo Germanischer Lloyd, in qualita' di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e' autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna. Art. 2 All'organismo Germanischer Lloyd, autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione. Art. 3 L'amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono preordinate. Art. 4 1. La
presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno della
qualita' di «ente tecnico» in capo al predetto organismo. 2. In caso di
mancato o inadeguato esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2
l'amministrazione puo' disporre, in relazione alla gravita' dell'infrazione,
la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la
decadenza. Roma, 29 settembre 2003 Il dirigente generale: Caliendo |
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