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IL DIRIGENTE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL
DIRIGENTE GENERALE
per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva
94/57/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale
e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il
decreto ministeriale 1° dicembre 2000 concernente la «Determinazione delle
modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di
affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.
10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato
dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Vista l'istanza
presentata in data 14 marzo 2003, successivamente integrata in data 16
maggio 2003, dal Germanischer Lloyd, intesa ad ottenere l'affidamento dei
compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte
dell'amministrazione dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Vista la decisione della
Commissione europea n. 2002/221/CE del 14 marzo 2002, da cui risulta che il
Germanischer Lloyd e' un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 94/57/CE sopracitata;
Vista la relazione finale sulla valutazione
dei requisiti posseduti dal Germanischer Lloyd, predisposta in data 17
luglio 2003;
Visto l'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Germanischer Lloyd;
Decreta:
Art. 1
Al
Germanischer Lloyd vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai
fini del rilascio, da parte dell'amministrazione, dei certificati di legge
di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
specificati nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e Germanischer Lloyd.
Art. 2
Il citato accordo
costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 settembre 2003
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dirigente generale
Caliendo
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il
dirigente generale
Cosentino
Allegato
ACCORDO DI
AFFIDAMENTO TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GERMANISCHER LLOYD
Premesso che:
a) il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ha indicato - ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni - con
decreto del 1° dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalita' per la
presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi
riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;
b) il
Germanischer Lloyd e' stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le
disposizioni e le norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
c) il Germanischer Lloyd ha presentato in data 14
marzo 2003 istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n.
314/1998, art. 4 ed ha successivamente integrato tale istanza in data 16
maggio 2003;
d) l'amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, ha
predisposto la relazione finale del procedimento amministrativo relativo
alla valutazione del possesso dei requisiti, previsti dal decreto
legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd; Si conviene e
stipula quanto segue:
Art. 1
Soggetti
1. Sono parti del presente accordo:
a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; b) «Organismo
riconosciuto»: il Germanischer Lloyd.
Art. 2
Oggetto
1. Costituisce
oggetto del presente accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione dei
certificati di legge di seguito elencati e di cui alle convenzioni SOLAS
1974, MARPOL 1973/78, alla convenzione sulla linea di carico del 1966, e
successivi relativi emendamenti, nonche' la definizione di fini, clausole,
condizioni e requisiti di tale affidamento:
a) certificato di sicurezza per
navi da passeggeri;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da
carico;
c) certificato di sicurezza HSC;
d) affidamento all'esercizio HSC;
e) dichiarazione di conformita' al codice ISM per le societa' di navigazione
(documento di conformita');
f) certificato ISM per la nave (certificato di
gestione della sicurezza);
g) certificati di esenzione in ordine a deroghe
all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle
certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti.
2. I
compiti di ispezione e controllo di cui al comma 1 del presente articolo,
sono svolti dall'organismo.
3. I risultati degli accertamenti tecnici
propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti dal
Germanischer Lloyd alle autorita' marittime locali, e all'estero, alle
autorita' consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti
compiuti dal Germanischer Lloyd rilasceranno i certificati indicati con le
lettere da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Obblighi
dell'organismo riconosciuto nell'espletamento delle attivita' di ispezione e
controllo ai fini del rilascio dei certificati
1. Ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata, il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il
servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive
dipendenze oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i
quali il Germanischer Lloyd stesso abbia un accordo, a condizione che detti
ultimi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli
ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono
vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
Art. 4
Obblighi di
informazione
1. Il Germanischer Lloyd riferira' all'amministrazione, con
frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del decreto
legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal
senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'amministrazione, con semplice
scambio di corrispondenza.
2. L'amministrazione fornira' al Germanischer
Lloyd tutta la documentazione necessaria affinche' l'organismo riconosciuto
possa svolgere l'attivita' affidata.
3. Il Germanischer Lloyd dovra', per
ragioni di sicurezza, consultare l'amministrazione per decidere se sia
necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che
stia cambiando classe.
4. Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre
all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti
dall'amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Germanischer
Lloyd in conformita' al presente accordo.
5. Il Germanischer Lloyd accetta
di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita'
di cui al presente accordo, nonche' le eventuali variazioni ed
aggiornamenti.
6. Normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in
lingua italiana o inglese.
7. Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire
un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta per conto
dell'amministrazione stessa.
Art. 5
Interpretazioni ed equivalenze
1. Il
Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti
applicabili, la determinazione delle equivalenze e l'accettazione di
sostituzioni di requisiti richiesti dalle convenzioni internazionali
applicabili, sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro
definizione, ove necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti
requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari
circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone
tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la
nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate
riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza
arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o
dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per
l'ambiente marino.
Art. 6
Controlli
1. L'amministrazione verifica ogni due
anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza
in capo al Germanischer Lloyd dei requisiti che hanno consentito il suo
riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente
accordo. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente
dall'amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva
di designare.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate
all'amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi effettivi
sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'amministrazione si
riserva la facolta' di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori
infrabiennali che riterra' opportune, anche disponendo ispezioni
particolareggiate a campione delle navi ispezionate dal Germanischer Lloyd.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a
carico del Germanischer Lloyd.
5. In relazione alle verifiche effettuate:
a)
l'amministrazione puo' riferire alla Commissione ed agli Stati membri
dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del
Germanischer Lloyd;
b) il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato
al Germanischer Lloyd che fara' conoscere le sue osservazioni
all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto;
c)
l'amministrazione, preso atto delle considerazioni del Germanischer Lloyd,
ne terra' debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione
europea;
d) in ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono
vincolati da obblighi di riservatezza.
Art. 7
Durata
1. La durata del
presente accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di
cui questo stesso accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 314/1998, cosi' come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2000, il presente
accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti puo' recedere
dall'accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti puo'
comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in
parte o integrare i contenuti dell'accordo. In tal caso, qualora prima della
scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le
modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente
accordo e l'amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento
di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad
un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici
dell'accordo.
Art. 8
Responsabilita'
1. Il Germanischer Lloyd e'
direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente
accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 9
Interpretazione dell'accordo
1. Il presente accordo e' interpretato e
regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in
particolare al decreto legislativo n. 314/1998 cosi' come modificato dal
decreto legislativo n. 169/2000.
Art. 10
Foro competente
1. Qualsiasi
controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove
non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa
dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e il Germanischer Lloyd
presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd
Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A - Genova.
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