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IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 23 maggio
1980, n. 313, con la quale e' stata data adesione alla convenzione
internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la
risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in
vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134
alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;
Vista la regola III-20
della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione
delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione
approvata dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che
demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la
disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in
attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi,
dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407
«Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;
Visto l'art. 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della
legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni,
che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione
al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalita'
di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci idrostatici»;
Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto
prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle
cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini
e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di
revisione approvate dall'amministrazione;
Vista l'istanza in data 26
febbraio 2003 della stazione di revisione Vadas - Terra Mare di La Ferla
Rosario, con sede in Augusta (Siracusa), contrada S. Giorgio (Meccano 2),
intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;
Preso
atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della
direzione marittima di Catania con verbale in data 7 maggio 2003;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la stazione di revisione Vadas - Terra
Mare di La Ferla Rosario, con sede in Augusta (Siracusa), contrada S.
Giorgio (Meccano 2).
Art. 2
1. La succitata stazione
e' abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di
sicurezza:
| Produttore |
Tipo
di dispositivo |
| Nuova Callegari & Ghigi |
Tutti i tipi di
zattere autogonfiabili |
| Duarry |
Tutti i tipi di
zattere autogonfiabili |
| Eurovinil |
Tutti i tipi di
zattere autogonfiabili |
| Sekur Pirelli |
Tutti i tipi di
zattere autogonfiabili |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003
ll comandante generale:
Sicurezza
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