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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21/7/2003) |
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Visto l'art. 10, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per
la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio,
in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali; Decreta: Art. 1 All'art. 13 del decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «1-bis. La revisione degli sganci idrostatici fabbricati da ditte che hanno cessato la propria attivita', e' effettuata dalle stazioni di revisione approvate dall'amministrazione anche senza il prescritto accreditamento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2003 ll comandante generale: Sicurezza |
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