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IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data
adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti
ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno
1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;
Vista
la regola III-20.8.1.2. della convenzione SOLAS come emendata la quale
prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile,
delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione
marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di
revisione approvata dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per
la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio,
in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo
approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo
delle navi mercantili";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo";
Visto l'art. 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in
materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce
la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante
regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002,
n. 641 "Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio
gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici";
Considerato che
l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere
di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei
dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono
essere effettuate presso stazioni di revisione approvate
dall'amministrazione;
Vista l'istanza in data 13 novembre 2002 della
stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., con sede in Elmas
(Cagliari), via T. Congiu n. 5, intesa ad ottenere la prescritta
approvazione dell'amministrazione;
Preso atto del giudizio favorevole
espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di
Cagliari con verbale in data 17 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1
1. E'
approvata la stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., con sede in
Elmas (Cagliari), via T. Congiu n. 5.
Art. 2
1. La succitata stazione
e' abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di
sicurezza:
| Produttore |
Tipo di
dispositivo |
| Eurovinil ... |
Tutti i modelli di
zattere autogonfiabili navigazione costiera, nazionale,
mediterranea e solas |
| Pirelli Sekur ... |
Tutti i modelli di
zattere autogonfiabili professionali |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2003
ll comandante generale:
Sicurezza
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