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Premessa
Il decreto
ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale
30 maggio 2001, di seguito denominato decreto, determina le modalita'
attuative degli interventi previsti dalla legge n. 164/1998 per il
superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera
attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad
incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e ad
incrementare la produttivita' del settore, oltre a porre le basi per
agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori.
1. Copertura
geografica. Nazionale.
2. Normativa di riferimento.
Normativa nazionale:
legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e per lo
sviluppo della pesca»;
legge 21 maggio 1998, n. 164 «Misure in materia
di pesca e acquacoltura»;
decreto ministeriale 14 settembre 1999 «Disciplina
della piccola pesca»; decreto ministeriale 30 maggio 2001.
Normativa
comunitaria di riferimento:
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno
1999 «Disposizioni generali sui Fondi strutturali»;
Regolamento (CE) n.
1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento finanziario di
orientamento della pesca;
Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce
modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 ammissibilita' delle
spese concernenti le operazioni finanziate con i fondi strutturali;
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 recante modifica del
Reg. (CE) n. 2792/1999;
Regolamento (CE) n. 1145/2003 del 27 giugno 2003
che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000.
3. Ente responsabile.
Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura.
4. Soggetti destinatari dell'intervento.
a)
Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola
pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attivita'
nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne,
nell'ambito regionale. Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti
minimi previsti dall'art. 3 del decreto, perseguire le finalita' indicate
dall'art. 4 del decreto e devono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 7
del medesimo decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare (art. 3 della legge n.
41/1982);
b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono
costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate,
che esercitano la loro attivita' in comuni compresi in aree marine
protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della
legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991. Tali consorzi devono essere
costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni
da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di
competenza e costituirsi con le medesime modalita' dei consorzi di cui al
punto precedente.
c) Imprenditori della piccola pesca costiera. Ai fini
dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998 la piccola pesca costiera
e' quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici
metri con i sistemi da pesca previsti dall'art. 19 del decreto
ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari,
lenze e arpioni) all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli
altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera.
Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi
bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il
motore nell'azione di cattura.
5. Interventi ammissibili e contributi
disponibili. I contributi previsti dalla legge n. 164/1998, pari a Euro
7.746.853,49 sono ripartiti nel seguente modo tra i soggetti destinatari
dell'intervento:
a) Euro 5.164.569,00 ai consorzi indicati alla lettera a)
del precedente art. 4;
b) Euro 1.032.913,00 ai consorzi indicati alla
lettera b) del precedente art. 4;
c) Euro 1.549.370,00 agli imprenditori
della piccola pesca costiera, di cui Euro 516.546,90 destinati alle
singole imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree
marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi
della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di
pesca e vincoli all'attivita' di pesca, nonche' le imprese residenti ed
operanti in aree che abbiano gia' costituito un ente di gestione ai sensi
della legge n. 394/1991.
a) L'importo totale da corrispondere ai consorzi
indicati alla lettera a) del precedente art. 4, pari a Euro 5.164.569,00,
e' ripartito in maniera proporzionale tra gli stessi, avuto riguardo al
numero delle unita' in possesso di licenza di pesca, o documento
equivalente, ad essi aderenti. La dotazione, massima prevista per ciascun
consorzio non puo', comunque, essere superiore a Euro 103.291,37. Una
parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potra'
essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere
le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o
collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la
predisposizione del piano di gestione. La quota residua dovra' essere
utilizzata per la progettazione e/o l'attuazione di interventi diretti
alle comunita' dei pescatori, mirati a perseguire le finalita' indicate
all'art. 4 del decreto. Tra le azioni ammissibili sono compresi interventi
di integrazione finanziaria ai contributi per la demolizione di
motopescherecci della piccola pesca, previsti dai regolamenti comunitari,
nell'ambito di progetti unitari gestiti dai consorzi stessi. Tra gli
interventi e' data priorita' a quelli indicati nell'art. 6, comma 3, del
decreto.
b) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla
lettera b) del precedente art. 4, pari a Euro 1.032.913,00, e' destinata
ad interventi strutturali, gestiti dai consorzi, diretti alle comunita' di
pescatori delle aree marine protette. Tale quota, da utilizzarsi
esclusivamente all'interno delle aree stesse, sara' ripartita in maniera
proporzionale tra i consorzi costituiti nelle medesime aree, in relazione
al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca con i sistemi
indicati al precedente art. 4. Gli interventi ammessi a contributo sono
individuati all'art. 10, comma 2, del decreto. Una parte della suddetta
dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potra' essere utilizzata per
finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il
coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni
scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del
piano di gestione. Nelle predette aree gli interventi prioritari sono i
medesimi di quelli posti per la generalita' del territorio, indicati
dall'art. 6 del decreto.
c) La parte dello stanziamento previsto dalla
legge n. 164/1998, ammontante ad una quota minima di circa Euro
1.032.913,00, aumentata da eventuali disponibilita' residue provenienti
dallo stanziamento delle precedenti lettere a) e b), verra' utilizzata per
promuovere la costituzione di un fondo, gestito direttamente dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
a beneficio degli imprenditori della piccola pesca al fine di accedere a
contributi diretti. Tali contributi, a cui non possono accedere le imprese
che provengono da altri settori e che hanno gia' beneficiato di
agevolazioni per la riconversione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto, hanno la finalita' di incentivare l'ammodernamento tecnologico e
sono concessi nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per un
importo non superiore all'importo indicato dall'art. 8 del decreto. Come
previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto le domande di finanziamento
individuali presentate da parte degli associati ai consorzi avranno la
priorita', purche' coerenti con piano di gestione dei consorzi stessi. Le
domande di finanziamento presentate da non associati ai consorzi avranno
la priorita' purche' ritenute idonee dai consorzi stessi. La parte
rimanente della quota, pari a Euro 516.456,90, e' destinata alla
costituzione di un fondo a beneficio degli imprenditori della piccola
pesca costiera residenti nelle aree marine protette. Tale fondo, gestito
direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, sara' destinato all'erogazione
diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o
parziale verso attivita' compatibili con l'area protetta e per un
miglioramento tecnologico dell'attivita' di pesca, nella misura del 40%
della spesa ammessa e comunque non superiore a Euro 5.164,56.
6. Termini e
modalita' di presentazione della domanda. Le domande, complete della
relativa documentazione, dovranno pervenire, entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente circolare, presso la Direzione generale
per la pesca e l'acquacoltura, viale Asia n. 2 - 00144 Roma. Le domande
individuali di singole imprese aderenti ai consorzi di gestione,
presentate ai sensi dell'art. 8 e del quinto comma dell'art. 10 del
decreto, al fine di beneficiare della priorita' di accesso ai contributi,
dovranno pervenire successivamente al riconoscimento e all'approvazione
del programma di attivita' dei relativi consorzi.
7. Documentazione
richiesta. La domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal
richiedente o dal suo legale rappresentante, va compilata in duplice
esemplare e deve contenere i seguenti dati o attestazioni:
cognome e nome
del richiedente;
indirizzo, numero di telefono e di fax;
codice fiscale;
partita IVA o dichiarazione di non esserne in possesso;
sintetica
descrizione del progetto;
spesa preventivata;
tempi previsti per la
realizzazione del progetto. La domanda deve essere corredata dalla
sottoindicata documentazione in duplice copia, di cui una in originale o
copia autenticata:
a) atto di costituzione del consorzio, statuto e
riconoscimento previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 settembre
2003, nella ipotesi di domanda presentata dai soggetti indicati alla
lettera a) e b) dell'art. 4 della presente circolare;
b) certificato di
iscrizione nel registro delle imprese di pesca nella ipotesi di istanze
individuali presentate dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 4
della presente circolare;
c) eventuale attestazione di essere associato ad
un consorzio nel caso di istanze presentate dai soggetti indicati nella
precedente lettera b);
d) copia della licenza di pesca, per le istanze
individuali;
e) estratto navi minori e galleggianti, per le istanze
individuali;
f) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non
fallimentare o certificato di iscrizione alla camera di commercio
riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure
fallimentari;
g) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con
relativi preventivi;
h) documentazione contabile per spese gia' effettuate
inerenti la costituzione dei consorzi;
i) per le istanze individuali,
dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver
beneficiato delle altre agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del
decreto. L'amministrazione ha facolta' di acquisire o richiedere ulteriore
documentazione, nel corso del procedimento istruttorio, fissando precisi
termini di presentazione.
8. Procedure istruttorie per la valutazione e la
selezione delle domande. Per le istanze presentate entro i termini
indicati all'art. 6, l'amministrazione comunica al richiedente l'avvenuta
acquisizione della domanda ed il relativo numero di identificazione. Tale
adempimento non comporta in alcun modo un impegno in ordine all'ammissione
al finanziamento. Le domande sono sottoposte all'istruttoria, finalizzata
alla valutazione dei progetti, e:
a) alla verifica della regolarita' e
della completezza della documentazione trasmessa;
b) al riscontro del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
c) all'accertamento della
sussistenza delle condizioni di priorita' indicate dal decreto. Il
Ministero, per tale fase, potra' richiedere pareri tecnici ad enti o
amministrazioni pubbliche, o avvalersi di un nucleo di valutazione
appositamente istituito. L'elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti
sara' comunicato entro novanta giorni dal termine di presentazione delle
domande.
9. Concessione ed erogazione dei finanziamenti. La concessione
del finanziamento sara' formalizzata attraverso un provvedimento
notificato agli interessati. Il finanziamento sara' erogato, secondo le
seguenti modalita':
a) anticipazione, pari al 50%, a richiesta della parte
interessata, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, a favore dell'amministrazione, di importo pari
all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso
ufficiale di sconto;
b) saldo, a seguito di presentazione della
documentazione finale di spesa e previo accertamento della sua regolarita'.
L'erogazione del finanziamento sara' effettuata tramite il Consorzio
Uniprom, via Montebello n. 8 - 00185 Roma, sulla base di elenchi,
contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall'amministrazione. I
rapporti tra l'amministrazione ed il Consorzio uniprom saranno regolati da
un'apposita convenzione.
10. Controlli e verifiche. L'amministrazione
centrale, anche tramite altri organismi designati dalla stessa, potra'
effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza
delle spese e delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e
della loro conformita' agli obiettivi approvati.
11. Rinunce e decadenze.
Il soggetto destinatario del finanziamento dovra' comunicare la rinuncia
alla misura e contestualmente dovra' procedere alla restituzione
dell'eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli interessi legali.
L'inadempienza di alcune o di tutte le disposizioni della presente
circolare e delle norme vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze
concesse e la conseguente revoca del finanziamento, con l'obbligo della
restituzione dell'importo eventualmente percepito, maggiorato degli
interessi legali. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non sono
applicate nei casi in cui il mancato aspetto dei termini e delle procedure
si verifichi per cause di forza maggiore, dimostrate dal richiedente e
accertate dall'amministrazione, intervenute dopo la presentazione della
domanda.
12. Disposizioni generali. Per quanto non previsto dalla presente
circolare e per la individuazione delle spese ammissibili relative alle
singole misure si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento
(Regolamento CE n. 1685/2000).
Roma, 23 dicembre 2003
Il direttore
generale per la pesca e l'acquacoltura
Tripodi
Registrato alla Corte dei
conti il 16 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 297
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