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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/3/2004) |
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La misura, nell'ambito del DOCUP, e' diretta ad adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socio economico connesse all'adeguamento della capacita' di pesca ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE n. 2371/2002. 1. Copertura geografica: regioni fuori obiettivo 1. 2. Amministrazioni responsabili ed informativa ai sensi della legge n. 241/1990. La responsabilita' gestionale delle fasi attuative relative alla programmazione finanziaria e alla selezione dei destinatari finali, e' assunta dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura. La fase di erogazione dei contributi, previo accordo bilaterale con la Direzione generale, e' affidata all'ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, con sede legale in Roma, alla via Beethoven n. 48 - 00144. 3. Soggetti destinatari dell'intervento. Chiunque ha esercitato la propria attivita' professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attivita'. 4. Interventi ammissibili. Il contributo finanziario
puo' intervenire solo con riguardo alle misure seguenti: 5. Termini e modalita' di presentazione della domanda di contributo. Le istanze di contributo
potranno essere presentate, personalmente (allegato A) o tramite il
rilascio di mandati di assistenza e rappresentanza ad un ente di
patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori (allegato B), entro il
30 giugno di ogni anno e dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente circolare, al Ministero delle politiche agricole
e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale
dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, per il tramite delle autorita' marittime
competenti in base al luogo di iscrizione della nave. Le domande
presentate successivamente a tale termine non saranno accolte nell'anno
di riferimento, ma potranno essere accolte nell'anno successivo. 6. Documentazione richiesta. La domanda di ammissione al contributo va compilata in duplice esemplare, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, tramite l'utilizzo dei moduli PR, rappresentati dall'allegato A o dall'allegato B della presente circolare. All'accertamento di eventuali falsita' contenute nelle dichiarazioni rese fara' seguito la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo e la segnalazione alle Autorita' competenti. Le domande non formulate secondo i moduli allegati e/o risultanti incomplete, non saranno ritenute ammissibili. E' data facolta' all'amministrazione di richiedere al proponente, nel corso del procedimento istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione, fissando i tempi ultimi per la presentazione, in base a quanto disposto dalla legge n. 241/1990. 7. Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande. Per le richieste
presentate entro i termini, le autorita' marittime competenti, dopo aver
verificato in capo ai singoli beneficiari la sussistenza delle condizioni
contenute al paragrafo 4 della presente circolare, trasmettono le istanze
corredate da un attestazione circa l'avvenuto riscontro dei predetti
requisiti alla Direzione generale pesca. Tale adempimento non impegna in
alcun modo l'amministrazione stessa in ordine all'ammissione a
finanziamento dell'iniziativa proposta. Le domande pervenute sano
sottoposte alla valutazione istruttoria da parte di un gruppo di lavoro
presieduto dalla Amministrazione e comprendente le parti economico
sociali, la cui composizione verra'; peraltro, definita con successivo
provvedimento. 8. Concessione ed erogazione dei contributi. La concessione del contributo sara' formalizzata in base alle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. La notifica del provvedimento di concessione al destinatario avverra' con lettera raccomandata a.r. dal momento della sua esecutivita'. Le domande che, a seguito dell'istruttoria, saranno risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei beneficiari gia' ammessi, od a seguito di nuovi finanziainenti o riassegnazioni di fondi nell'ambito delle misure e sottomisure del DOCUP adottate dall'amministrazione. Il contributo verra' erogato secondo le seguenti modalita': gli elenchi attraverso cui vengono individuati gli aventi diritto, predisposti e sottoscritti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, vengono trasmessi all'ENPAIA e costituiscono autorizzazione al pagamento. L'ENPAIA, nei limiti delle disponibilita' finanziarie trasferite dal Ministero, assicura il pagamento degli aiuti da eseguirsi, mediante le procedure in uso per l'esecuzione degli stessi, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi. 9. Controlli e verifiche in corso di procedura. L'amministrazione si riserva la possibilita' di effettuare ogni ulteriore attivita' di controllo finalizzata a verificare la correttezza delle procedure poste in essere e la conformita' agli obiettivi approvati. 10. Rinunce e decadenze. Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovra' comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia alla misura. L'inadempienza di alcune o tutte le disposizioni della presente circolare, nonche' delle procedure tecniche ed amministrative in vigore e delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del contributo, con l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Nel caso di mancata restituzione, l'amministrazione provvedera' al recupero delle somme. 11. Disposizioni generali. Il contributo totale diretto al pagamento, fino al 2006, delle predette misure socioeconomiche ammonta a 961.000,00 euro. I premi previsti dal regolamento CE 2792/1999, come modificato dal regolamento CE 2369/02, sono stati ridotti in conformita' alle limitate risorse disponibili. I contributi disposti dalla presente normativa, non sono peraltro cumulabili con quelli contemplati dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» o comunque previsti da altri provvedimenti per attivita' analoghe. Roma, 23 dicembre 2003 Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura Tripodi Registrato alla Corte dei
conti il 24 febbraio 2004 Allegato A Regolamento (CE) n. 2792 del 17 dicembre 1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002 DOMANDA DI CONTRIBUTO MISURE DI CARATTERE SOCIO ECONOMICO Alla Capitaneria di porto
di ........... Misure di carattere socio economico A) Pagamenti
compensativi: Comune:.... Provincia:....
Soggetto richiedente Nome .... cognome .... nato a....provincia di .....
il .... c.f. .... imbarcato sul M/P....numero U.E.... iscritto al numero
di matricola....del R.N.M.G..... via e numero o casella postale....
localita': codice postale o denominazione.... telefono ....telefax ....e-mail....
Attivita' principale del richiedente.... chiede la corresponsione dei
pagamenti compensativi individuali previsti dalle misure socioeconomiche
(Misura 4.2 Docup pesca 2000-2006). Allegato B Alla Capitaneria di porto
di ........... |
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