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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7/11/2002) |
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Vista la legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Decreta: Art. 1 Le domande di finanziamento di nuove costruzioni e di ammodernamento, pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, risultate incomplete in fase di istruttoria, ai fini dell'ammissione in graduatoria, possono essere integrate con la documentazione mancante entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Art. 2 Le domande non pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro la data del presente decreto e qualora il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore. Art. 3 Le domande di cui agli
articoli 1 e 2 saranno sottoposte alla valutazione della commissione
tecnico amministrativa ed al parere del comitato, di cui all'art. 23
della legge n. 41/1982. Roma, 18 settembre 2002 Il Sottosegretario di
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