|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 23, della
legge 6 marzo 1976, n. 51, "Modificazioni ed integrazioni alla legge
11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto"
il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il
Ministro per i trasporti l'emanazione di un apposito regolamento
contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da
diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le
barche da pesca costiera (locale e ravvicinata);
Visto l'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale
21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche
tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto, nonche' le modalita' e la
scadenza delle revisioni periodiche;
Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio,
del 22 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al
foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di
salvataggio, di capacita' compresa fra 4 e 12 persone, destinate
esclusivamente alle unita' da diporto, nonche' le modalita' e la scadenza
delle revisioni periodiche.
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) Unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto;
c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di
salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone
in pericolo dopo l'abbandono nave.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante "Modificazioni
ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla
navigazione da diporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
marzo 1976, n. 74, cosi' recita: "Art. 23. - Il Ministro per la
marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanera',
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le
unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro
impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata). All'entrata
in vigore del regolamento suddetto cessera', per i natanti di cui al
precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre
1972, n. 1154.".
- L'art. 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 21 gennaio
1994, n. 232, recante: "Regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n.
87, cosi' recita: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di
salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di
salvataggio.".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L
204 del 21 luglio 1998.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- L'art. 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22
giugno 1998, cosi' recita: "Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli
Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di
una norma internazionale e europea, nel qual caso e' sufficiente una
semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente
anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno
che non risultino gia' dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia
gia' stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli
Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni
legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente
in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri
procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalita' summenzionate
qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti
che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di
applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu rigorosi le
specificazioni o i requisiti. Quando il progetto di regola tecnica mira
in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una
sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per
motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente,
gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei
dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in
questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' le
conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica
o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi
effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione
dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza gia' esistente,
o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di
una nuova sostanza. La Commissione comunica senza indugio agli altri
Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le
sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il progetto al parere
del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente
del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche
o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1,
punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri
circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi
unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli
scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e non
sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro
che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo
Stato membro terra' conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva
della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo
definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono
considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica
ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve
essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art.
5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la
facolta' di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o
giuridiche che possono appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui
comunicazione in fase di progetto e' prevista da un altro atto
comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui
al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare
formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La
mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente
direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la
decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.".
Art. 2
Requisiti
1. Le zattere di
salvataggio da utilizzare sulle unita' da diporto devono essere conformi
al prototipo approvato dall'Amministrazione, ad esclusione di quelle di
cui al comma 2.
2. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto, zattere
gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per
gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico
Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola
tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in
tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un
livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.
Art. 3
Caratteristiche
costruttive
1. Le zattere di cui al
comma 1 dell'articolo 1 devono avere le caratteristiche costruttive
descritte nell'allegato A al presente decreto.
Art. 4
Materiali
1. I materiali da
utilizzare per la costruzione delle camere di galleggiabilita', del
fondo, del supporto della tenda e della tenda possono essere tessuti
impermeabilizzati spalmati o rivestiti da un solo lato o da entrambi i
lati. Il tessuto di supporto deve essere imputrescibile.
2. I tessuti impermeabilizzati devono avere le caratteristiche di cui
alla tabella riportata nell'allegato B. 3. Le metodologie di prova devono
corrispondere alle indicazioni contenute nell'allegato C.
Art. 5
Prove sui prototipi
1. Le prove sui prototipi
devono essere effettuate con le modalita' descritte nell'allegato D.
Art. 6
Istruzioni e documenti
della zattera
1. Il fabbricante deve
fornire le seguenti istruzioni, stampate da un solo lato su un foglio
resistente all'acqua, da affiggere sull'unita' da diporto e possibilmente
in prossimita' della zattera di salvataggio.
Tali istruzioni devono contenere:
a) le istruzioni sulla messa a mare della zattera;
b) le istruzioni su come raddrizzare la zattera (nel caso si gonfiasse
capovolta);
c) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione della
posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e delle
valvole di gonfiamento;
d) le operazioni da effettuare non appena si sale sulla zattera, ed in
particolare come:
1) tagliare la barbetta ed allontanarsi dall'imbarcazione;
2) attivare l'ancora galleggiante;
3) chiudere le aperture;
4) mantenere la zattera in buone condizioni e asciutta, gonfiare il fondo
(se gonfiabile), ricercare eventuali perdite e ripararle.
2. Assieme alla zattera deve essere fornito un manuale per il
proprietario contenente almeno le seguenti informazioni:
a) nome del fabbricante o marchio commerciale;
b) descrizione della zattera;
c) informazioni per il trasporto e lo stivaggio;
d) istruzioni per l'impiego;
e) consigli sulla sopravvivenza a bordo;
f) istruzioni per la manutenzione e la revisione della zattera.
3. Ogni zattera deve essere fornita con una carta di identificazione che
deve riportare le seguenti informazioni:
a) nome del fabbricante o marchio commerciale;
b) modello della zattera;
c) numero di matricola della zattera;
d) idoneita' della zattera al tipo di navigazione:
(in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni
di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero
utilizzo in zone di mare delimitate);
e) capacita' della zattera in persone;
f) tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero
solo per le zattere di cui all'articolo 2, comma 2, dovranno essere
indicati gli estremi dell'approvazione rilasciata da un altro Paese
comunitario o dello spazio economico europeo ovvero in mancanza di una
formale approvazione gli estremi della norma tecnica obbligatoria che
rendono le zattere idonee all'uso sulle unita' da diporto nel Paese nel
quale sono fabbricate o commercializzate;
g) numero e data del decreto ministeriale di approvazione (solo per le
zattere approvate in Italia);
h) data del confezionamento;
i) registrazione di tutte le revisioni effettuate comprensive del nome
della stazione di revisione, del timbro e della firma del responsabile.
4. All'interno di ogni zattera deve essere inserito un libretto d'uso
contenente le seguenti informazioni:
a) il tipo di equipaggiamento o la lista delle dotazioni di emergenza;
b) informazioni sull'impiego della zattera;
c) istruzioni per la sopravvivenza a bordo;
d) registrazione di tutte le revisioni effettuate con l'indicazione della
stazione di revisione, il tipo di intervento eseguito, l'equipaggiamento
sostituito, la data, il timbro e la firma del responsabile
dell'operazione.
Le predette informazioni possono anche essere contenute in un foglio
separato;
e) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione della
posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e delle
valvole di gonfiamento;
f) istruzioni sulle azioni immediate da effettuare subito dopo l'imbarco
sulla zattera, quali ad esempio:
1) il taglio della barbetta ed allontanamento dall'unita' in pericolo;
2) l'attivazione dell'ancora galleggiante;
3) la chiusura delle aperture di accesso;
4) il mantenimento della zattera in condizioni operative, svuotamento
dell'acqua imbarcata, gonfiamento del fondo, ricerca di eventuali perdite
d'aria dai tubolari e loro eventuale riparazione.
5. Il manuale per il proprietario e la carta d'identificazione possono
essere contenuti in un unico documento.
6. Il libretto d'uso della zattera deve essere redatto su supporto
resistente all'acqua.
7. Istruzioni, manuale e libretto d'uso devono essere redatti in lingua
italiana.
E' raccomandato l'impiego di pittogrammi.
Art. 7
Marcatura
1. La zattera ed il suo
contenitore devono essere marcati e contrassegnati come specificato nella
tabella di cui all'allegato E.
Art. 8
Modalita' di revisione
della zattera
1. Il fabbricante delle
zattere di salvataggio deve mettere a disposizione dei propri clienti
almeno una stazione di revisione con personale qualificato ed
attrezzature adeguate.
2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal
paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761 (18).
3. Il fabbricante deve fornire all'Amministrazione un elenco
costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad
effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono obbligate
ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a disposizione
del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento deve indicare:
a) le norme di riferimento per i test di controllo;
b) le istruzioni per le riparazioni;
c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste date di
scadenza.
4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista delle
attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui puo'
permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante di
zattere.
Nota
all'art. 8:
- Per la risoluzione IMO A. 761(18) si veda nella regola III/20 della
Convenzione internazionale Solas 74 (83) come emendata dalla risoluzione
IMO MSC47 (66) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 1998, n. 174.
Art. 9
Periodicita' delle
revisioni
1. Le zattere di
salvataggio devono essere sottoposte a controlli periodici biennali.
2. Ai controlli di cui al comma 1 possono assistere il proprietario od un
suo rappresentante.
3. I controlli periodici di cui al comma 1 devono essere effettuati dalle
stazioni di revisione autorizzate dal fabbricante e devono riguardare la
parte pneumatica, gli accessori e le dotazioni della zattera, la bombola
di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa.
I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati devono essere
riportati in un apposito certificato di revisione, di cui una copia deve
essere consegnata al proprietario ed una conservata presso la stazione.
Quest'ultima deve attestare l'avvenuta revisione sia sulla carta di
identificazione che sul libretto d'uso della zattera.
4. La prova idraulica delle bombole deve essere effettuata almeno ogni 5
anni, tuttavia se la scadenza di tale periodo e' precedente alla
successiva revisione biennale, la prova deve essere effettuata durante la
revisione. Le bombole devono essere provate, inoltre, prima di ogni
ricarica conseguente all'uso e ad ogni perdita di gas che abbia provocato
una diminuzione di peso del gas pari al minore dei seguenti valori: 5%
del peso del gas o 250 grammi.
5. Ogni sei anni dal primo confezionamento, riportato sulla carta di
identificazione, la zattera deve essere sottoposta a visita speciale che,
a scelta del fabbricante, puo' avvenire direttamente presso la fabbrica o
presso una stazione di revisione autorizzata dallo stesso per tale scopo,
e deve comprendere almeno:
a) una prova di sovrappressione del 25% della pressione di esercizio
della zattera della durata di 30 minuti seguita da una prova di tenuta
alla pressione di esercizio della durata di 6 ore. La caduta di pressione
alla fine della prova di tenuta non deve essere superiore al 30%, tenuto
eventualmente conto delle variazioni di temperatura e pressione
atmosferica;
b) un esame generale della zattera con particolare attenzione ai tessuti
impermeabilizzati utilizzati per la costruzione delle parti pneumatiche e
per la tenda;
c) un esame dell'armamento e degli accessori.
6. In ogni caso se, durante un controllo periodico ovvero in altra
occasione, si dovesse constatare una usura anomala della zattera o dei
suoi accessori, la stazione di revisione, in accordo con il proprietario
della zattera, deve procedere alle prove previste per la visita speciale
di cui al comma 5.
Art. 10
Norma transitoria
1. Le zattere di
salvataggio gia' installate a bordo delle unita' da diporto in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarate
conformi dal costruttore al decreto del Ministro della marina mercantile
2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n.
338, devono essere sottoposte alla visita speciale di cui all'articolo 9,
comma 5, in occasione della prima revisione successiva al 31 dicembre
2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. La produzione delle zattere di salvataggio conformi alle norme del
decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 puo'
continuare per i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente
decreto. Al termine di tale periodo, le zattere potranno essere
installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari
preventivamente all'Amministrazione la loro consistenza, corredando tale
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con un elenco
contenente i seguenti dati:
a) tipo e modello;
b) numero di serie;
c) luogo di deposito.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata dal
rivenditore direttamente alla capitaneria di porto competente per
territorio, che ne trasmettera' copia all'Amministrazione.
4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui
originale sara' vistato dall'Amministrazione o dalla capitaneria di
porto, dovra' accompagnare ogni zattera installata a bordo delle unita'
da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Note
all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, recante: "Caratteristiche
e requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili per la nautica da
diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n.
338.
- Per il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, vedi nelle note all'art.
10, comma 1.
Art. 11
Procedure per ottenere
il riconoscimento di tipo approvato
1. La domanda per ottenere
il riconoscimento di tipo approvato deve essere inoltrata, ovvero inviata
mediante il servizio postale, al "Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto -
Ponte dei Mille - Genova".
2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve essere
corredata da una relazione tecnica in lingua italiana, contenente gli
esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento della rispondenza
ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento ed attestante la
conformita' del prodotto ai detti requisiti.
3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato Organismo
notificato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il
quale e' stato emanato il regolamento di attuazione alle direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.
4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente alle
zattere da utilizzare sulle unita' da diporto nazionali per le quali il
produttore, sia esso nazionale che comunitario o appartenente ad uno
Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in Italia e per quelle prodotte
in altri Paesi comunitari o dello SEE sprovviste dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2.
5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto puo'
essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa comunicazione
all'interessato. Le relative spese saranno poste a carico del richiedente
il riconoscimento di tipo approvato.
6. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2,
l'Amministrazione puo' richiedere comunque l'approvazione nazionale delle
zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo, qualora abbia
fondati motivi per ritenere che nonostante l'approvazione, la
certificazione o la conformita' alle norme del Paese d'origine le zattere
commercializzate in Italia o installate a bordo di unita' da diporto
nazionali, non presentino sufficienti garanzie in termini di sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 agosto 2002
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136
Nota
all'art. 11:
- L'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo", pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita: "4.
La valutazione della conformita' di cui al comma 2 e' effettuata, secondo
le procedure di cui all'art. 9, dall'amministrazione che intende
esercitarla in qualita' di organismo notificato, nonche' dagli organismi
notificati di cui all'art. 7 o da quelli notificati alla Commissione
europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i compiti ad
essi assegnati.".
Nota
all'allegato A, comma 7, lettera a) (b):
- Il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387, recante:
"Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validita' dei
segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da
diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n.
257.
ALLEGATI
---->
vedere allegati da pag. 8 a pag. 20 della G.U. <----
Home
page | Indice
legislazione generale | Indice
legislazione Navi - Porti
|