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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio
1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della
pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio
delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare
riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997);
Visto il regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio dell'8 giugno 1998
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'8
giugno 1998, n. L 171/2), che modifica il regolamento (CE) n. 894/1997
che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della
pesca;
Visto il decreto legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6
luglio 2002, n. 134 con il quale, per l'adozione del Piano di dismissione
e riconversione delle rimanenti unita' autorizzate alle reti da posta
derivanti e' stata istituita per l'anno 2002, nel limite di 5 milioni di
euro, una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli
equipaggi delle predette imbarcazioni che, per le finalita' cui e'
destinata, non costituisce reddito per gli aventi diritto;
Vista la circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 che ha riaperto i termini
per la presentazione delle domande di contributo per la misura arresto
definitivo, secondo le priorita' ivi indicate;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del
Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di
competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo
Scarpa Bonazza Buora;
Ravvisato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante
dal 1 gennaio 2002, disposto dal regolamento (CE) n. 1239/98 del
Consiglio dell'8 giugno 1998, determina una significativa perdita di
reddito per gli operatori del settore, tale da rendere necessaria la
corresponsione delle misure stanziate con la citata legge n. 134 del 2002
e l'aggiunta, solo per le imbarcazioni abilitate a due sistemi di pesca,
di un altro sistema sulla licenza di pesca ovvero concedendo la priorita'
al contributo SFOP per l'arresto definitivo;
Considerato che le misure in questione riguardano le sole unita' per le
quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non e' oggetto di
giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che risulteranno
attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto di apposito
successivo provvedimento;
Considerato che, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali in
aree gia' fortemente provate dall'emergenza lavorativa, e' stato proposto
alla Commissione europea il cofinanziamento delle misure che, qualora
accordato, sara' recepito in apposito provvedimento integrativo del
presente decreto unitamente agli eventuali interventi socio economici
aggiuntivi da parte delle regioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 30
maggio 2002, ha espresso parere favorevole;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare che, nella seduta del 10 luglio 2002, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art.
2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 e' emanato il Piano obbligatorio di
dismissione e riconversione delle unita' autorizzate alla pesca con reti
da posta derivante, con l'applicazione delle misure ivi previste per i
proprietari e i componenti l'equipaggio di tutte le unita' indicate
nell'allegato A.
Art. 2
1. In relazione alle
unita' in allegato A, il 50% dello stanziamento previsto dalla citata
legge n. 134 del 2002 e' destinato alla copertura delle misure per gli
equipaggi e il restante 50% alla copertura delle misure per i
proprietari.
2. L'importo destinato alle misure per gli equipaggi e' ripartito in
quote individuali di euro 7.500,00 per ciascun marittimo imbarcato sulle
unita' di cui all'allegato A alla data del 22 luglio 2001 ovvero
imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca del pesce spada con
reti da posta derivanti.
3. Nel caso in cui risulta cambiato il proprietario dell'unita' da pesca
in data successiva al 31 dicembre 2001, ferma restando la misura per il
relativo equipaggio, non e' corrisposta alcuna misura ne' al proprietario
precedente ne' al subentrante.
Art. 3
1. Ai proprietari delle
unita' indicate nell'allegato A, previo esito positivo dell'istruttoria
condotta dall'Autorita' competente di cui all'art. 4, e' erogato la
corrispondente misura ivi indicata.
2. L'importo della misura spettante ai proprietari di cui al comma 1 e'
commisurato allo sforzo di pesca, espresso in tonnellate di stazza lorda,
e ponderato, in misura inversamente proporzionale al numero dei sistemi
di pesca, in base ai coefficienti indicati nell'allegato A.
3. Alle unita' indicate nell'allegato B, che rimangono autorizzate ad un
solo sistema a seguito del ritiro dell'autorizzazione delle reti da posta
derivanti, oltre alla applicazione delle misure per i proprietari e per
l'equipaggio, e' altresi' consentita l'aggiunta di un sistema di pesca a
scelta, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, tra "attrezzi
da posta" e "lenze", come definiti dall'art. 11 del
decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero "circuizione per piccoli
pelagici", come definita dal decreto ministeriale 22 novembre 1996.
4. Le imprese di pesca delle unita' autorizzate alla pesca con reti da
posta derivanti, che intendono cessare l'attivita' di pesca, possono
usufruire della priorita' al contributo per la misura di arresto
definitivo di cui alla circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 in premessa
citata.
Art. 4
1. L'Autorita' marittima
dell'Ufficio di iscrizione delle unita' indicate nell'allegato A
provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, al ritiro delle relative licenze di pesca ed al contestuale
rilascio di un'autorizzazione provvisoria per l'uso dei sistemi gia'
autorizzati sulla licenza ritirata, ad esclusione delle reti derivanti.
2. Le imprese di pesca delle unita' indicate nell'allegato B comunicano
per iscritto la scelta del sistema aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4,
contestualmente alla consegna della licenza, all'Autorita' marittima di
cui al comma 1 che provvede al rilascio dell'autorizzazione provvisoria
comprensiva del sistema aggiuntivo e priva del sistema reti derivanti.
3. Al fine dell'aggiornamento dell'archivio centrale informatico e del
rilascio della nuova licenza di pesca, l'Autorita' marittima competente
inoltra alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura le licenze
ritirate, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 1.
Art. 5
1. L'attivita' istruttoria
per le finalita' del presente decreto e' effettuata dall'Autorita'
marittima dell'Ufficio di iscrizione che ne comunica l'esito al Capo del
compartimento marittimo competente.
2. Il Capo del compartimento marittimo competente, sulla base degli esiti
istruttori di cui al precedente comma, provvede a richiedere alla
Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura l'accreditamento
finanziario necessario alla successiva diretta liquidazione delle misure
al singolo avente diritto.
3. Le misure previste nel presente decreto ministeriale attuativo
dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 non costituiscono reddito.
Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2002
Il Sottosegretario di
Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte di
conti il 28 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 91
Allegato
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Vedere allegato alle pagg. 28 - 29 <----
Allegato
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Vedere allegato di pag. 30 <----
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Alle associazioni di categoria
Alle organizzazioni sindacali
Alle Capitanerie di porto
Alle Regioni
e, per conoscenza,
Al Comando generale delle Capitanerie di porto
In relazione all'oggetto,
viste le richieste di chiarimento pervenute a questa Amministrazione, si
ritiene opportuno emanare la presente circolare esplicativa dei punti di
seguito indicati.
Art. 2 - comma 2
«... per ciascun
imbarcato sulle unita' di cui all'allegato A alla data del 22 luglio 2001
ovvero imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca del pescespada
con reti da posta derivanti». Sul punto si precisa che ai fini della
corresponsione del premio previsto, i marittimi devono risultare
imbarcati alla data sopra richiamata e/o, in analogia al precedente Piano
di dismissione delle reti da posta derivanti, imbarcati nel corso
dell'ultima campagna di pesca quale che sia la durata di essa.
A tale ultimo riguardo l'Amministrazione si riserva di effettuare ogni
verifica necessaria. Inoltre si fa presente che i marittimi interessati
dovranno presentare istanza in carta semplice, agli Uffici di iscrizione
dei natanti di cui all'allegato A del decreto in argomento, precisando i
seguenti dati: generalita'; dati relativi al natante e periodo di
imbarco; coordinate bancarie; dichiarazione di non aver presentato
istanza di contributo o percepito analogo contributo da altri enti
pubblici.
L'interessato dovra' inoltre allegare: copia del Titolo matricolare;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Art. 3 - comma 4
Ai fini della
corresponsione del premio di arresto definitivo per i proprietari dei
natanti di cui all'allegato A del decreto in oggetto, ritenuto che
l'arresto e' conseguenza diretta ed immediata del divieto di utilizzo del
sistema rete da posta derivante, disposto dal Reg. (CE) n. 1239/98 del
Consiglio dell'8 giugno 1998, il contributo relativo a tale eventuale
conseguente arresto, sara' calcolato con i parametri previsti
dall'allegato D del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 in
considerazione della imperativita' del regolamento comunitario.
Da ultimo per quanto riguarda le reti, in analogia a quanto in precedenza
attuato, si precisa che le stesse potranno essere distrutte, riciclate o
trasformate. In caso di riciclaggio o trasformazione delle reti il
ricavato sara' di spettanza dei proprietari delle attrezzature stesse.
Inoltre le reti potranno essere consegnate ad una ditta specializzata in
riciclaggio di materie plastiche. In caso di non alienazione o non
riciclaggio, la consegna delle reti alla Capitaneria di Porto potra'
altresi' ritenersi soddisfatta mediante l'indicazione del luogo ove le
reti stesse sono custodite e rese disponibili ai fini dell'apposizione
dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima.
Roma, 29 aprile 2003
Il direttore generale per
la pesca e l'acquacoltura
Tripodi
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