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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 7 marzo
2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento
derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del
traffico marittimo;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante il rifinanziamento delle
leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, che determina le
modalita' di corresponsione dei contributi di settore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 12 che prevede la
predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi
ai fini della concessione dei contributi a persone e ad enti pubblici e
privati;
Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla
suddetta legge n. 51/2001 risultano insufficienti a coprire le richieste
di contributo alla demolizione di cui si prevede la presentazione;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario stabilire dei criteri di
priorita' al fine di assicurare una corretta applicazione della legge con
l'osservanza dei principi di efficacia, economicita' e speditezza
dell'azione amministrativa;
Considerato che il criterio della data di inizio dei lavori di
demolizione e' un criterio oggettivo che, oltre a garantire i suddetti
principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa,
costituisce criterio gia' collaudato in altri settori della politica di
sostegno delle imprese cantieristiche ed armatoriali e che pertanto puo'
utilmente applicarsi nel caso di specie come criterio di base per le
iniziative la cui istanza sia pervenuta entro la data di entrata in
vigore del presente decreto e per le quali a tale data e' disponibile il
quadro di insieme delle varie iniziative;
Considerata l'opportunita' di prevedere, in via sussidiaria, quali
successivi criteri di priorita', quelli relativi alla data di
presentazione dell'istanza volta ad ottenere il contributo ed, in
subordine, quello della vetusta' del naviglio da demolire;
Ritenuto che, per le istanze che perverranno via via dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, al fine di assicurare speditezza e fluidita'
alle procedure di concessione, sia opportuno utilizzare quale criterio di
priorita' quello dell'ordine cronologico delle istanze ed, in subordine,
quello dell'inizio dei lavori;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le iniziative la
cui istanza sia pervenuta al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il
contributo di cui all'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e'
concesso, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, secondo
l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di
demolizione delle relative unita' navali.
2. A parita' di data di inizio dei lavori, la precedenza sara' accordata
alle iniziative aventi data di presentazione dell'istanza anteriore.
3. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora un pari grado di
priorita', sara' data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla
maggiore vetusta' della nave da demolire.
4. Per le istanze che perverranno successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, la concessione del beneficio sara' effettuata
seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti
delle pertinenti disponibilita' finanziarie. A parita' di data di
presentazione delle istanze sara' data precedenza nella concessione alle
iniziative aventi data di inizio dei lavori antecedente.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste
dalla vigente legislazione.
Roma, 16 luglio 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 30 agosto 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 119.
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