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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20/5/2002) |
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Vista la legge 21 novembre
1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme
relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e
alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Decreta: Art. 1 1. L'art. 2, comma 4, del
decreto direttoriale 19 giugno 2001, citato in premessa, e' modificato
come segue: "Fino al 31 dicembre 2002, sono altresi' dispensati
dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e
responsabilita' sociali gli iscritti alla gente di mare di prima e
seconda categoria che alla data del 27 luglio 2001 abbiano effettuato
almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite
al traffico". Roma, 28 marzo 2002 Il dirigente generale: Caliendo |
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