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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Vista la legge 14 luglio
1965, n. 963 e successive modificazioni, con particolare riferimento
all'art. 20 concernente il coordinamento delle attivita' degli organi di
polizia e di vigilanza sulla pesca;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, con
particolare riferimento alle disposizioni concernenti i piani triennali
della pesca e dell'acquacoltura nei quali e' altresi' attuato il
conferimento di risorse finanziarie per le attivita' di vigilanza e
controllo delle attivita' di pesca;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 401, relativa al riordino delle
competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed
all'istituzione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali ed, in particolare, l'art. 2, comma IV, lettera a), che ha
trasferito al predetto dicastero le funzioni in materia di acquacoltura e
di pesca marittima gia' di competenza del Ministero della marina
mercantile, di cui alle predette leggi n. 963 del 1965 e n. 41 del 1982;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che all'art. 1 ha
soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e,
nel successivo art. 2, ha istituito il Ministero per le politiche
agricole avente, tra i propri fini istituzionali, anche quello della
gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell'organizzazione di Governo, che ha previsto tra l'altro,
l'istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, che all'art. 2 ha disposto che la direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, per i propri compiti
istituzionali si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da
queste dipendenti;
Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che ha istituito un
regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della
pesca ed in particolare gli articoli 2, che dispone che ogni Stato membro
deve effettuare i controlli, all'infuori delle zone di pesca della
Comunita', delle attivita' dei suoi pescherecci e 4, che sancisce che i
controlli siano espletati da un servizio ispettivo dello Stato membro;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, che ha istituito il
comando generale delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424,
con il quale il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e'
stato designato quale autorita' competente responsabile del centro
controllo nazionale della pesca;
Visto il dispaccio n. 82/030857/CCNP in data 13 maggio 2002, con il quale
il comando generale delle capitanerie di porto ha proposto al Ministero
delle politiche agricole forestali - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
in relazione al contenuto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del consiglio
l'istituzione di un "Nucleo centrale ispettori pesca" e di
compiti ad esso da assegnare;
Visto il dispaccio protocollo n. 6012396 in data 7 giugno 2002 del
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per
la pesca e l'acquacoltura, con il quale, nel condividere l'iniziativa per
l'istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca ed i compiti da
assegnare, ha proposto che detta istituzione avvenga con provvedimento a
firma congiunta;
Si dispone:
Art. 1
E' istituito il Nucleo
centrale ispettori pesca, costituito da personale militare del Corpo
delle capitanerie di porto. Dello stesso fa parte il personale militare
delle singole direzioni marittime (due, un ufficiale ed un sottufficiale)
che abbia effettuato corsi di indottrinamento sulla pesca marittima e sia
in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e quattro
ufficiali del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in
possesso dei predetti requisiti.
Art. 2
I compiti di tale Nucleo
sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del consiglio in
data 12 ottobre 1993 e successive modificazioni, ed in particolare;
a) assistere gli ispettori della Comunita' nelle visite di ispezione
sulle attivita' di pesca nei porti nazionali e nelle attivita' di
vigilanza e controllo in mare;
b) attuare, su richiesta del centro controllo nazionale pesca, il
controllo della flotta nazionale atlantica di base nei porti esteri;
c) partecipare all'attivita' internazionale di vigilanza e controllo che
viene espletata annualmente congiuntamente agli ispettori della Comunita'
e dei rappresentanti degli Stati membri interessati.
Il personale del Nucleo, per particolari esigenze, puo' essere impiegato
anche per compiti diversi da quelli previsti nel presente articolo, ma
sempre nel contesto della vigilanza e controllo delle attivita' di pesca.
Art. 3
Il Nucleo, dipendente dal
Centro controllo nazionale pesca istituito con il decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, persegue le finalita' di cui
all'art. 2 sulla base delle direttive emanate dal direttore generale per
la pesca e l'acquacoltura.
Art. 4
Il comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto, per l'espletamento delle attivita' del
Nucleo centrale ispettori pesca, si avvale delle risorse finanziarie
pertinenti del piano triennale della pesca e l'acquacoltura.
Art. 5
L'organizzazione del Nucleo, comprese le
modalita' di utilizzo dei mezzi aereo-navali, e' disciplinata dal comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto con apposite disposizioni
interne.
Roma, 12 settembre 2002
Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Tripodi
Il comandante generale ammiraglio ispettore capo (CP) del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Sicurezza
Registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 113
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