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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante
"Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che
prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza
da applicarsi alle unita' da pesca;
Visto il decreto legislativo 18
dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e
1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le
navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante
"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare";
Visto l'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i
limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30
agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di
localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal
Regolamento CE 2847/93;
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n.
51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca
costiera, locale e ravvicinata;
Visto il decreto del Ministro della
marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di
sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera
(locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime
definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993
"Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di
localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";
Rilevata la
necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di
sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9
luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Sezione I
Generalita'
Art. 1
Oggetto del
regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza
da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e
locale, cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa,
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia
nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale
normativa.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre
1994, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca ed
acquacoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994,
n. 280, cosi' recita: "2. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di
sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei limiti di cui al
comma 1".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541,
recante: "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE
sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca
di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante:
"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario.
- L'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante:
"Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, supplemento ordinario, cosi'
recita: "Art. 9 (Tipi di pesca professionale).
- Con riferimento
alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca
previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca
professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca
mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca
costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La
pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di
sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o
da terra. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca
ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40
miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla
terza. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo,
con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca
oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria.".
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 30 agosto
2001 recante "Installazione del sistema di rilevazione satellitare a
bordo dei motopescherecci" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
febbraio 2002, n. 34. - Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio
istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della
pesca.
- L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante:
"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
recante norme sulla navigazione da diporto", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74, cosi' recita: "Art. 23.
-
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i
trasporti, emanera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno
attenersi le unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e
al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto cessera', per i natanti di
cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre
1972, n. 1154.".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno 1982, recante: "Approvazione del regolamento di sicurezza
per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e
ravvicinata)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982,
n. 200.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile
2000, recante: "Regime definitivo di operativita' delle navi da
pesca costiera locale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 2000, n. 126.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, recante:
"Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di
localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1993, n. 279.
-
L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968
si veda nelle note alla premessa.
- Il comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge n. 561/1994 che sostituisce il terzo comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e'
riportato nelle note alla premessa.
- Per il decreto legislativo n.
541/1999 si veda nelle note alla premessa.
Art. 2
Definizioni
1. I
termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le
definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca
marittima" e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, "Approvazione del regolamento
per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare",
salvo i seguenti termini per i quali si intende per:
a)
"lunghezza":
il 96% della lunghezza totale al galleggiamento,
posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia,
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora
all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo
valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di
chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere
parallelo al galleggiamento di progetto;
b) "Convenzione
Torremolinos":
la convenzione internazionale sulla sicurezza delle
navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale e'
stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293;
c) "Protocollo
Torremolinos":
il protocollo alla convenzione di Torremolinos del
1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale e' stata data adesione con
legge 17 dicembre 1999, n. 511;
d) "Tipo approvato":
la
conformita' alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento di attuazione delle direttive
96/98/CE e 98/85/CE";
e) "Nave da pesca nuova":
una nave
da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stato
stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante
trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante
trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1 gennaio 1999 e la
nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure in
mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1 gennaio 1999
incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione
identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con
l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa
stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e'
inferiore;
f) "Nave da pesca esistente":
una nave da pesca che
non sia una nave nuova;
g) "Amministrazione":
il comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) "Organismo
notificato":
un organismo come definito dall'articolo 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
i)
"EPIRB":
acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon,
cioe' radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato
per la localizzazione dei naufraghi.
Note all'art. 2:
- Per
l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda
nelle note alla premessa. - L'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 435/1991 cosi' recita: "Art. 1 (Denominazioni e
definizioni).
- 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento
hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo
(Hovercraft):
una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un
cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;
2)
Aliscafo:
una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente
sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza
idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3)
Apparecchio galleggiante:
un mezzo galleggiante (che non sia
un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello
di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di
salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero
di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e
le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;
4)
Auto-allarme radiotelegrafico:
un ricevitore automatico di allarme, che
entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di
allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico:
un ricevitore automatico di
allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme
radiotelefonico;
6) Autorita' marittima:
organi periferici del Ministero
e, all'estero, le autorita' consolari;
7) Convenzione:
la convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974 e relativo
protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23
maggio 1980, n. 313, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti
adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla
convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla
convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8)
Dispositivo o sistemazione per la messa a mare:
dispositivo o
sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di
salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo
della nave fino in acqua;
9) Ente tecnico:
l'ente definito dall'art. 3,
lettera f), della legge;
10) Frequenze di soccorso:
le frequenze
assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni
rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi
punto 53);
11) Immersione:
la distanza verticale, al mezzo della nave,
dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il
piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai
galleggiamenti del piano di costruzione;
12) Installazione radioelettrica
esistente:
un impianto radio-elettrico totalmente installato a bordo di
una nave anteriormente al 1 luglio 1986, oppure un impianto
radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della
predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti
ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
13)
Installazione radioelettrica nuova:
qualsiasi impianto radioelettrico che
non sia una "installazione radioelettrica esistente";
14)
Larghezza (della nave):
la massima larghezza della nave fuori ossatura al
di sotto del ponte di coperta.
Se la nave e' soggetta a norme di
compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti
dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori
ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di
esso;
15) Legge:
la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite:
la linea
tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione
della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17)
Lunghezza (della nave):
la lunghezza tra le perpendicolari.
Se la nave e'
soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti
dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella
misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo
galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve
essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di
costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla
regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del
presente regolamento, e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto
di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il
dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato:
un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia
un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni del
presente regolamento;
19) MARPOL 73/78:
la convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo
protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29
settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti
adottati dall'Italia posteriormente a tale data;
20) Ministero:
il
Ministero della marina mercantile;
21) Motonave:
una nave la cui
propulsione dipende da motore endotermico;
22) Motoveliero:
una nave a
propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione
meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non inferiore a 7 nodi,
all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al
dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle
vele;
23) Nave a vela (veliero):
una nave la cui propulsione dipende da
vele;
24) Nave ad uso privato:
una nave adibita a scopi, diversi dal
diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri:
una
nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26)
Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla
cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri
esseri viventi del mare;
27) Nave da salvataggio:
una nave munita di
attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;
28) Nave da
carico:
qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da
pesca;
29) Nave chimichiera:
una nave da carico costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi
pericolosi, come definita dalla convenzione;
30) Nave cisterna:
una nave
da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi
liquidi di natura infiammabile;
31) Nave costruita:
l'espressione
"nave la cui chiglia e' stata impostata o che si trova ad uno stadio
di costruzione equivalente" nel testo puo' essere abbreviata
dall'espressione "nave costruita";
32) Nave gasiera:
una nave
costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas
liquefatti, come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare:
una nave
dotata di un impianto ad energia nucleare;
34) Nave traghetto:
una nave
munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di
rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie
ruote;
35) Navigazione internazionale lunga:
una navigazione che si
svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a
qualsiasi distanza dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve:
una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel
corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto
o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare
rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato
ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi
600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera:
una navigazione che
si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la
nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione
nazionale:
una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a
qualsiasi distanza dalla costa;
39) Navigazione nazionale costiera:
una
navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la
nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione
litoranea:
una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso
della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
41)
Navigazione locale:
una navigazione che si svolge nell'interno di porti
ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della
quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa;
42)
Navigazione speciale:
una navigazione i cui limiti sono indicati nel
singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio:
le norme emanate
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli
apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore
radiotelefonista:
una persona titolare di un certificato per tale
qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
45) Passeggero:
qualsiasi persona imbarcata sulla nave
che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra
persona per i suoi servizi; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno;
46) Permeabilita':
la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura)
di uno spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si
estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino
all'altezza di tale linea;
47) Perpendicolare addietro:
la linea
verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza
della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del
timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le
navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto
poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si
considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve
essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
48) Perpendicolare avanti:
la linea verticale condotta, sul
piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della
faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno
carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero);
il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo
ai galleggiamenti del piano di costruzione;
49) Personale industriale:
tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri
dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate
in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale:
tutte le
persone che non siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che
siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali
cui la nave e' destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo:
una nave la cui propulsione dipende da una macchina a
vapore acqueo;
52) Ponte di coperta:
il ponte continuo piu' alto della
nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico:
norme tecniche predisposte dal
Registro italiano navale in base a quanto previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 gennaio 1947, n. 340
e dal decreto ministeriale 10 giugno 1947, relativo all'applicazione
dell'art. 3 del citato decreto;
54) Regolamento delle radiocomunicazioni:
il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come
annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in
vigore;
55) Rimorchiatore:
una nave progettata, costruita ed attrezzata
per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti
radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il
segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo:
il posto dal quale viene manovrato un
apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica:
uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori,
compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio
di comunicazioni radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica:
uno o
piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e
ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare
un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
61) Tipo approvato:
un
apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo
approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale
radiotelegrafista:
una persona titolare di un certificato per tale
qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
63) Veliero:
vedi nave a vela;
64) Veliero con motore
ausiliario:
una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui
apparato di propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere una
velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il
servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua
tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo:
un
viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni
territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un Paese
aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione
dell'Organizzazione delle nazioni unite, e' considerato come Paese
autonomo;
66) Viaggio internazionale breve:
un viaggio nel corso del
quale una nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da un
luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso
del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il
viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600
miglia;
67) Zattera di salvataggio:
un mezzo galleggiante, che non sia
una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di
salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a
sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.".
- La
legge 2 maggio 1983, n. 293, recante: "Adesione alla convenzione
internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a
Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1983, n. 167, supplemento ordinario.
- La
legge 17 dicembre 1999, n. 511, recante: "Adesione della Repubblica
italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale
di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a
Torremolinos il 2 aprile 1993 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
gennaio 2000, n. 6, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento
recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 novembre 1999, n. 263, supplemento ordinario.
- L'art. 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, cosi' recita:
"1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
a)-f)
(Omissis);
g) "organismo notificato": un organismo designato ai
sensi dell'art. 7.".
- L'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639/1968, cosi' recita: "Art. 28 (Istituti
scientifici e ricercatori singoli autorizzati).
- Fuori dei casi previsti
dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che
intendano esercitare le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, devono,
di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina
mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali
intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e
studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo di tempo necessario
al compimento delle ricerche ed e' condizionata all'osservanza di
prescrizioni da determinarsi caso per caso.".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante:
"Modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento
alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 1977, n. 123.
Art. 3
Campo di
applicazione
1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di
superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati,
alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi
munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il
presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere
"d", "e", "g" ed "h", e
all'articolo 27. 2. Le navi di cui al precedente comma possono essere
abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa.
Tale
limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.
Sezione II
Disposizioni applicabili a tutte le navi
Art. 4
Equipaggiamenti
marittimi
1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati
nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo
approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del
regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere
mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione
per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a
quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione
di visita lo giudichi non piu' idoneo.
Art. 5
Navi con
caratteristiche nuove
1. L'Amministrazione puo' esentare ogni nave, che
presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente
regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali
caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia
ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le
prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di
abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.
Art. 6
Riparazioni,
modifiche, trasformazioni
1. Sulle navi sottoposte a riparazioni,
modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a
soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle
riparazioni, modifiche o trasformazioni.
Art. 7
Esenzioni
1.
L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attivita' di pesca e
quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere
non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del
presente regolamento, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole
navi o categorie di navi.
Art. 8
Imbarco di
ricercatori
1. Il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare
l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero
non superiore a dodici, a condizione che:
a) non venga superato il numero
massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della
nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto
conto delle condizioni di stabilita' della nave stessa;
b) per ogni
persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di
salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli
prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle
persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente
articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a
quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in
navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la
sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile
l'effettuazione dei servizi di bordo.
Art. 9
Navigazione oltre
i limiti di abilitazione della nave
1. In casi eccezionali
l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare
l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento
oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a
condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza
adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni
il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, puo'
autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i
limiti di abilitazione.
Art. 10
Prontezza d'uso
dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio
1. I mezzi di
salvataggio collettivi ed individuali nonche' i mezzi antincendio devono
essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso
immediato in ogni momento.
Art. 11
Mezzi di
salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera
ravvicinata
1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di
zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere
almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali
imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno
tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o
dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche' essere
di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole
da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di
salvataggio, in alternativa, possono essere approvate
dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6
della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera
ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa
devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente
per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere
sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di
emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua
posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che
questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste
devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento
idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri,
quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a
motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di
emergenza, anziche' essere di tipo approvato, puo' rispondere ai
requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di
ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la
distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio
e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In
alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32
del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco
e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i
dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono essere
conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza,
quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di
esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di
dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino
conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la
distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio
e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi
ai regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni
tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di
salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di
ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata con
decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le
verifiche richieste dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca
costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come
individuato dalla linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39o47'40
N - 018o22'05 E) con Capo Kephali (39o45'10 N - 19o56'30 E) devono essere
dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le
persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre
esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello
di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive
dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non
ragionevole.
Note all'art. 11:
- La
nota 6 della tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 435/1991 cosi' recita: "[6] Per navi abilitate a
navigazione nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera
ed inferiore, nonche' per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare
Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato
delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare
sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74. Per essi il
riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti
dell'ente tecnico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 347, recante: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali
da installare a bordo delle navi mercantili" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario.
Art. 12
Mezzi di
salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale
1.
Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di
zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a
bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma
1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347, di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le navi
abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo
del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino
a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e
imbarco di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le
persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo
11, comma 1 e 2. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di
navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di
sicurezza.
3. Le navi che svolgono attivita' di pesca ad una distanza
massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di
mezzi di salvataggio collettivi.
Art. 13
Cinture di
salvataggio
1. Per ogni persona presente a bordo e' richiesta una cintura
di salvataggio dotata di luce.
Art. 14
Salvagente
anulari
1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di
quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un
salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10
metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad
accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare
dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di
lunghezza uguale o superiore a 24 devono essere dotate di 2 salvagente
anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di
due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga
almeno 30 metri.
Art. 15
Equipaggiamenti
individuali
1. Le unita' equipaggiate con il battello d'emergenza devono
essere dotate di almeno 2 tute di immersione.
2. Tutte le persone
presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza
la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un
indumento di protezione termica.
Art. 16
Mezzi antincendio
1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a
polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella:
| |
Numero e capacita'
estinguente degli estintori |
Numero e capacita'
estinguente degli estintori |
Numero e capacita'
estinguente degli estintori |
| Potenza totale
installata P (kW) |
In prossimita'
dell'apparato motore (*) |
In plancia |
In ciascuno degli altri
locali o gruppi di locali tra loro adiacenti |
| P < o = 74 |
1 da 34 B (**) |
1 a CO2 da 13 B |
1 da 13 B |
| P > 74 |
2 da 34 B |
|
|
(*) per locali o vani dell'apparato motore
provvisti di impianto fisso di estinzione incendi e' richiesto, in
prossimita' dell'apparato motore, un solo estintore;
(**) il numero che
precede la lettera B indica la capacita' estinguente dell'estintore in
accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore e' il numero, maggiore
e' la capacita' di estinguente. La capacita' indicata e' la minima
richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che
l'estintore e' idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le
classi di fuoco A e C, purche' omologati anche per la classe di fuoco B.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui
all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate
di un estintore da 13 B.
3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti
fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.
Art. 17
Segnali di
soccorso
1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla
pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere
dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di
comando, in apposito contenitore stagno:
a) 6 razzi a paracadute a luce
rossa;
b) 3 segnali a luce rossa.
2. Le navi abilitate alla pesca
costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da
conservare in apposito contenitore stagno:
a) 4 razzi a paracadute a luce
rossa;
b) 2 segnali a luce rossa.
Art. 18
Stabilita'
1. Le
navi devono essere sottoposte a prova di stabilita' da eseguirsi, sotto
il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i
dati di stabilita' della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:
a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c)
nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.
2.
Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri puo' essere concesso che
gli accertamenti di stabilita' siano eseguiti con prova pratica al fine
di ottenere almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di pesca
senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a
giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severe nei riguardi della
stabilita'.
3. Le condizioni di stabilita' accertate devono risultare di
soddisfazione dell'ente tecnico.
4. Al comandante della nave devono
essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilita', approvate
dall'ente tecnico.
Art. 19
Sistemazioni di
carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento
1. I mezzi di carico e
scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di
robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle piu' severe
condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le
persone che vi sono addette e a cio' giudicate idonee dall'ente tecnico.
2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la
portata, cioe' il peso massimo manovrabile a loro mezzo.
Art. 20
Carte nautiche
1.
Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle
zone di mare dove devono operare.
Art. 21
Dotazioni e
sistemazioni nautiche nonche' dotazioni varie
1. Fatto salvo quanto
previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le
navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso
delle seguenti dotazioni:
a) bandiere da segnalazione corrispondenti al
proprio nominativo internazionale;
b) elenco dei fari e fanali;
c)
tabella dei segnali di salvataggio;
d) almeno 1 scandaglio a mano;
e)
un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di
lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;
f)
un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo
primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.);
g) una pompa
di esaurimento;
h) dispositivi di segnalazione previsti dalla
"Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire
gli abbordi in mare" (Colreg '72).
2. Le navi abilitate alla pesca
costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca
costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni
indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.
Art. 22
Certificato di
navigabilita'
1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25
tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere
un certificato di navigabilita', rilasciato in base alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Nota all'art. 22:
- Per il
decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 si veda nelle note
alle premesse.
Sezione III
Disposizioni applicabili solo alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri
Art. 23
Visite
1. Le navi
oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni
di sicurezza, sono soggette:
a) ad una visita iniziale;
b) ad una visita
periodica alla scadenza della validita' delle annotazioni di sicurezza;
c) a visite occasionali nell'ipotesi di cui all'articolo 26 ovvero quando
cio' sia ritenuto opportuno dall'autorita' marittima, e, comunque, in
caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie
subite dalla nave.
2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza
dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonche' in
generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Art. 24
Organi di
esecuzione della visita
1. Alle visite di cui all'articolo precedente
provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da
un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di
vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un
sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale
marittimo, che svolge le funzioni di segretario.
2. Per le navi di stazza
lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente
articolo sono eseguite dall'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico
quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed
ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai
macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni
altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorita' marittima
di procedere a particolari accertamenti tecnici.
Art. 25
Certificato delle
annotazioni di sicurezza
1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle
visite indicate all'articolo 23 e' redatto processo verbale, in esito al
quale e' rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui
modello e' approvato dall'Amministrazione.
2. Gli estremi del certificato
delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.
3.
Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validita' non
superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.
Art. 26
Visita
occasionale di riarmo
1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo
superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validita' del certificato
delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita
occasionale per la riconferma del certificato stesso.
Art. 27
Bussole
1. Le
navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di
bussola magnetica normale. La bussola di governo principale puo'
essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale
munita di sistema di lettura a riflessione.
2. Quando esiste una bussola
magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato,
partendo da prora) la bussola normale puo' essere omessa.
3. La bussola
normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della
stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu'
possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori
di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da
sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi
di rilevamento opportunamente disposti.
4. La bussola di governo
principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della
nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' se la bussola di rotta non
esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata
in posizione tale che il timoniere puo' agevolmente leggere la rotta.
5.
Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed
i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad
opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in
esse deviazioni.
6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve
essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.
7.
Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola
bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali
navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.
8. La
compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del
caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle
deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei
seguenti casi:
a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la
massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato
fatto uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal
fulmine;
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque
rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle
apparecchiature elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di
disarmo superiore a tre mesi.
2. La compensazione delle bussole
magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti,
autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono
essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo
essere state vistate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in
punto ben visibile sul ponte di comando.
Sezione IV
Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri
Art. 28
Dotazioni
radioelettriche
1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza
lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione
radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o
superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione
radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano
navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai
commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa
vigente.
4. In alternativa alle dotazioni radio previste nei commi 1 e 2
le unita' da pesca possono essere dotate degli apparati radio prescritti
al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di
mare individuate da tale capitolo. Tali aree devono essere specificate
nel certificato delle annotazioni di sicurezza. Le prescrizioni del
presente comma diventeranno obbligatorie per tutte le navi a partire dal
1 gennaio 2004.
5. In parziale deroga alle disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3 e 4, le navi dotate della "blue box" prevista dal
decreto ministeriale 30 agosto 2001 citato in premessa, possono essere
esentate dall'obbligo di essere dotate dell'EPIRB satellitare.
6. Le
norme per l'installazione degli apparati radio elettrici sono quelle
stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
Sezione V
Disposizioni
finali
Art. 29
Norma transitoria
1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione
rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o
maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del
rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003,
(( nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera
locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa,
entro il 31 dicembre 2003.
))
Art. 30
Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000,
entrambi citati in premessa.
(( 2. I decreti di cui al comma
1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla
pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20
miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003. ))
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2002
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 4, foglio n. 135
Nota
all'art. 30: - Per i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 19 aprile 2000
si veda nelle note alla premessa.
Allegato 1
(previsto
dall'articolo 4)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO"
I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di "tipo
approvato":
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per
salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica
alimentata da pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole
magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di
cui al comma 4 dell'articolo 26;
7. EPIRB satellitare (406 Mhz);
8.
estintori di incendio portatili;
9. ganci idrostatici;
10. imbarcazioni
di salvataggio;
11. indumenti per la protezione termica;
12. luci per
cinture di salvataggio;
13. razzi a paracadute a luce rossa;
14.
salvagente anulari;
15. segnali a mano a luce rossa;
16. tute
d'immersione;
17. zattere di salvataggio gonfiabili;
18. zattere di
salvataggio rigide.
N.B.: Le modifiche
apportate dal D.I. 25/2/2003, n. 54, più sotto riportato, sono in
grassetto corsivo e comprese tra parentesi tonde (( ... )).
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