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IL COMANDANTE GENERALE
Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 23 maggio
1980, n. 313 con la quale e' stata data adesione alla convenzione
internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la
risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in
vigore il 1 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;
Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la
quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo
gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una
stazione di revisione approvata dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione
di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da
organismi internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo
approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo
delle navi mercantili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407
"Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul
riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche
ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza
della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di
salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo
gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci
idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata,
ed in conformita' ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la
risoluzione IMO A.761(18);
Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso
delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e
definizioni
1. Il presente decreto
disciplina le modalita' di revisione delle zattere di salvataggio
gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici:
a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;
oppure b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in
base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
oppure c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme
rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva
CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
oppure d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo
rilasciata dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 393. 2.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il significato dei
termini utilizzati e' quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare", salvo i seguenti termini relativamente ai
quali si intende:
a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di
salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo
gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici;
c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il
trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad un
mezzo di salvataggio galleggiante;
d) per IMO: International Marittime Organization;
e) per MSC: Maritime Safety Committee;
f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero
galleggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code
(Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con
risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;
g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto
in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
h) per organismo notificato: un organismo accreditato
dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme
di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformita'
dei dispositivi di cui al presente decreto;
i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di
cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere
descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della
dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con
relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e
sostituzione nonche' le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni
dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente decreto,
necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei
dispositivi stessi per tutto il periodo di validita' della revisione.
Art. 2
Revisioni periodiche ed
occasionali
1. Tutte le zattere di
salvataggio di tipo gonfiabile, tutte le cinture di sicurezza di tipo
gonfiabile e tutti i dispositivi di evacuazione marini sono sottoposte a
visita di revisione periodica ad intervalli non superiori a dodici mesi.
2. Tutti gli sganci idrostatici che non siano del tipo a perdere sono
sottoposti a revisione ad intervalli non superiori a dodici mesi.
3. La periodicita' delle revisioni di cui ai commi 1, e 2, per comprovate
ragioni, puo' essere posticipata dall'amministrazione, a richiesta degli
interessati con domanda in carta legale debitamente motivata, fino ad un
massimo di cinque mesi.
4. Ferma restando la periodicita' indicata ai commi 1, 2, e 3, la
revisione deve essere comunque effettuata quando i dispositivi sono stati
volontariamente o accidentalmente attivati ovvero quando sussistono dubbi
circa il loro stato di conservazione.
Art. 3
Rapporto di revisione
1. In occasione di ogni
revisione la stazione che vi provvede dovra' rilasciare un "rapporto
di revisione" contenente, almeno, le seguenti indicazioni:
a) per i dispositivi di evacuazione marini:
1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;
2. tipo di dispositivo;
3. numero di identificazione del dispositivo;
4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato
la dichiarazione di conformita';
5. numero di persone per il quale il dispositivo e' dichiarato conforme;
6. data di revisione;
7. prove effettuate;
8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;
9. identificazione delle persone responsabili della revisione;
10. data di restituzione alla nave;
11. nome della nave;
b) per le zattere gonfiabili:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di zattera;
3. numero di identificazione della zattera;
4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la
dichiarazione di conformita';
5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera;
6. tipo di equipaggiamento;
7. lunghezza della barbetta;
8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento
della nave;
9. data di revisione;
10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;
11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera;
12. prove effettuate;
13. identificazione delle persone responsabili della revisione;
14. data di restituzione alla nave;
15. nome della nave;
c) per gli sganci idrostatici:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di sgancio;
3. identificazione delle persone responsabili della revisione;
4. data di revisione dello sgancio;
5. data di restituzione alla nave;
6. nome della nave;
d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o
bambini;
3. eventuale numero di lotto;
4. numero delle cinture revisionate;
5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la
dichiarazione di conformita';
6. prove eseguite;
7. identificazione delle persone responsabili della revisione;
8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;
9. data di revisione della cintura;
10. data di restituzione alla nave;
11. nome della nave.
2. Una copia del "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve
essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione e'
sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione
compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.
3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza
l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.
4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura:
"stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in
conformita' alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993,
come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio
1996", riportando inoltre gli estremi del presente decreto. Il testo
in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, e'
riportata in allegato 1 al presente decreto, con traduzione non ufficiale
in lingua italiana inserita in allegato 2.
5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.
Art. 4
Modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio gonfiabili
1. Le revisioni devono
essere eseguite secondo le modalita' indicate ai punti 4 e 5 della
risoluzione dell'IMO A. 761(18), come modificata, nonche' secondo le
istruzioni appositamente emanate dal costruttore della zattera e
contenute nel relativo manuale di manutenzione.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, se la zattera non viene
revisionata mediante apertura a mezzo della propria bombola, si deve
procedere alla pesata della bombola stessa; se viene riscontrata una
diminuzione di peso superiore a 55 grammi o superiore all'eventuale
diverso valore previsto dal fabbricante e indicata nel manuale di
manutenzione, la predetta bombola deve essere ricaricata dopo essere
stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva
interna ed esterna.
Art. 5
Modalita' di revisione
delle cinture di salvataggio gonfiabili
1. Le revisioni devono
essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal
costruttore della cintura e contenute nel relativo manuale di
manutenzione.
2. In ogni caso devono essere eseguite le seguenti operazioni:
a) pesature della bombola; se e' riscontrata una diminuzione di peso
superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione,
detta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con
esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva esterna;
b) sostituzione delle pastiglie per il gonfiamento automatico in
immersione;
c) gonfiamento con aria di ciascuna cintura con relativo successivo
controllo di tenuta;
d) gonfiamento coti bombola di una percentuale pari ad almeno il 5% del
numero di cinture sottoposte a revisione.
3. Su ogni singola cintura di salvataggio deve essere marcata in modo
indelebile la data di revisione, preceduta dalla dicitura "data di
revisione" in italiano ed in inglese.
Art. 6
Modalita' di revisione
dei dispositivi di evacuazione marini
1. Le revisioni devono
essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal
costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel
relativo manuale di manutenzione.
2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle
prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della
risoluzione IMO A.761(18), come modificata.
3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente
utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se e'
riscontrata una dininuzione di peso superiore a quella prevista dal
fabbricante nel manuale di manutenzione, le predette bombole devono
essere ricaricate dopo essere state sottoposte, con esito positivo, a
pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.
Art. 7
Modalita' di revisione
degli sganci idrostatici
1. Le revisioni devono
essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal
costruttore degli sganci e contenute nel relativo manuale di
manutenzione.
2. In ogni caso, oltre all'esame visivo dello sgancio, devono essere
eseguite le seguenti operazioni:
a) verifica dell'apertura del gancio con l'apposito dispositivo di
sgancio manuale;
b) verifica dell'apertura automatica del gancio sottoposto a pressione
idrostatica dovuta ad un battente d'acqua compreso tra 1,5\div3,5m.
Art. 8
Stazioni di revisione
1. Le revisioni di cui
all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione
approvate dall'amministrazione secondo le modalita' indicate nell'art.
10.
2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i
requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata,
nonche' quelli aggiuntivi indicati nel presente decreto, in relazione al
tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da
ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare.
4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate
procedure tese a:
a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che puo' essere
revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da
utilizzare;
b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le
persone responsabili delle varie fasi della revisione;
c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei
tecnici addetti alla revisione.
5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate
procedure operative dirette ad assicurare che:
a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli,
manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale
di revisione nonche' dalle norme vigenti in materia;
b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da
personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato;
c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente
di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonche' delle
disposizioni vigenti in materia;
d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma
5.c);
e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi
macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione installati
nella stazione;
f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi
macchinari/apparecchiature/strumenti installati nella stazione;
g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i
macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione;
h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non e' stata
autorizzata.
Art. 9
Revisioni all'estero
1. All'estero, in Stati
che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le
revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate
da quello Stato, ovvero da organizzazioni a cio' appositamente
riconosciute da quello Stato, in conformita' alla risoluzione dell'IMO
A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul
rapporto di revisione. 2. Nei casi in cui non e' possibile procedere
secondo le modalita' indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2
sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed
alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero
presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO
A.761(18), come modificata, da detto organismo.
Art. 10
Approvazione delle
stazioni di revisione
1. La domanda per ottenere
l'approvazione delle stazioni di revisione e' inviata, tramite la
direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti
e della navigazione - comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto VI Reparto "Sicurezza della Navigazione" di Genova,
corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria
elencata nell'allegato 3 al presente decreto.
2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma.
3. Presso ogni direzione marittima e' istituita una commissione
presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da
lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un
funzionario designato da un organismo notificato nonche' da un
sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario.
4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima
il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori
della commissione e di un suo sostituto.
5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati,
partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui
una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla
medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario
dello stesso organismo.
6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la
conformita' dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del
personale della stazione, in conformita' alle norme contenute nella
risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto conto
anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi
per i quali e' richiesta l'approvazione.
7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione e' redatto
apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le
eventuali irregolarita' riscontrate nonche' il giudizio finale motivato
della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte
dell'amministrazione.
8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima,
corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma,
provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
ricezione della domanda, il decreto di approvazione della stazione da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del
richiedente.
Art. 11
Ispezioni periodiche ed
occasionali delle stazioni di revisione
1. Le stazioni di
revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con
periodicita' massima biennale, secondo le stesse modalita' indicate
all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della
visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi
giorni prima della scadenza.
2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai
locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di
revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le
medesime modalita' di cui all'art. 10.
3. L'amministrazione ha comunque facolta', in ogni tempo ed a propria
discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione
occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo
notificato. Le eventuali spese, se la stazione e' riscontrata non
conforme, sono a carico della stessa.
4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3,
ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito
decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12
Obblighi dei costruttori
1. I costruttori dei
dispositivi devono:
a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere
adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO
A. 761(18) e del presente decreto;
b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti
in funzione delle esigenze dei traffici;
c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata
abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori
adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione
e riparazione dei dispositivi nonche' sia stato messo a conoscenza di
qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di
revisione o di riparazione e nelle tecniche;
d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista
delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento
della stessa lista;
e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate:
1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di
manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione;
2. i materiali e le parti di rispetto; 3. le norme e le istruzioni
emanate dall'amministrazione.
Art. 13
Esenzioni e norme
transitorie
1. Nonostante quanto
previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono
in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono
essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate
dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto
dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di
revisione appropriate istruzioni;
b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta,
preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per
territorio; non possono essere rilasciate piu' di due autorizzazioni
all'anno per una stessa marca di dispositivi;
c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di
stazioni non accreditate dal costruttore;
d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato
della nave;
e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla
stazione di revisione con il costruttore.
2. Le stazioni di revisione gia' in possesso dell'accreditamento da parte
di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del
presente decreto, possono continuare la propria attivita' per i sei mesi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo
transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere
controllate dall'organismo affidato della nave.
Roma, 16 luglio 2002
Il comandante generale:
Sicurezza
Allegato 1 (articolo 3,
comma 4)
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Vedere Allegato <----
Allegato 2 (articolo 3,
comma 4)
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Allegato 3 (articolo 10,
comma 1)
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Vedere Allegato <----
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