MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2002
Caratteristiche, requisiti e standard dei sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale.

(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/8/2002)

    
IL COMANDANTE GENERALE
Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274 "Regolamento recante modifica delle modalita' di utilizzazione delle carte nautiche per le unita' abilitate alla navigazione da diporto e all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Tenuto conto delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina militare inviate con nota n. 15309 in data 19 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "ECS" (Electronic Chart System):
un sistema elettronico di ausilio alla navigazione che rappresenta, su uno schermo, la posizione della nave in tempo reale proveniente da uno strumento di posizionamento, le appropriate informazioni nautiche derivate dalle carte nautiche ed informazioni nautiche supplementari necessarie per assistere il navigante nella pianificazione e nella condotta della navigazione;
quanto sopra conformemente a quanto richiesto dalla specifica tecnica allegata al presente decreto. Un ECS, corredato da idonei sistemi di back-up, e' idoneo per soddisfare i requisiti di documentazione nautica prescritti per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti di sicurezza approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) "ECS Database": il database cartografico in formato digitale utilizzato nell'ambito di un ECS. Il database deve contenere tutte le informazioni nautiche, contenute nelle carte nautiche, necessarie per la condotta della navigazione in sicurezza, conformemente a quanto richiesto dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.
Puo' altresi' essere integrato con informazioni suppletive ottenute da fonti diverse. Il formato del database deve essere vettoriale;
d) "Carta nautica": un particolare tipo di mappa o un database digitale opportunamente compilato, dal quale tale mappa puo' essere derivata, pubblicata da o sotto l'autorita' di un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico e progettata per soddisfare i requisiti della navigazione marittima.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale, di seguito indicati con l'acronimo in lingua inglese ECS, la cui sistemazione e' consentita dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274, per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera.

Art. 3

Requisiti generali degli ECS

1. Gli ECS devono:
a) poter rappresentare su display tutte le informazioni nautiche ufficiali, in forma cartacea o digitale, necessarie per una navigazione sicura ed efficiente;
b) permettere al navigante di svolgere in maniera adeguata e tempestiva, tutte quelle attivita' di pianificazione, condotta della navigazione e di posizionamento che normalmente vengono svolte sulla carta nautica su supporto cartaceo;
c) essere in grado di tracciare in maniera continuativa la posizione dell'imbarcazione;
d) avere la stessa affidabilita' della carta nautica su supporto cartaceo pubblicata da un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico;
e) fornire opportune indicazioni o allarmi relativamente alle informazioni presentate e ad eventuali malfunzionamenti dell'apparato;
f) essere collegati ad un apparato che fornisce il dato di posizione in tempo reale.
Tale dato di posizione deve essere riferito al datum WGS84 e la sua accuratezza deve essere entro le tolleranze previste per la navigazione in sicurezza. Resta nella responsabilita' del conduttore la conoscenza delle tolleranze ed il corretto impiego dei sistemi di posizionamento.
2. Gli ECS abbinano le informazioni di navigazione con quelle cartografiche tenendo presente che i moderni sistemi di posizionamento quali il GPS differenziale possono fornire una precisione di posizionamento superiore a quella che era disponibile all'epoca dell'esecuzione dei rilievi dai quali la carta e' stata derivata.
3. Le informazioni cartografiche visualizzate dagli ECS devono contenere un indicatore di qualita' (Data quality indicator) che riporti l'accuratezza degli elementi cartografici conformemente a quanto previsto nella specifica tecnica allegata al presente decreto. Tale informazione, in combinazione con l'accuratezza offerta dal sistema di posizionamento in uso, deve permettere al navigante di valutare l'accuratezza complessiva delle informazioni impiegate e, di conseguenza, la distanza di sicurezza dai pericoli.

Art. 4

Sistemi di backup degli ECS

1. Deve esistere a bordo un idoneo sistema di backup al fine di garantire, in caso d'avaria al sistema principale ECS, di portare a termine la navigazione in condizioni di sicurezza. Tale sistema deve essere costituito da:
a) un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore a quello principale;
oppure b) un appropriato portafoglio di carte nautiche su supporto cartaceo a scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere.

Art. 5

Requisiti tecnici degli ECS

1. Gli ECS e gli ECS Database devono possedere i requisiti, le caratteristiche e gli standard stabiliti dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.
2. Gli ECS conformi alla specifica indicata al comma 1, corredati da idonei sistemi di backup, soddisfano gli obblighi di dotazioni di carte nautiche previsti dai decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, per la navigazione da diporto, e 22 giugno 1982, per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera.

Art. 6

Dichiarazione di conformita' degli ECS

1. La conformita' del singolo ECS e dell'ECS Database alle prescrizioni del presente decreto e' attestata dal fabbricante o, in caso di fabbricazione estera, dal rappresentante italiano del fabbricante o dall'importatore, apponendo su ogni singola apparecchiatura per l'ECS e su ogni singolo supporto per l'ECS Database, in modo indelebile e chiaramente leggibile, una apposita dicitura attestante che il prodotto e' conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dalla specifica tecnica allegata allo stesso decreto nonche' indicando il nome della ditta e la sede del fabbricante ovvero del suo rappresentante o importatore.
2. L'amministrazione puo' effettuare controlli a campione sulle apparecchiature ECS e sugli ECS Database posti in commercio al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del presente decreto. A tate scopo l'amministrazione si avvale dell'Istituto idrografico della Marina.

Roma, 10 luglio 2002

Il comandante generale: Sicurezza

Allegato

SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI:
SISTEMI ELETTRONICI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE ECS APPROVATI E RELATIVA CARTOGRAFIA DIGITALE - ECS DATABASE

Sistemi utilizzabili a bordo di navi ed imbarcazioni abilitate alla navigazione da diporto o all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata) non soggette alla SOLAS.

File compresso formato zip (1.07 MB)

   

  

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