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IL COMANDANTE GENERALE
Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 23 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modifiche ed integrazioni alla legge
11 febbraio 1971, n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 "Regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 "Regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 "Approvazione del
regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca
costiera (locale e ravvicinata)";
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 "Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei
rilevamenti terrestri e idrografici";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274
"Regolamento recante modifica delle modalita' di utilizzazione delle
carte nautiche per le unita' abilitate alla navigazione da diporto e
all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7
novembre 1995 con il quale il comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal
Ministro adottandone i relativi progetti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul
riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche
ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza
della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Tenuto conto delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della
Marina militare inviate con nota n. 15309 in data 19 ottobre 2001;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "ECS" (Electronic Chart System):
un sistema elettronico di ausilio alla navigazione che rappresenta, su
uno schermo, la posizione della nave in tempo reale proveniente da uno
strumento di posizionamento, le appropriate informazioni nautiche
derivate dalle carte nautiche ed informazioni nautiche supplementari
necessarie per assistere il navigante nella pianificazione e nella
condotta della navigazione;
quanto sopra conformemente a quanto richiesto dalla specifica tecnica
allegata al presente decreto. Un ECS, corredato da idonei sistemi di
back-up, e' idoneo per soddisfare i requisiti di documentazione nautica
prescritti per la navigazione da diporto e per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti di sicurezza approvati
con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) "ECS Database": il database cartografico in formato digitale
utilizzato nell'ambito di un ECS. Il database deve contenere tutte le
informazioni nautiche, contenute nelle carte nautiche, necessarie per la
condotta della navigazione in sicurezza, conformemente a quanto richiesto
dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.
Puo' altresi' essere integrato con informazioni suppletive ottenute da
fonti diverse. Il formato del database deve essere vettoriale;
d) "Carta nautica": un particolare tipo di mappa o un database
digitale opportunamente compilato, dal quale tale mappa puo' essere
derivata, pubblicata da o sotto l'autorita' di un istituto idrografico di
Stato o ente statale paritetico e progettata per soddisfare i requisiti
della navigazione marittima.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano
cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale,
di seguito indicati con l'acronimo in lingua inglese ECS, la cui
sistemazione e' consentita dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio
1999, n. 274, per la navigazione da diporto e per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera.
Art. 3
Requisiti generali degli
ECS
1. Gli ECS devono:
a) poter rappresentare su display tutte le informazioni nautiche
ufficiali, in forma cartacea o digitale, necessarie per una navigazione
sicura ed efficiente;
b) permettere al navigante di svolgere in maniera adeguata e tempestiva,
tutte quelle attivita' di pianificazione, condotta della navigazione e di
posizionamento che normalmente vengono svolte sulla carta nautica su
supporto cartaceo;
c) essere in grado di tracciare in maniera continuativa la posizione
dell'imbarcazione;
d) avere la stessa affidabilita' della carta nautica su supporto cartaceo
pubblicata da un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico;
e) fornire opportune indicazioni o allarmi relativamente alle
informazioni presentate e ad eventuali malfunzionamenti dell'apparato;
f) essere collegati ad un apparato che fornisce il dato di posizione in
tempo reale.
Tale dato di posizione deve essere riferito al datum WGS84 e la sua
accuratezza deve essere entro le tolleranze previste per la navigazione
in sicurezza. Resta nella responsabilita' del conduttore la conoscenza
delle tolleranze ed il corretto impiego dei sistemi di posizionamento.
2. Gli ECS abbinano le informazioni di navigazione con quelle
cartografiche tenendo presente che i moderni sistemi di posizionamento
quali il GPS differenziale possono fornire una precisione di
posizionamento superiore a quella che era disponibile all'epoca
dell'esecuzione dei rilievi dai quali la carta e' stata derivata.
3. Le informazioni cartografiche visualizzate dagli ECS devono contenere
un indicatore di qualita' (Data quality indicator) che riporti
l'accuratezza degli elementi cartografici conformemente a quanto previsto
nella specifica tecnica allegata al presente decreto. Tale informazione,
in combinazione con l'accuratezza offerta dal sistema di posizionamento
in uso, deve permettere al navigante di valutare l'accuratezza
complessiva delle informazioni impiegate e, di conseguenza, la distanza
di sicurezza dai pericoli.
Art. 4
Sistemi di backup degli
ECS
1. Deve esistere a bordo
un idoneo sistema di backup al fine di garantire, in caso d'avaria al
sistema principale ECS, di portare a termine la navigazione in condizioni
di sicurezza. Tale sistema deve essere costituito da:
a) un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore a quello
principale;
oppure b) un appropriato portafoglio di carte nautiche su supporto
cartaceo a scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione che
si vuole intraprendere.
Art. 5
Requisiti tecnici degli
ECS
1. Gli ECS e gli ECS
Database devono possedere i requisiti, le caratteristiche e gli standard
stabiliti dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.
2. Gli ECS conformi alla specifica indicata al comma 1, corredati da
idonei sistemi di backup, soddisfano gli obblighi di dotazioni di carte
nautiche previsti dai decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, per
la navigazione da diporto, e 22 giugno 1982, per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera.
Art. 6
Dichiarazione di
conformita' degli ECS
1. La conformita' del
singolo ECS e dell'ECS Database alle prescrizioni del presente decreto e'
attestata dal fabbricante o, in caso di fabbricazione estera, dal
rappresentante italiano del fabbricante o dall'importatore, apponendo su
ogni singola apparecchiatura per l'ECS e su ogni singolo supporto per
l'ECS Database, in modo indelebile e chiaramente leggibile, una apposita
dicitura attestante che il prodotto e' conforme ai requisiti stabiliti
dal presente decreto e dalla specifica tecnica allegata allo stesso
decreto nonche' indicando il nome della ditta e la sede del fabbricante
ovvero del suo rappresentante o importatore.
2. L'amministrazione puo' effettuare controlli a campione sulle
apparecchiature ECS e sugli ECS Database posti in commercio al fine di
verificarne la rispondenza alle disposizioni del presente decreto. A tate
scopo l'amministrazione si avvale dell'Istituto idrografico della Marina.
Roma, 10 luglio 2002
Il comandante generale:
Sicurezza
Allegato
SPECIFICA TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DI:
SISTEMI ELETTRONICI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE ECS APPROVATI E RELATIVA
CARTOGRAFIA DIGITALE - ECS DATABASE
Sistemi utilizzabili a
bordo di navi ed imbarcazioni abilitate alla navigazione da diporto o
all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata) non soggette
alla SOLAS.
File
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