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La legge 7 marzo 2001, n. 51, recante
disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto
marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001), agli
articoli 2 e 3 ha previsto la concessione di contributi per favorire ed
accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo, non
conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della
navigazione e tutela dell'ambiente marino;
La Commissione europea,
chiamata ad autorizzare detto regime di aiuti ai sensi dell'art. 88, n.
2, del Trattato, con la decisione n. C (2002) 2437 def. del 17 luglio
2002 (di seguito la Decisione), notificata al Governo italiano con nota
n. SG (2002) D/230846 del 19 luglio 2002, lo ha dichiarato compatibile
con il mercato comune subordinatamente al rispetto delle condizioni
espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della Decisione medesima;
Secondo i principi dell'ordinamento comunitario la Decisione e'
direttamente ed immediatamente vincolante sia per l'Amministrazione
italiana sia per i soggetti privati destinatari dei benefici di cui
trattasi; Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto,
pertanto, a dare una applicazione della legge n. 51 del 2001 compatibile
con quanto stabilito nella piu' volte menzionata decisione; In
particolare:
1. La misura del contributo fissata dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 51 del 2001 in euro 129,11 per ogni tonnellata di stazza
lorda di portata, e' da intendersi come limite massimo dell'aiuto
accordabile.
Tale misura potra', eventualmente, essere ridotta onde
assicurare che:
come richiesto dall'art. 2, comma 2, della Decisione, il
contributo sia limitato al minimo necessario per compensare la perdita di
reddito subita dal beneficiario conseguentemente all'anticipata
demolizione di una nave cisterna;
che non avrebbe dovuto comunque essere
ritirata dalla circolazione, a norma del regolamento (CE) 417/2002, prima
che sia trascorso un anno intero, e sempre che l'impresa beneficiaria non
abbia gia' preso disposizioni per acquistare una capacita' di
sostituzione in un periodo inferiore ad un anno;
conformemente a quanto
stabilito dall'art. 3, comma 2, della Decisione, il complesso dei
contributi accordati in attuazione della legge n. 51/2001 a ciascuna
societa' o gruppo armatoriale, non ecceda i limiti imposti dal punto 10,
comma 2, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi (C. n. 205 in G.U.C.E. 5 luglio 1997).
2.
L'Amministrazione, ai fini della determinazione della perdita di reddito
conseguente all'anticipata demolizione di una nave cisterna, operera' in
maniera uniforme, proporzionalmente alla diversa portata delle navi
demolite, sulla base dei parametri tecnici (stima dei mancati ricavi,
meno costi presunti, per gli anni di anticipazione della demolizione
rispetto alle scadenze internazionali fissate per la radiazione del
naviglio stesso), gia' rappresentati alla Commissione europea ed
evidenziati nei paragrafi 35 e 36 della Decisione.
3. L'Amministrazione
nell'accogliere le istanze di contributo di cui trattasi, operera' sulla
base dei criteri obiettivi di priorita' determinati, ai sensi dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto ministeriale in data 16
luglio 2002.
4. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della
privacy, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della
Decisione, l'importo del contributo accordato per ciascuna iniziativa di
anticipata demolizione di navi cisterna sara' portato a conoscenza di
tutte le imprese beneficiarie.
5. Le imprese beneficiarie sono tenute,
nell'osservanza dell'obbligo di reinvestire nell'attivita' aziendale il
contributo ricevuto, di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 51 del
2001, ad operare in conformita' agli obiettivi di politica marittima.
Pertanto, in particolare, non e' ad esse consentito l'acquisto di navi
cisterna a scafo singolo.
6. Gli aiuti erogati in difformita' alle
condizioni stabilite nella Decisione sono oggetto di recupero.
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